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Legge

L.R. Calabria 4/2015

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010 n. 21 «Misure

Normativa regionaleL.R. Calabria 4/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 4/2015 modifica il comma 12 dell’art. 6 della l.r. 21/2010, prorogando il termine per presentare le istanze relative agli interventi edilizi agevolati: dal 60° giorno dall’approvazione della legge fino al 31 dicembre 2016. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. La disciplina richiamata è oggi superata perché la l.r. 21/2010 è stata abrogata dalla l.r. 25/2022.

Proroga del termine per le istanze sugli interventi edilizi straordinari della l.r. 21/2010

Proroga dei termini per gli interventi edilizi agevolati

La legge regionale Calabria 13 gennaio 2015, n. 4 interviene sulla disciplina straordinaria a sostegno dell’attività edilizia di cui alla l.r. 11 agosto 2010, n. 21, limitandosi a modificare il termine per la presentazione delle istanze relative agli interventi consentiti dalla normativa agevolativa regionale. Il provvedimento ha applicazione esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.

Contenuto della modifica

La legge sostituisce il comma 12 dell’art. 6 della l.r. 21/2010, stabilendo che l’istanza per eseguire interventi conformi alle disposizioni della legge può essere presentata:

  • a partire dal sessantesimo giorno dall’approvazione della legge;
  • entro il termine del 31 dicembre 2016.

Viene inoltre precisato che il regime sanzionatorio dei procedimenti avviati con SCIA è regolato dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Aspetti procedurali e regime sanzionatorio

La disciplina non introduce nuovi meccanismi procedurali, ma conferma che, per gli interventi attivati tramite SCIA, le conseguenze sanzionatorie restano quelle previste dalla normativa vigente. La norma assume quindi rilievo principalmente per la finestra temporale utile alla presentazione delle istanze.

Entrata in vigore e limiti temporali

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La disciplina modificata aveva però un’efficacia temporalmente circoscritta, poiché la possibilità di presentare le istanze era limitata al periodo compreso tra il sessantesimo giorno dall’approvazione della legge e il 31 dicembre 2016.

Attualità della norma

La legge regionale 21/2010, sulla quale la presente legge interviene, è stata successivamente abrogata dall’art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. 25/2022. Pertanto il testo in esame ha oggi interesse sostanzialmente storico e non appare più utilizzabile nella pratica applicativa corrente.

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