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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01491/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La lite origina da una precedente controversia in cui una società aveva ottenuto contro la resistente una condanna risarcitoria per asserito inadempimento di un obbligo di riduzione di garanzie fideiussorie collegato a una cessione di partecipazione societaria. La resistente aveva poi citato il proprio ex difensore chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità professionale, sostenendo che nel giudizio presupposto il legale avesse omesso di allegare e provare tempestivamente che il credito della controparte era stato soddisfatto mediante datio in solutum e avesse omesso di chiamare in regresso la debitrice principale. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 34/2025, aveva accolto parzialmente il ricorso della cliente, ritenendo erronea la motivazione della corte territoriale sulla preclusione delle eccezioni fondate su fatti sopravvenuti e quindi cassando con rinvio. Contro tale ordinanza il professionista propone ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: sostiene che la Corte avrebbe erroneamente supposto che egli avesse ricevuto mandato anche nel giudizio di appello del merito presupposto, mentre il mandato si sarebbe esaurito con il primo grado e l'appello sarebbe stato patrocinato da altri difensori. La resistente propone ricorso incidentale condizionato limitatamente all'eventuale esame di un motivo rimasto assorbito.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per revocazione, perché la censura non riguarda una svista materiale sugli atti interni al giudizio di legittimità ma contesta una valutazione giuridica e una ricostruzione degli atti di merito, quindi non rientra nell'errore di fatto revocatorio. Di conseguenza dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale alle spese e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti rigorosi previsti per l'errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, non oggetto di discussione tra le parti, immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti interni del giudizio di legittimità.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel precedente giudizio di legittimità per il tema delle preclusioni assertive e della deducibilità di fatti sopravvenuti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile contro le decisioni della Cassazione solo per errori di fatto interni al giudizio di legittimità, non per contestare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede una svista materiale, immediatamente percepibile dal solo raffronto tra decisione e atti, che abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti e non discusso tra le parti.
  • Non può essere veicolata con revocazione la censura che, sotto l'apparenza dell'errore percettivo, mira in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione storica degli atti di merito o il perimetro della responsabilità professionale valutato in sede di legittimità.
  • La decisione revocanda è affetta da errore di fatto solo se la falsa percezione è decisiva, cioè tale che, senza di essa, il contenuto della pronuncia sarebbe certamente diverso.
  • La revocazione della Cassazione non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito per correggere pretese sviste sulla vicenda processuale sottostante; tali questioni vanno fatte valere con i mezzi ordinari di impugnazione, se ancora esperibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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