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Legge

L.R. Calabria 2/2015

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione

Normativa regionaleL.R. Calabria 2/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Giunta della Regione Calabria a operare in esercizio provvisorio sul bilancio 2015 fino all’approvazione del bilancio e comunque non oltre il 30 aprile 2015, entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti 2015 del bilancio 2014-2016. Disciplina spese consentite, gestione residui, riclassificazione capitoli e vincoli di spesa.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale Calabria 2015

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2015 della Regione Calabria

La legge disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2015, stabilendo limiti, eccezioni e misure operative per la gestione contabile nella fase antecedente all’approvazione del bilancio definitivo.

Durata e limiti dell’esercizio provvisorio

La Giunta regionale è autorizzata a operare in esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio di previsione 2015 e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2015. La gestione è consentita entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016 definitivamente approvato.

Spese autorizzate integralmente

Nel periodo di esercizio provvisorio sono autorizzate per intero, senza il limite dei dodicesimi, le spese relative a:

  • obbligazioni già assunte;
  • obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
  • obblighi tassativamente regolati dalla legge;
  • pagamento delle spese di personale;
  • residui passivi;
  • rate di mutuo;
  • canoni, imposte e tasse;
  • altre spese obbligatorie;
  • spese che, per loro natura, non possono essere frazionate in dodicesimi;
  • spese gravanti sui fondi comunitari.

Sono inoltre autorizzate tutte le spese necessarie a evitare danni patrimoniali certi e gravi alla Regione.

Gestione dei rifiuti e copertura finanziaria

In ragione della chiusura al 31 dicembre 2014 della contabilità speciale istituita dall’Ordinanza di Protezione Civile n. 2696/1997 e nelle more della completa definizione e operatività delle Comunità di ambito territoriale ottimale previste dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, le entrate derivanti dai versamenti dei Comuni a titolo di tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rideterminata dal 2015 con deliberazione della Giunta regionale n. 322 del 28 luglio 2014, sono iscritte per euro 56.000.000,00 nelle pertinenti UPB di entrata e spesa del bilancio provvisorio. Le somme sono destinate a finanziare l’ammodernamento degli impianti tecnologici, la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori o concessionari del servizio.

Aggiornamento dei residui e gestione di poste vincolate

Per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenze, la legge consente l’aggiornamento, mediante decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori presunti di residui attivi, residui passivi e stanziamenti di natura vincolata, quando modificati dalla gestione effettiva del bilancio al 31 dicembre 2014. La previsione si raccorda con quanto già previsto dalla normativa regionale richiamata e con le disposizioni della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58.

Principi contabili, riclassificazione e vincoli di spesa

La Giunta regionale deve gestire l’esercizio provvisorio nel rispetto dei principi contabili richiamati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per assicurare la corretta attuazione di tale disciplina è autorizzata la riclassificazione dei capitoli di bilancio secondo lo schema previsto dal medesimo decreto legislativo. Inoltre, per il rispetto delle regole di finanza pubblica, il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio può apporre vincoli, anche informatici, agli stanziamenti di spesa dell’esercizio 2015.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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