Cassazione Penale, Ordinanza n. 02561/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma ha definito il giudizio con pronuncia resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nell'ambito di un concordato in appello. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in relazione ai motivi di gravame originariamente proposti in punto di responsabilità. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità, sicché il ricorso mirava a censurare il merito della decisione resa su base concordata, non profili relativi alla formazione del consenso o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per motivi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e alla eventuale difformità della sentenza rispetto al contenuto concordato. Poiché il motivo dedotto investiva invece la motivazione sulla responsabilità, e quindi un profilo non più scrutinabile dopo la rinuncia ai motivi di appello, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
patteggiamento in appello
La reintroduzione del concordato in appello consente l'impugnazione in cassazione solo per questioni attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione al contenuto concordato.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio senza formalità ulteriori quando l'impugnazione non rientra nei casi ammissibili.
È richiamata come fonte della reintroduzione del concordato in appello e dell'introduzione della disciplina speciale sull'inammissibilità de plano del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riaprire il merito della responsabilità, quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sul punto.
- L'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è limitata a vizi concernenti la formazione del consenso dell'imputato, il consenso del pubblico ministero e la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- La declaratoria di inammissibilità può essere resa de plano quando il motivo di ricorso esula dai limitati controlli consentiti sul concordato in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →