L.R. Abruzzo 32/2019
Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce contributi regionali, in regime de minimis, per micro e piccole imprese commerciali e artigiane ubicate in Abruzzo e penalizzate da cantieri per opere pubbliche o private connesse alla ricostruzione post sisma 2009 e 2016/2017. Prevede criteri, procedura comunale, copertura finanziaria e applicazione per i cantieri con durata superiore a 15 giornate lavorative; per il 2019 vale solo per cantieri aperti dal 1° gennaio 2019.
Sostegno economico alle micro e piccole imprese colpite da cantieri in Abruzzo
Sostegno economico alle micro e piccole imprese penalizzate dai cantieri in Abruzzo
La legge della Regione Abruzzo introduce misure di sostegno economico per micro e piccole imprese commerciali ed artigiane che subiscono un pregiudizio dall’apertura di cantieri nel territorio regionale. La disciplina riguarda sia opere pubbliche sia opere private connesse alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce il disagio economico derivante dall’impossibilità, totale o parziale, di svolgere normalmente l’attività imprenditoriale a causa dei cantieri. L’intervento pubblico è finalizzato a sostenere le imprese operanti nelle aree interessate dai lavori, con una quota specifica delle risorse destinata ai disagi causati da opere private della ricostruzione post sisma: il 30% dello stanziamento annuale di cui all’articolo 5 è riservato a tale tipologia di interventi.
Le eventuali economie maturate su una delle due linee di sostegno possono essere utilizzate anche per finanziare l’altra.
Misure di sostegno previste
Il sostegno è concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti “de minimis” (regolamento UE n. 1407/2013) e può consistere in tre tipi di intervento:
- compensazione del mancato reddito derivante dalla sospensione o riduzione dell’attività per l’esecuzione dei lavori;
- copertura dei costi di gestione, nei limiti del 50% delle spese documentate sostenute dalla sospensione o riduzione dell’attività fino alla riapertura dell’esercizio;
- copertura di eventuali spese straordinarie, purché sostenute e documentabili, per la prosecuzione dell’attività, nei limiti previsti per i costi di gestione.
Condizioni per accedere al sostegno
Per ottenere le misure devono ricorrere entrambe le condizioni seguenti:
- il cantiere per opere pubbliche o private deve avere una durata superiore a 15 giornate lavorative;
- l’impresa deve dimostrare il nesso causale tra il disagio economico e l’apertura del cantiere, provando la diminuzione del fatturato nel periodo rilevante.
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi le micro e piccole imprese commerciali ed artigiane, secondo la definizione europea di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.
Le imprese devono svolgere la propria attività nelle aree interessate dai lavori individuate dalle amministrazioni comunali o da altri enti che operano come stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche.
Procedura di attuazione e ruolo dei Comuni
La Giunta regionale deve stabilire, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge e previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare competente, le modalità attuative. In particolare deve definire:
- i criteri di quantificazione del ristoro per il mancato reddito, con indicazione di un limite massimo per impresa unica;
- i costi ammissibili per la copertura delle spese di gestione e di quelle straordinarie;
- le modalità di presentazione delle istanze;
- gli indirizzi per l’attuazione da parte dei Comuni e i criteri per la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria;
- le modalità di concessione e liquidazione dei contributi.
I Comuni, in relazione ai cantieri attivati e alla loro durata e tipologia, pubblicano un avviso per la presentazione delle istanze, secondo i criteri regionali. Ricevono le domande, svolgono l’istruttoria e trasmettono alla Regione, tramite il Dipartimento competente in materia di sviluppo economico, gli esiti e tutti i dati necessari.
Il Dipartimento regionale trasferisce al Comune richiedente le somme da liquidare alle imprese, nei limiti dello stanziamento disponibile.
Regole sugli aiuti di Stato e controlli
I contributi sono concessi ed erogati dai Comuni nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato richiamata dalla legge regionale n. 39/2014, dalla legge n. 234/2012 e dal decreto ministeriale n. 115/2017 sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
I Comuni effettuano inoltre controlli a campione sui beneficiari.
Disciplina speciale per il 2019
Per l’anno 2019 le misure di sostegno sono riconosciute dai Comuni solo per i cantieri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), aperti a partire dal 1° gennaio 2019.
Disposizioni finanziarie
Per la prima applicazione la legge stanzia complessivamente 400.000 euro per il 2019, a valere su un nuovo stanziamento nel bilancio regionale 2019-2021, Missione 14, Programma 05, Titolo 1.
La copertura è assicurata con maggiori entrate del bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.
Per gli anni successivi al 2019, gli oneri sono coperti dallo stanziamento annuale del Titolo 1, Missione 14, Programma 05, determinato con la legge di bilancio nel rispetto degli equilibri contabili. Le risorse non utilizzate possono essere conservate e impiegate per i contributi che non è stato possibile erogare entro la chiusura dell’esercizio.
La legge consente l’autorizzazione di spesa solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio. Le note al testo indicano rifinanziamenti per il 2021 e il 2023.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve informare annualmente il Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti, trasmettendo una relazione annuale. I dati raccolti devono essere resi accessibili per le attività valutative e la commissione consiliare competente può esaminare gli esiti per eventuali rimodulazioni dell’intervento. La relazione è pubblicata sul sito del Consiglio regionale.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT.
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