Prescrizioni del Garante n. 418 del 15/12/2022
Provvedimento del 15 dicembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato dall'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per aver diffuso, tramite comunicato stampa sul sito istituzionale e dichiarazioni del Presidente in trasmissioni televisive, informazioni sulle iniziative assunte nei confronti di un medico in vista di un possibile procedimento disciplinare. Pur in un contesto pandemico e pur avendo il reclamante reso pubblica la vicenda, il Garante ha escluso che ciò autorizzasse la diffusione da parte dell'Ordine in assenza di una base giuridica specifica. È stata invece archiviata la sola parte del reclamo riferita a una trasmissione nella quale il Presidente si era limitato a riferimenti generici e astratti, senza divulgare informazioni specifiche sul caso.
Ordine dei Medici di Roma: diffusione illecita sul web e in TV di informazioni su un procedimento disciplinare/predisposizione disciplinare a carico di un medico
Ordine dei Medici di Roma: diffusione illecita di informazioni su iniziative disciplinari nei confronti di un medico
Il provvedimento riguarda l'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ritenuto responsabile della diffusione, tramite comunicato stampa sul proprio sito e dichiarazioni televisive del Presidente, di informazioni relative a iniziative preliminari assunte nei confronti di un medico in vista di un possibile procedimento disciplinare. Il reclamo è stato presentato ex art. 77 GDPR dal professionista interessato.
Fatti e origine del reclamo
Il reclamante ha segnalato di essere stato convocato dall'Ordine ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, per essere ascoltato in merito a condotte ritenute rilevanti sul piano deontologico. Ha inoltre contestato che il Presidente dell'Ordine avesse rilasciato dichiarazioni in alcune trasmissioni televisive e che l'Ordine avesse pubblicato sul sito istituzionale un comunicato stampa in cui si dava conto dell'apertura di un fascicolo e della futura convocazione del medico.
Attività istruttoria svolta dal Garante
Nel corso dell'istruttoria, l'Ordine ha sostenuto che la diffusione delle informazioni fosse giustificata dalla necessità di tutelare la salute pubblica nel contesto pandemico, di rassicurare la collettività e di rispondere a una vicenda già resa pubblica dallo stesso interessato. Ha richiamato, tra l'altro, l'art. 6 GDPR e il Considerando 46. L'Ordine ha anche rimosso il comunicato stampa dal sito istituzionale nel corso del procedimento.
Trattamento esaminato e contenuti divulgati
Il Garante ha accertato che l'Ordine aveva reso pubbliche informazioni sulle iniziative assunte nei confronti del reclamante:
- con un comunicato stampa online che indicava l'apertura di un fascicolo, i tempi della pratica e l'imminente convocazione del medico;
- con dichiarazioni del Presidente in trasmissioni televisive nelle quali si dava conto di esposti, di procedure già attivate e della convocazione del professionista.
È stata invece ritenuta diversa la trasmissione nella quale il Presidente, alla presenza del reclamante, aveva fatto solo un riferimento generico e astratto alla possibilità di valutare una condotta deontologica, senza divulgare informazioni specifiche sul procedimento.
Valutazioni del Garante sulla liceità della diffusione
L'Autorità ha ribadito che le fasi del procedimento disciplinare, comprese quelle preliminari, devono svolgersi nel rispetto della riservatezza del professionista fino alla conclusione del procedimento. Solo l'eventuale provvedimento disciplinare finale che incida sull'esercizio della professione può essere annotato nell'albo, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del Codice.
Il Garante ha escluso che esistesse una norma che autorizzasse la pubblicazione o diffusione di informazioni sul mero avvio di un procedimento disciplinare o sulle fasi prodromiche. Ha inoltre chiarito che il fatto che il reclamante avesse parlato pubblicamente della vicenda non legittimava automaticamente la successiva diffusione da parte dell'Ordine: per i soggetti pubblici la diffusione di dati personali richiede sempre una base giuridica specifica, ai sensi dell'art. 2-ter del Codice, anche se i dati sono già di dominio pubblico.
Esclusione della giustificazione fondata sulla salute pubblica
Il Garante ha preso atto della tesi dell'Ordine, secondo cui la diffusione sarebbe stata necessaria per tutelare la salute pubblica e contrastare la pandemia. Tuttavia ha osservato che l'Ordine avrebbe potuto rappresentare pubblicamente la propria posizione critica verso le tesi del medico anche senza riferirsi alla sua posizione individuale e alle iniziative disciplinari specificamente assunte nei suoi confronti. In tal modo avrebbe perseguito le proprie finalità istituzionali senza ledere la riservatezza dell'interessato.
Violazioni accertate
L'Autorità ha quindi dichiarato l'illiceità del trattamento per violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per difetto di liceità, correttezza e trasparenza;
- art. 6 GDPR, per assenza di una base giuridica idonea;
- art. 2-ter del Codice, nel testo applicabile ratione temporis, per diffusione non consentita di dati da parte di un soggetto pubblico.
Misura adottata e criteri di valutazione
Pur confermando l'illiceità del trattamento, il Garante ha qualificato il caso come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative. Ha valutato, in particolare:
- che i dati riguardavano un solo interessato e non appartenevano a categorie particolari;
- che alcune informazioni erano già state rese pubbliche dalla stampa;
- che la violazione era avvenuta in un contesto pandemico, con finalità dichiarate di tutela della salute pubblica;
- che il comportamento del titolare era stato colposo e che l'Ordine aveva cooperato con l'Autorità;
- che il comunicato era stato rimosso e non risultavano precedenti pertinenti.
Per tali ragioni, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive.
Esito sul reclamo
Il reclamo è stato accolto quanto alla diffusione del comunicato stampa e alle dichiarazioni televisive che rivelavano le iniziative assunte nei confronti del medico. È stata invece disposta l'archiviazione limitatamente alla trasmissione in cui il Presidente dell'Ordine aveva espresso soltanto riferimenti generici e astratti, senza divulgare informazioni specifiche sul procedimento nei confronti dell'interessato.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un medico iscritto all'Ordine di Roma. Il reclamante contestava: le convocazioni ricevute dall'Ordine ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 221/1950 per acquisire informazioni preliminari in vista di un eventuale procedimento disciplinare; le dichiarazioni rese dal Presidente dell'Ordine in alcune trasmissioni televisive; e la pubblicazione sul sito istituzionale di un comunicato stampa che rendeva nota l'iniziativa ordinistica e la futura convocazione del medico.
Esito dell'istruttoria e contenuto delle diffusioni
L'istruttoria ha accertato che l'Ordine aveva diffuso informazioni sulle iniziative assunte nei confronti del reclamante sia con un comunicato stampa pubblicato online sia tramite dichiarazioni del Presidente in TV. Il comunicato riportava l'apertura di un fascicolo, il rallentamento della pratica e l'imminente convocazione del medico; nelle trasmissioni "Piazza Pulita" e "Non è l'Arena" il Presidente confermava l'esistenza di esposti, l'attivazione di procedure e la convocazione del professionista.
Valutazione giuridica del Garante
Il Garante ha ribadito che tutte le fasi del procedimento disciplinare, incluse quelle prodromiche, devono rimanere riservate fino alla conclusione del procedimento. In base all'art. 61, comma 2, del Codice, la pubblicità nell'albo è ammessa solo per il provvedimento disciplinare effettivamente adottato e incidente sull'esercizio della professione. Non esiste invece una previsione di legge che consenta la pubblicazione o diffusione di informazioni sul mero avvio o sulle fasi preliminari del procedimento disciplinare.
Rilevanza della pubblicità data dallo stesso interessato
Il Garante ha preso atto che il medico aveva già parlato pubblicamente della propria convocazione e del coinvolgimento ordinistico in articoli di stampa, ma ha escluso che ciò legittimasse la successiva diffusione da parte di un soggetto pubblico. Richiamando l'art. 2-ter del Codice, ha precisato che la diffusione da parte di un ente pubblico richiede sempre una specifica base giuridica, anche se i dati siano già stati resi pubblici altrove, persino dallo stesso interessato.
Esito finale, misura adottata e archiviazione parziale
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR e dell'art. 2-ter del Codice, e ha ammonito l'Ordine ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Ha ritenuto il caso una "violazione minore" e ha escluso ulteriori misure correttive, anche perché il comunicato era stato rimosso e non risultavano precedenti specifici. È stata invece disposta l'archiviazione limitatamente alla trasmissione in cui il Presidente si era espresso in termini generici, senza divulgare informazioni specifiche sul procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 15 dic 2022Prescrizioni del Garante n. 417 del 15/12/2022
- Provvedimento · 15 dic 2022Ordinanza ingiunzione o revoca n. 416 del 15/12/2022
- Provvedimento · 15 dic 2022Ordinanza ingiunzione o revoca n. 43 del 15/12/2022
- Provvedimento · 15 dic 2022Ordinanza ingiunzione o revoca n. 415 del 15/12/2022
- Provvedimento · 15 dic 2022Prescrizioni del Garante n. 419 del 15/12/2022
- Provvedimento · 15 dic 2022Prescrizioni del Garante n. 426 del 15/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →