Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 13/2008

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale.

Normativa regionaleL.R. Lombardia 13/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Lombardia il Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, ne definisce finalità, gestione, piano e regolamento, e amplia i confini del parco regionale. Prevede norme di salvaguardia transitorie per le aree ampliate, operative fino all’adozione/approvazione degli strumenti di piano e comunque per non oltre due anni dall’entrata in vigore della legge.

Istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento del parco regionale

Istituzione e disciplina del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone

La legge regionale della Lombardia istituisce il Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e, contestualmente, modifica il testo unico regionale in materia di parchi per coordinare la disciplina del parco naturale con quella del parco regionale esistente. Il provvedimento ridefinisce anche alcuni confini territoriali e introduce una disciplina transitoria per le aree oggetto di ampliamento.

Ambito territoriale e perimetrazione

Il Parco naturale è individuato dalla planimetria allegata alla legge, che sostituisce la precedente planimetria sia per il parco regionale sia per il parco naturale. La delimitazione concreta del territorio è quindi rimessa agli elaborati cartografici allegati, con efficacia nel solo ambito lombardo interessato.

Finalità del parco naturale

Il parco naturale persegue finalità di tutela e valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-culturale. In particolare mira a:

  • conservare e incrementare biodiversità, potenzialità naturalistiche, ecosistemiche e paesaggistiche, nonché la funzionalità della rete ecologica;
  • promuovere la conservazione e la riqualificazione del paesaggio agricolo tradizionale e dei relativi valori culturali e naturalistici, con le attività agricole connesse;
  • disciplinare la fruizione dell’area per finalità sociali, culturali, educative, ricreative e scientifiche.

Gestione, piano per il parco e funzione pianificatoria

La gestione del parco naturale è affidata al consorzio già previsto per il parco. Il perseguimento delle finalità istitutive avviene tramite il piano per il parco, che disciplina il territorio in zone con diverso regime di tutela e individua gli interventi ammessi per la conservazione dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali.

Il piano deve considerare, in particolare:

  • le aree con rilevanti elementi naturalistici di interesse ecologico, forestale e faunistico;
  • i complessi agricoli di valore storico e ambientale;
  • le infrastrutturazioni agricole di impianto storico, i terrazzamenti e le centuriazioni legati a significativi episodi storico-architettonici;
  • i contenuti dell’art. 143 del d.lgs. 42/2004.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale e ha valore anche di piano paesistico e urbanistico: sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualunque livello ed è immediatamente vincolante per amministrazioni e privati.

Regolamento del parco

L’ente gestore approva il regolamento del parco naturale ai sensi della normativa statale e regionale sui parchi, anche contestualmente al piano e comunque entro sei mesi dalla sua approvazione. Il regolamento:

  • disciplina le attività consentite nel territorio del parco;
  • localizza e gradua i divieti;
  • valorizza usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti, nonché le espressioni culturali identitarie locali.

Il procedimento prevede adozione da parte dell’assemblea dell’ente gestore, deposito/pubblicazione per trenta giorni, termine di trenta giorni per osservazioni e successiva approvazione definitiva. L’atto finale o l’avviso di assenza di osservazioni sono pubblicati per quindici giorni e il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Divieti nel parco naturale

Per garantire la tutela del paesaggio e degli ambienti naturali, nel parco naturale sono vietate attività e opere idonee a compromettere flora, fauna e habitat. In particolare sono vietati:

  • cattura, uccisione o disturbo degli animali e introduzione di specie non autoctone, salvo prelievi o abbattimenti selettivi per ristabilire equilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
  • raccolta o danneggiamento di specie vegetali e introduzione di vegetali non autoctoni, con eccezioni per attività agro-forestali e per funghi e frutti del sottobosco secondo regolamento;
  • cave, miniere e asportazione di minerali;
  • discariche, abbandono e deposito di rifiuti;
  • nuove derivazioni o captazioni d’acqua e interventi che alterino il regime idrico o la composizione delle acque, salvi i prelievi agricoli autorizzati dal parco;
  • attività pubblicitarie fuori dai centri urbani senza autorizzazione;
  • introduzione privata di armi, esplosivi e mezzi di cattura di fauna;
  • fuochi all’aperto, salvo attività agricolo-forestali e aree di fruizione o immediata adiacenza dei fabbricati;
  • trasformazioni, anche temporanee, delle aree agro-forestali per usi non compatibili con le finalità del parco;
  • sorvolo con velivoli non autorizzati, salvo le discipline di legge e i mezzi di pubblico servizio.

Il regolamento può prevedere deroghe nei limiti della normativa statale sui parchi. Restano salvi diritti reali e usi civici, esercitati secondo le consuetudini locali.

Ampliamento del parco regionale e norme transitorie

La legge modifica il tracciato del parco regionale ampliandone i confini in alcune aree, anche nel Comune di Merate, con ulteriori precisazioni sui comuni e sulla Provincia di Lecco coinvolti.

Per le aree oggetto di ampliamento si applicano norme transitorie di salvaguardia:

  • nelle aree di Merate, la variante al piano territoriale di coordinamento deve essere adottata dal consorzio entro due anni dall’entrata in vigore della legge e approvata secondo la procedura prevista dalla l.r. 86/1983;
  • fino all’adozione della proposta di piano territoriale e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore della legge, in tali aree sono vietate una serie di trasformazioni e attività impattanti, tra cui cave, livellamenti dei terrazzi e declivi, alterazione di zone umide e torbiere, depositi di rifiuti o materiali, nuove derivazioni d’acqua, chiusura di sentieri pubblici o accessi ai corpi d’acqua, trasformazione dei boschi, eliminazione di siepi indigene, recinzioni non consentite, transito motorizzato fuori rete viaria, impianti sportivi per mezzi motorizzati e nuove pubblicità non legate alla segnaletica pubblica;
  • nelle altre aree ampliate, fino alla pubblicazione dell’approvazione della variante di piano territoriale e comunque per non oltre due anni, continuano ad applicarsi le norme di salvaguardia della variante al piano territoriale di coordinamento già adottata nel 2006.

Regime applicabile in assenza di nuovo piano

Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi il piano territoriale di coordinamento del 1995 e successive modificazioni, nonché i piani di settore e il regolamento già approvati dall’ente parco, purché non contrastino con i nuovi divieti introdotti per il parco naturale. Per quanto non disciplinato dalla nuova sezione, trovano applicazione la legge quadro statale sui parchi, la normativa sui beni culturali e paesaggistici e la legge regionale lombarda sulle aree protette.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.