Cassazione Civile, Ordinanza n. 19797/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, rigettando il loro ricorso contro il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo, li aveva condannati a rifondere al fallimento le spese di lite in euro 7.700,00 oltre accessori. Sostenevano che il valore della controversia fosse pari a euro 22.155,84 e che, applicando il d.m. n. 55/2014, la liquidazione dovesse essere contenuta nei parametri medi, cioè euro 2.935,00, perché la somma liquidata appariva sproporzionata e dunque frutto di errore di calcolo. La richiesta mirava quindi a sostituire la somma indicata nell’ordinanza con quella ritenuta corretta dai ricorrenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione dell’errore materiale. Ha affermato che la procedura ex art. 287 c.p.c., richiamata per le decisioni della Cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., è utilizzabile solo quando, su presupposti numerici già esattamente determinati, il giudice abbia sbagliato il calcolo aritmetico; non invece quando si contesti l’individuazione del parametro di partenza, come il valore della causa o del credito, poiché in tal caso si denuncia un errore di giudizio, non emendabile con il procedimento di correzione. Il fallimento è rimasto intimato e non vi è stata statuizione favorevole ai ricorrenti.
Norme richiamate
La correzione dell’errore materiale è ammessa solo per errori di calcolo su dati numerici già determinati, non per errori nell’individuazione dei parametri di liquidazione.
Il procedimento di correzione dell’errore materiale è esperibile anche per sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, ma nei soli limiti previsti dall’art. 287 c.p.c.
È richiamato dai ricorrenti come parametro per la liquidazione delle spese secondo i medi tariffari, ma la Corte non lo applica perché la doglianza non riguarda un mero errore di calcolo.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale non può essere utilizzata per contestare la valutazione giuridica o il criterio di partenza adottato dal giudice nella liquidazione delle spese, ma solo per rettificare un errore aritmetico a fronte di dati numerici già fissati.
- Quando la censura investe l’individuazione del valore della causa o di altri parametri di liquidazione, la doglianza attiene a un error in iudicando e non a un errore materiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per correzione.
- Il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione, ma non consente di rimettere in discussione il contenuto decisorio della pronuncia.
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