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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18294/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di rigetto della richiesta di liquidazione degli onorari del difensore. Il ricorrente deduceva che la revoca del patrocinio a spese dello Stato (decreto del 17/05/2017) non era mai stata notificata al difensore tramite PEC, quindi l'opposizione sarebbe stata tempestiva. A sostegno, il ricorrente rilevava che l'ammissione al gratuito patrocinio era stata perfezionata tramite consegna il 03/10/2017 e che in data 18/10/2017 era stata presentata documentazione integrativa patrimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto provato dagli atti che il decreto di revoca del patrocinio del 17/05/2017 era stato comunicato al difensore con annotazione di cancelleria che attesta la consegna alla PEC in data 22/05/2017; di conseguenza l'opposizione al successivo decreto di rigetto era inammissibile per mancata impugnazione nei termini del provvedimento di revoca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 160 cod. proc. civ.

    La censura afferiva presunta violazione di tale norma in relazione ai termini; la Corte ha ritenuto che la decorrenza dei termini per impugnare la revoca sia iniziata con la comunicazione risultante dall'annotazione di cancelleria, rendendo inammissibile una opposizione successiva non tempestiva.

  • art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma di legittimità per dedurre violazione di diritto processuale; la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato, essendo la notificazione alla PEC risultata dagli atti.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto assenti elementi che giustificassero l'esclusione della condanna e ha quindi quantificato la somma in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La decorrenza dei termini per impugnare un provvedimento (es. revoca del gratuito patrocinio) si considera avviata dalla data di comunicazione risultante dagli atti di cancelleria o dalla ricevuta di consegna PEC: verificare sempre l'annotazione di cancelleria e le ricevute elettroniche.
  • Se non si impugna nei termini un decreto di revoca del patrocinio, le opposizioni successive relative a conseguenze di quella revoca (ad es. rigetto di liquidazione compensi) sono inammissibili per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento originario.
  • In caso di contestazione della mancata notifica via PEC, è essenziale produrre prova immediata e documentale del mancato recapito (es. ricevute, log di PEC) e agire prontamente non appena si viene a conoscenza dell'atto.
  • La presentazione di successivi atti amministrativi o documenti (es. documentazione integrativa trasmessa in data successiva) non sospende automaticamente i termini di impugnazione del provvedimento già notificato; occorre comunque valutare la sequenza e le date di consegna.
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; valutare con attenzione la fondatezza prima di proporre ricorso.

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