L.R. Basilicata 15/2001
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA A.R.B.E.A. (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Basilicata (A.R.B.E.A.), ne definisce funzioni di organismo pagatore, assetto organizzativo, controlli, bilancio e rapporti con altri enti. È stata totalmente abrogata dal 15 aprile 2014, con cessazione della sua utilità applicativa attuale.
Istituzione dell'A.R.B.E.A. e disciplina dell'organismo pagatore agricolo regionale
Istituzione dell’A.R.B.E.A. e finalità
La legge della Regione Basilicata istituisce l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.R.B.E.A.) quale ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. L’Agenzia ha sede in Potenza e può articolarsi in strutture sul territorio regionale.
Funzioni di organismo pagatore e altre attività affidate
L’A.R.B.E.A. è qualificata come organismo pagatore regionale per gli aiuti della politica agricola comune e per gli interventi finanziati dal FEAOG, Sezione Garanzia. La Regione Basilicata, nonché Province, Comunità montane, Comuni, Parchi e altri enti pubblici operanti sul territorio regionale, possono affidarle anche la gestione di altri aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, con possibilità di svolgere tutte o parte delle funzioni previste per l’organismo pagatore.
Operazioni dell’organismo pagatore
Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Agenzia:
- autorizza i pagamenti, determinando l’importo da erogare al richiedente;
- esegue i pagamenti tramite l’istituto di credito designato;
- contabilizza i pagamenti nei propri libri contabili, anche con sistemi informatici;
- predispone sintesi periodiche di spesa e la dichiarazione annuale da trasmettere, tramite l’organismo di coordinamento, alla Commissione europea. In caso di rettifiche negative sulle spese dichiarate, si applicano le regole del D.Lgs. n. 165/1999.
Rapporti con AGEA, Regione e altri enti
L’A.R.B.E.A. deve fornire ad AGEA tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea e trasmettere trimestralmente rendiconti sull’attività svolta alla Giunta regionale e agli altri enti per i quali opera come organismo pagatore. Deve inoltre inoltrare ad AGEA le rendicontazioni periodiche e annuali e, tramite AGEA, al Ministero del tesoro le richieste motivate di anticipazione di spesa per i pagamenti degli aiuti comunitari.
Sistema informativo e gestione dei dati
Per svolgere i propri compiti l’Agenzia utilizza il SIAN, il SIARB, l’Anagrafe agricola regionale e gli altri servizi informatici regionali. La Regione istituisce il Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIARB), nel quale confluiscono i dati delle imprese agricole e agro-industriali che hanno rapporti con la pubblica amministrazione. Il SIARB mira a semplificare i rapporti amministrativi, aumentare efficienza e trasparenza e fornire basi dati agli enti strumentali e sub-regionali. L’A.R.B.E.A. deve comunicare al SIARB le informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni e i sistemi devono essere protetti nel rispetto della disciplina sulla privacy.
Organizzazione interna, personale e collaborazioni esterne
L’articolazione e il funzionamento delle strutture amministrative dell’Agenzia sono disciplinati da regolamento, che deve garantire la separazione tra funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione della spesa, nonché un sistema di controlli interni idoneo a individuare responsabilità e limiti di competenza. Al personale si applica lo stato giuridico ed economico del comparto enti locali-regioni. Per esigenze particolari e in mancanza di figure interne, l’Agenzia può avvalersi di collaborazioni e consulenze esterne a tempo determinato, stipulare convenzioni con associazioni di produttori, organizzazioni professionali e CAA, nonché utilizzare personale in assegnazione funzionale, comando o distacco.
Organi dell’Agenzia e assetto di governance
Gli organi dell’A.R.B.E.A. sono il Direttore e il Collegio dei revisori. Il Direttore è nominato secondo le regole fissate dalla legge, ha rappresentanza legale dell’Agenzia ed è responsabile della gestione tecnica, amministrativa e contabile; adotta gli atti di gestione, i programmi, il bilancio e gli altri provvedimenti di competenza. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale, controlla la regolarità della gestione e segnala tempestivamente eventuali gravi irregolarità. È inoltre previsto un Comitato di indirizzo con funzioni consultive e propositive, chiamato a valutare l’andamento della gestione e a esprimere pareri su programma annuale e bilancio.
Controlli, verifiche e recupero delle irregolarità
Le procedure devono assicurare che i pagamenti siano erogati solo ai richiedenti o a soggetti delegati, previa verifica della conformità delle domande alla normativa comunitaria. I controlli, anche con il supporto di AGEA e dei sistemi informativi regionali e nazionali, sono finalizzati a prevenire e individuare frodi e irregolarità. In caso di somme indebitamente percepite, l’Agenzia procede al recupero per conto del FEAOG e degli altri soggetti finanziatori e istituisce un registro dei debitori.
Bilancio, contabilità e certificazione
L’ordinamento contabile delle attività di funzionamento rinvia alla legge regionale sul nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata. Il sistema gestionale si basa su un bilancio di previsione economico-finanziario annuale e su un rendiconto generale comprensivo di conto di bilancio, conto economico e conto del patrimonio. I conti annuali relativi ai finanziamenti FEAOG devono essere certificati da società abilitate, indipendenti dallo Stato e dalla Regione.
Risorse finanziarie e tesoreria
Le entrate dell’Agenzia comprendono i fondi UE destinati alla struttura dell’organismo pagatore, i rimborsi forfettari FEAOG, le risorse assegnate dal D.Lgs. n. 165/1999, gli stanziamenti del bilancio regionale e le somme messe a disposizione dagli enti che affidano all’Agenzia funzioni di erogazione. Le somme destinate agli aiuti da erogare a terzi non costituiscono entrate proprie dell’Agenzia e devono essere gestite separatamente. Gli aiuti comunitari sono tenuti su conto infruttifero presso la tesoreria; la tesoreria è affidata a un istituto di credito tramite convenzione. Le anticipazioni per i finanziamenti sono subordinate alla regolarità delle domande e a fideiussione bancaria o assicurativa, con interessi a carico dell’interessato.
Vigilanza regionale e fase di avvio
La Regione esercita la vigilanza sull’Agenzia su alcuni atti fondamentali, tra cui bilancio di previsione, rendiconto, regolamento, variazioni di dotazione organica e assunzioni di personale. Il controllo è svolto dalla Giunta regionale con il supporto di un organismo interno al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale; per alcuni atti è prevista l’approvazione definitiva del Consiglio regionale. Per agevolare l’avvio dell’operatività, l’Agenzia può concludere convenzioni con AGEA o con altri organismi pagatori regionali per l’uso di esperienze, moduli procedimentali e procedure informatiche.
Disposizioni transitorie e copertura finanziaria
Nella fase di avvio sono previste disposizioni per la copertura dei posti vacanti, il distacco o comando di personale da altre amministrazioni e, fino al riconoscimento dell’Agenzia come organismo pagatore, l’individuazione dell’ARBEA come organismo regionale di supporto per AGEA. La legge ha previsto per il 2001 una copertura finanziaria iniziale a carico del bilancio regionale.
Obsolescenza dell’atto
La legge è stata totalmente abrogata dalla L.R. 15 aprile 2014, n. 4. Pur descrivendo l’assetto originario e coordinato dell’A.R.B.E.A., non ha più efficacia pratica attuale ed è quindi da considerarsi obsoleta.
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