Cassazione Civile, Ordinanza n. 01467/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (offerente)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta riguardante la cessione di un'azienda-farmacia. Un soggetto interessato all'acquisto aveva chiesto al giudice delegato di sospendere, ai sensi dell'art. 108 l.fall., la vendita dell'azienda già aggiudicata a favore di un'altra società, sostenendo che il prezzo di aggiudicazione fosse notevolmente inferiore a quello di mercato. Il giudice delegato aveva rigettato l'istanza ritenendola tardiva perché proposta oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 108 l.fall. La società istante aveva quindi proposto reclamo, deducendo che quel termine non si applicasse nel caso di vendita non demandata al curatore e che, comunque, il dies a quo dovesse essere individuato diversamente. Il tribunale, in sede di reclamo, aveva accolto la domanda e disposto la sospensione delle operazioni di vendita, ritenendo che il prezzo di aggiudicazione non fosse in linea con i valori di mercato e che, nel caso concreto, il termine di dieci giorni non operasse. La società aggiudicataria ha allora proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 108, comma 1, l.fall. in relazione all'art. 107, commi 4 e 5, l.fall., sostenendo che il termine perentorio dovesse comunque applicarsi e che la società reclamante non avesse rispettato il termine decorrente dal deposito degli esiti della procedura competitiva; con il secondo ha censurato la ritenuta possibilità di sospendere la vendita anche dopo l'aggiudicazione, nonostante la tardività dell'istanza e l'assenza dei presupposti di legge. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di decisorietà del decreto impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto in astratto ammissibile il ricorso per cassazione contro un decreto che, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., disponga la sospensione delle operazioni di vendita solo se emesso dopo l'aggiudicazione definitiva del bene, perché in tale ipotesi il provvedimento incide in modo definitivo sulla posizione dell'aggiudicatario ed ha natura decisoria e definitiva. Tuttavia, nel caso concreto, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con una autonoma ratio decidendi del decreto impugnato: il tribunale aveva infatti affermato che il termine di dieci giorni dell'art. 108 l.fall. non era applicabile perché la vendita non era stata demandata al curatore e non vi era stata un'offerta migliorativa anteriore, mentre il ricorso si era concentrato solo sulla diversa questione del dies a quo e sulla decorrenza del termine. La Corte ha quindi respinto il ricorso in rito, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 108, comma 1, l.fall.
attribuisce al giudice delegato il potere di sospendere le operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi e di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto; il termine di dieci giorni va letto in relazione alla procedura in cui si inserisce l'istanza
art. 107, commi 4 e 5, l.fall.
richiamato per individuare il momento di decorrenza del termine e il deposito in cancelleria della documentazione sugli esiti della vendita; il ricorso non ha adeguatamente confrontato il ragionamento del tribunale su questo punto
art. 163-bis l.fall.
norma che disciplina la procedura competitiva nell'ambito del concordato preventivo e che, nel caso concreto, ha condotto all'aggiudicazione dell'azienda da parte del tribunale
art. 186-bis l.fall.
richiamato per descrivere il concordato preventivo con continuità aziendale indiretta e la prevista cessione dell'azienda
art. 26 l.fall.
disciplina il reclamo avverso i decreti del giudice delegato; il decreto del tribunale in sede di reclamo è stato oggetto del ricorso per cassazione
art. 111, comma 7, Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con carattere decisorio e definitivo, anche se emessi in forma di decreto o ordinanza
art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme invocate per denunciare violazione di legge e nullità del procedimento/provvedimento
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione
art. 2909 c.c.
evocato per spiegare la nozione di decisorietà in termini di idoneità al giudicato sostanziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata quale parametro per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile contro un decreto che, in sede di reclamo, disponga la sospensione delle operazioni di vendita solo se il provvedimento intervenga dopo l'aggiudicazione definitiva, poiché in tal caso esso incide in modo decisivo e stabile sulla posizione giuridica dell'aggiudicatario.
- La sospensione della vendita pronunciata dopo l'aggiudicazione, fuori dai casi e dai presupposti previsti dalla legge speciale, ha natura sostanziale di revoca dell'aggiudicazione e incide su diritti contrapposti delle parti coinvolte; se invece interviene prima dell'aggiudicazione, ha carattere meramente provvisorio e non decisorio.
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi del provvedimento impugnato: la mancata censura di una ratio autonoma determina l'inammissibilità del ricorso.
- Chi deduce la violazione di legge deve indicare la norma invocata, chiarirne il contenuto precettivo e confrontarlo specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; non basta contestare solo una parte del ragionamento decisorio.
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