DECRETO 4 agosto 2011, n. 155
Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce criteri e procedure per ripartire i consiglieri delle camere di commercio tra i settori economici, usando quattro parametri: numero imprese, occupazione, valore aggiunto e diritto annuale versato. Si applica alle procedure di rinnovo avviate dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; da tale data è abrogato il DPR n. 472/1995.
Criteri per la ripartizione dei seggi nei consigli camerali
Criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali
Il regolamento disciplina la composizione dei consigli delle camere di commercio, stabilendo come individuare i settori economici, quali dati utilizzare e con quale metodo ripartire i seggi tra le varie rappresentanze. La disciplina opera in attuazione della legge n. 580/1993, come modificata dal d.lgs. n. 23/2010.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, vengono precisate alcune nozioni operative essenziali:
- per Ministero si intende il Ministero dello sviluppo economico;
- per camera di commercio si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i parametri di calcolo sono quattro: numero delle imprese, indice di occupazione, valore aggiunto di ciascun settore e diritto annuale versato;
- sono inoltre definite le nozioni di impresa, addetti, indice di occupazione, valore aggiunto, diritto annuale versato e i riferimenti alle classificazioni ISIC, NACE e ATECO.
Individuazione dei settori economici
I settori economici rilevanti per la composizione dei consigli camerali sono individuati in base alle classificazioni ufficiali delle attività economiche.
In particolare:
- i settori di agricoltura, assicurazioni, commercio, credito, industria, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono determinati sulla base di ISIC, NACE e ATECO, secondo l’allegato A;
- il settore artigiano è individuato in base alla definizione di impresa artigiana di cui alla legge n. 443/1985 e alle imprese annotate nella sezione speciale del registro delle imprese;
- gli altri settori di rilevante interesse per l’economia provinciale sono individuati tra quelli non espressamente richiamati, ma presenti nella classificazione ATECO e indicati nell’allegato A, oltre ad ulteriori comparti o aggregati di imprese che abbiano rilevanza per la circoscrizione provinciale.
Le imprese dei settori non espressamente ricompresi nei primi elenchi sono comunque rappresentate nel consiglio camerale da un unico soggetto.
Fonti dei dati e pubblicazione
Il calcolo della ripartizione si fonda su fonti diverse per ciascun parametro:
- il numero delle imprese è elaborato dalle camere di commercio tramite registro delle imprese e REA;
- l’indice di occupazione è determinato sulla base dei dati ISTAT sugli addetti;
- il valore aggiunto provinciale è ricavato dalle stime dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne;
- il diritto annuale riscosso è determinato da ciascuna camera di commercio in base alle scritture contabili al 31 dicembre di ogni anno.
I dati sono elaborati con l’assistenza di Unioncamere e comunicati al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno. Il Ministero, verificata la completezza e la coerenza complessiva dei dati e sentiti i soggetti istituzionali indicati, provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno.
Metodo di calcolo della ripartizione
Il regolamento introduce un metodo uniforme per evitare duplicazioni e per determinare il peso dei settori nella composizione dei consigli.
Sono previste regole specifiche:
- le imprese artigiane e le società cooperative di alcuni settori sono considerate solo ai fini della rappresentanza del settore artigiano o della cooperazione, a seconda dei casi;
- se la camera di commercio istituisce settori di particolare rilevanza, le imprese artigiane e cooperative di tali settori possono essere scorporate per concorrere alla rappresentanza del settore specifico;
- il numero delle imprese, il valore aggiunto e il diritto annuale sono espressi in percentuale sul totale provinciale;
- per ciascun settore si calcola la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri;
- il quorum percentuale necessario per attribuire ciascun consigliere è calcolato in base al numero complessivo dei consiglieri previsto dalla legge.
Ripartizione dei consiglieri tra i settori
La determinazione dei seggi avviene rapportando la media aritmetica semplice di ciascun settore al quorum percentuale necessario per l’attribuzione di un consigliere.
Le camere di commercio possono però effettuare aggiustamenti entro un margine limitato:
- è ammesso uno scostamento di un consigliere in più o in meno rispetto al risultato matematico, in relazione alle caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale;
- per assicurare la rappresentanza di assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo e di altri settori di rilevante interesse, può essere fissata una soglia minima di accesso inferiore all’unità;
- può essere previsto l’accorpamento della rappresentanza tra più settori;
- può essere prevista una rappresentanza autonoma per settori di particolare rilievo, tenendo conto di apertura ai mercati internazionali, integrazioni intersettoriali, dinamiche di crescita, specificità economiche e tradizioni locali.
Se, all’esito del calcolo, i consiglieri spettanti ai settori di industria, commercio, artigianato e agricoltura risultano complessivamente inferiori alla metà dei componenti del consiglio, il numero necessario per raggiungere tale soglia viene detratto dal totale e redistribuito agli altri settori, fermo restando quanto previsto per i componenti di diritto.
Rappresentanza delle piccole imprese
La rappresentanza delle piccole imprese, prevista dalla legge, non costituisce una categoria autonoma separata nel calcolo: essa è computata all’interno del numero dei rappresentanti spettanti ai settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.
Regime transitorio, decorrenza e abrogazione
Le disposizioni del regolamento si applicano decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per le procedure di rinnovo dei consigli camerali, il regolamento si applica solo a quelle avviate successivamente a tale termine. Dalla medesima data è abrogato il DPR n. 472/1995.
Per le camere di commercio che avviano il rinnovo nel periodo compreso tra la prima applicazione del regolamento e la prima pubblicazione generale dei dati, è previsto l’obbligo di trasmettere al Ministero i dati richiesti ai fini della pubblicazione specifica.
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