Ordinanza ingiunzione o revoca n. 391 del 24/11/2022
Ordinanza ingiunzione nei confronti di STS Di Prisinzano s.r.l. - 24 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato STS Di Prisinzano s.r.l. per aver trattato i dati di una cliente nell’ambito del soccorso stradale senza fornire un’informativa idonea ai sensi dell’art. 13 GDPR. L’Autorità ha ritenuto inidonea la formula inserita nella scheda lavoro e non aggiornata e non completa l’informativa pubblicata sul sito web, perché riferita solo ai trattamenti online e ai cookie. È stata accertata la violazione dei principi di correttezza e trasparenza, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro e ordine di pagamento entro 30 giorni, oltre alla pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
STS Di Prisinzano s.r.l.: sanzione per informativa privacy carente nei trattamenti svolti tramite scheda lavoro per soccorso stradale
STS Di Prisinzano s.r.l.: sanzione per informativa privacy carente nel servizio di soccorso stradale
Il provvedimento concerne STS Di Prisinzano s.r.l. ed è stato adottato a seguito di reclamo presentato da una interessata in relazione al trattamento dei dati raccolti durante un intervento di soccorso stradale. L’Autorità ha accertato una violazione degli obblighi informativi previsti dal GDPR e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, contestava alla società di non aver fornito una informativa idonea ai sensi dell’art. 13 GDPR nel contesto della raccolta dei dati personali della reclamante. La società, interpellata dal Garante, ha sostenuto di aver già assolto all’obbligo informativo tramite il sito web istituzionale e mediante un richiamo all’art. 13 inserito nella cosiddetta "scheda lavoro" compilata al momento del soccorso.
Nel corso del procedimento la società ha inoltre riscontrato la richiesta di esercizio dei diritti formulata dall’interessata, precisando che i dati in proprio possesso erano limitati a nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono ed email, e che tali dati erano stati usati per preventivo e fattura, con cessazione del trattamento.
Trattamenti esaminati
Dall’istruttoria è emerso che la società effettuava il trattamento dei dati dell’interessata mediante un modulo denominato "scheda lavoro", nel quale venivano raccolti:
- nome e cognome;
- indirizzo e-mail;
- numero di telefono;
- dati relativi all’autovettura, quali targa e modello.
Il trattamento era connesso all’erogazione del servizio di soccorso stradale e alla gestione dei relativi documenti operativi e contabili.
Violazioni accertate in materia di informativa
Il Garante ha ritenuto che la dicitura riportata nella scheda lavoro, limitata alla formula "Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 101/2018 e del GDPR Regolamento UE 679/2016", fosse del tutto insufficiente a integrare l’informativa richiesta dall’art. 13 GDPR. Tale formula è stata considerata generica e priva delle informazioni essenziali che devono essere rese all’interessato.
Anche l’informativa pubblicata sul sito web è stata giudicata inidonea, poiché:
- non era aggiornata e conteneva riferimenti alla normativa precedente al GDPR;
- era riferita solo ai trattamenti effettuati tramite web, ai dati di navigazione e ai cookie;
- non menzionava gli altri trattamenti svolti dalla società, inclusi quelli effettuati mediante le schede lavoro.
Valutazione giuridica del Garante
L’Autorità ha richiamato il principio di correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché l’art. 12, par. 1, GDPR, che impone che le informazioni siano fornite in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro. Nel caso concreto, tali requisiti sono stati ritenuti non rispettati.
Sulla base di tali elementi, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione
Per la quantificazione della sanzione, il Garante ha applicato i criteri di cui all’art. 83, par. 1 e 2, GDPR, valorizzando:
- la natura della violazione, consistente nell’omessa/inesatta informativa agli interessati;
- l’estensione della criticità, che riguardava in generale i trattamenti di tutti i clienti fino all’adeguamento intervenuto nel corso del procedimento;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- le misure di adeguamento successivamente adottate dalla società;
- il grado di cooperazione fornito nel corso dell’istruttoria;
- le condizioni economiche del contravventore, valutate sulla base del bilancio 2020.
All’esito, è stata determinata una sanzione pecuniaria pari a euro 1.000,00 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Dispositivo e adempimenti
Il Garante ha ordinato alla società di pagare la sanzione di euro 1.000,00 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità indicate in allegato, avvertendo che in difetto si procederà agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689/1981.
È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019.
Mezzi di impugnazione
Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice privacy e dell’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce dal reclamo di una interessata che lamentava un illecito trattamento dei propri dati personali da parte della società, raccolti in occasione di un intervento di soccorso stradale.
Trattamenti esaminati
L’istruttoria ha riguardato i dati raccolti tramite la "scheda lavoro" per il servizio di soccorso stradale: nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e dati del veicolo (targa e modello).
Violazioni accertate
Il Garante ha riscontrato l’assenza di un’informativa idonea ex art. 13 GDPR. La dicitura generica riportata sulla scheda lavoro è stata giudicata insufficiente; anche l’informativa presente sul sito web è risultata non aggiornata e limitata ai soli trattamenti online, senza riferimenti ai trattamenti effettuati con la scheda lavoro.
Norme violate e valutazione del Garante
È stata dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 GDPR. Il Garante ha richiamato il principio di correttezza e trasparenza, sottolineando che l’informativa deve essere concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile.
Sanzione e ulteriori misure
Applicando i criteri dell’art. 83, par. 1 e 2, GDPR, il Garante ha considerato la natura della violazione, la sua incidenza sui dati di tutti i clienti, l’assenza di precedenti, le misure di adeguamento adottate nel corso del procedimento e la cooperazione della società. È stata irrogata una sanzione di 1.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni dalla notifica e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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