L.R. Lombardia 12/2008
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate in Lombardia e integra il testo unico regionale sulle aree protette. Definisce finalità, gestione, piano e regolamento del parco, divieti e norme transitorie. Fino all’approvazione del Piano per il parco restano applicabili i precedenti atti regionali, se compatibili con i nuovi divieti.
Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate e disciplina essenziale
Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
La legge regionale istituisce in Lombardia il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, individuandone i confini nella planimetria allegata. Contestualmente modifica il testo unico regionale sulle aree protette per introdurre una disciplina specifica del nuovo parco naturale.
Finalità del parco
Il parco è volto alla tutela e valorizzazione dell’area sotto il profilo naturalistico, paesaggistico e ambientale. In particolare mira a:
- tutelare la biodiversità e incrementare le componenti faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche;
- mantenere e migliorare le attività forestali e agricole tradizionali;
- conservare i valori paesaggistici e le attività tradizionali di uso delle proprietà rurali;
- favorire la fruizione didattica, scientifica, culturale, sociale e ricreativa;
- difendere e migliorare gli equilibri idrogeologico-forestali;
- concorrere al recupero delle architetture vegetali;
- promuovere un sistema integrato di corridoi ecologici con i comuni e gli enti gestori di aree protette limitrofe.
Gestione dell’area protetta
La gestione del parco naturale è affidata al consorzio già previsto dalla legislazione regionale sulle aree protette. L’ente gestore è il soggetto responsabile dell’attuazione delle finalità istitutive e degli strumenti di disciplina del parco.
Piano per il parco: contenuti, effetti e approvazione
Il perseguimento delle finalità del parco avviene mediante il Piano per il parco, che disciplina il territorio ai sensi della normativa regionale sulle aree protette. Il piano:
- suddivide il territorio in zone con diverso regime di tutela;
- definisce le tipologie di interventi necessari alla conservazione dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali;
- considera in particolare le zone forestali e di brughiera, le zone agricole tradizionali, le zone di ronchi e vigne, nonché i contenuti dell’art. 143 del d.lgs. 42/2004.
Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale. Ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante per amministrazioni e privati.
Regolamento del parco
L’ente gestore approva il regolamento del parco, anche contestualmente al Piano per il parco e comunque entro sei mesi dalla sua approvazione. Il regolamento disciplina:
- l’esercizio delle attività consentite nel territorio del parco;
- la localizzazione e graduazione dei divieti;
- la valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini, attività tradizionali ed espressioni culturali delle comunità locali.
Il regolamento segue una procedura di pubblicazione e partecipazione: adozione da parte dell’assemblea dell’ente gestore, pubblicazione per 30 giorni all’albo dell’ente e degli enti territoriali interessati, possibilità di osservazioni entro i successivi 30 giorni, approvazione definitiva con decisione sulle osservazioni. La deliberazione di approvazione o l’avviso di assenza di osservazioni è pubblicata per 15 giorni; il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Divieti e deroghe
Nel parco sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, con particolare riguardo a flora, fauna e habitat protetti. Sono vietati, in particolare:
- cattura, uccisione o disturbo degli animali e introduzione di specie non autoctone, salvo prelievi o abbattimenti selettivi per riequilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
- raccolta e danneggiamento di specie vegetali e introduzione di specie vegetali non autoctone, salvo nelle aree agro-forestali e per la raccolta di funghi e frutti del sottobosco regolamentata dall’ente gestore;
- attività di cava e miniera;
- discariche, abbandono e deposito di rifiuti;
- modifiche del regime delle acque, salvo captazioni per consumo umano o per il corretto assetto idrogeologico;
- attività pubblicitarie fuori dai centri urbani non autorizzate;
- introduzione di armi, esplosivi e mezzi di cattura da parte di privati;
- accensione di fuochi all’aperto, salvo fuochi di ripulitura nelle attività agro-forestali e nelle zone a ronco per attività di uso sociale;
- raccolta di minerali e fossili, salvo ricerca scientifica autorizzata;
- atterraggi con velivoli non autorizzati, salvo disciplina speciale del volo e mezzi di pubblico servizio.
Per le opere infrastrutturali che attraversano il parco devono essere previste adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale. Il regolamento può stabilire deroghe ai divieti, nel rispetto della disciplina statale sulle aree protette. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici, esercitati secondo le consuetudini locali.
Norme transitorie e coordinamento con la normativa previgente
In via residuale si applicano la legge 394/1991, il d.lgs. 42/2004 e la l.r. 86/1983 per quanto non disciplinato dalla legge regionale. Fino all’approvazione del Piano per il parco continuano ad applicarsi la deliberazione della Giunta regionale n. VII/427 del 7 luglio 2000, i piani di settore e i regolamenti approvati dall’ente Parco, purché non contrastino con i nuovi divieti. Inoltre, l’allegato della legge regionale 16/2007 viene integrato con la nuova sezione dedicata al parco.
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