DECRETO 6 luglio 2011, n. 145
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica il DM 18/10/2010 n.180 che disciplina la mediazione civile e commerciale: estende la possibilità di delega anche a magistrati e consente al direttore generale della giustizia civile di avvalersi dell'Ispettorato; innalza i requisiti di formazione e aggiornamento dei mediatori (biennale) e impone un tirocinio assistito con almeno 20 casi, che gli organismi devono ospitare gratuitamente; rivede criteri e riduzioni delle indennità (valore fino a €250.000), prevede possibili pagamenti anticipati e adegua i termini di iscrizione da 6 a 12 mesi. Entrata in vigore: giorno dopo la pubblicazione (6/7/2011).
Modifiche al regolamento ministeriale sulla mediazione (DM 18/10/2010, n.180)
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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