L.R. Basilicata 5/2021
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA (5)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituiva in Basilicata il Garante regionale dei diritti della persona, accorpando difesa civica, tutela dei minori, diritti delle persone con disabilità, vittime di reato e persone ristrette nella libertà personale. Disciplina nomina, requisiti, funzioni, indennità e organizzazione. È però totalmente abrogata dal 12 gennaio 2024, quindi oggi non è applicabile.
Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona della Basilicata
Garante regionale dei diritti della persona della Basilicata
La legge istituiva presso il Consiglio regionale della Basilicata il Garante regionale dei diritti della persona, figura unitaria che accorpava più uffici di garanzia. La disciplina mirava a rafforzare la tutela non giurisdizionale di diritti e interessi in ambito amministrativo, sanitario, minorile, per le disabilità, per le vittime di reato e per le persone sottoposte a restrizioni della libertà personale.
Assetto istituzionale e organizzazione
Il Garante operava in autonomia e indipendenza, con sede presso il Consiglio regionale e possibilità di svolgere funzioni anche nelle sedi decentrate della Regione Basilicata. Per il funzionamento poteva utilizzare uffici periferici regionali previa intesa con la Giunta tramite l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L’ufficio si avvaleva di una struttura organizzativa interna al Consiglio regionale, con dotazione organica definita entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Il personale assegnato dipendeva funzionalmente dal Garante.
Nomina, durata e incompatibilità
Il Garante era eletto dal Consiglio regionale tra soggetti in possesso di specifici requisiti: laurea in giurisprudenza o scienze politiche, oppure titolo equipollente, e almeno cinque anni di esperienza nelle materie connesse alle funzioni dell’ufficio. L’elezione avveniva a scrutinio segreto con maggioranza dei due terzi; dopo la terza votazione era sufficiente la maggioranza assoluta. Il mandato durava cinque anni e non era rinnovabile.
Erano previste cause di ineleggibilità per titolari o ex titolari recenti di cariche politiche o istituzionali indicate dalla legge, nonché per chi avesse riportato condanne penali. Le cariche incompatibili dovevano essere cessate da almeno due anni. L’incarico era incompatibile con qualsiasi altra funzione, incarico, attività di lavoro autonomo o subordinato e attività commerciale, imprenditoriale o professionale svolta nella regione; era inoltre vietata ogni attività di carattere politico durante il mandato. In caso di incompatibilità sopravvenuta, era prevista la decadenza previa diffida e contraddittorio. L’Assemblea poteva inoltre revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge con deliberazione a maggioranza qualificata. Era ammessa la rinuncia con preavviso scritto di almeno tre mesi.
Relazioni, accesso e indennità
Il Garante presentava entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull’attività svolta al Presidente dell’Assemblea, con osservazioni e proposte. Poteva trasmettere relazioni urgenti o di particolare importanza. Le relazioni erano discusse in Assemblea e pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale. Il Garante poteva essere ascoltato dalle Commissioni, dall’Assemblea e dalla Giunta secondo i rispettivi regolamenti.
Poteva rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti, che dovevano rispondere entro trenta giorni. Aveva diritto di accesso agli uffici regionali, degli enti dipendenti o convenzionati e alla documentazione necessaria.
Era previsto un compenso annuo omnicomprensivo pari al 50% dell’indennità lorda del consigliere regionale, oltre al trattamento di missione fuori sede; il compenso includeva tutti gli oneri.
Difesa civica: funzioni generali
L’ufficio di difensore civico tutelava legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, concorrendo alla tutela della dignità e dei diritti della persona. Il Garante interveniva d’ufficio o su richiesta in relazione a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità di uffici e servizi della Regione, degli enti e aziende dipendenti o vigilati, degli enti e aziende del servizio sanitario regionale e, su convenzione, degli enti locali. Poteva anche formulare proposte di riforme legislative o amministrative e assistere persone in condizioni di particolare disagio sociale per agevolarne i rapporti con la pubblica amministrazione.
Difesa civica contro discriminazioni e per l’accesso agli atti
Il Garante svolgeva funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime di discriminazioni dirette e indirette per motivi razziali, etnici e religiosi e alle persone in situazioni di grave sfruttamento. Riceveva segnalazioni, coordinava l’azione con reti territoriali e con l’UNAR, raccoglieva dati sulle discriminazioni e supportava l’accesso ai servizi sociali.
Poteva inoltre intervenire a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi e dell’accesso civico, secondo la normativa statale. La richiesta di intervento era gratuita e priva di formalità; la pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non escludeva l’intervento del Garante.
Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
L’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza era finalizzato alla piena attuazione, nel territorio regionale, dei diritti dei minori. La legge attribuiva al Garante un ampio ventaglio di compiti: promozione della cultura dell’infanzia, collaborazione con reti nazionali e internazionali, vigilanza sulla corretta attuazione delle convenzioni e delle norme di tutela, segnalazione di situazioni di rischio o pregiudizio, promozione della partecipazione dei minori alla vita pubblica, sensibilizzazione sui media e vigilanza sulla programmazione televisiva e sulle comunicazioni audiovisive e telematiche.
Il Garante poteva istituire un elenco per la nomina di tutori o curatori, promuovere interventi per i minori nel circuito penale, offrire consulenza e sostegno ai tutori, verificare le condizioni di accoglienza dei minori stranieri, contrastare ogni discriminazione, collaborare alla raccolta dati e formulare proposte o pareri su atti normativi e di indirizzo in materia di infanzia, adolescenza e famiglia.
Interventi a favore di tutela e curatela dei minori
La legge prevedeva anche un’attività di promozione della cultura della tutela e della curatela, con iniziative formative in collaborazione con la scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.
Tutela del diritto alla salute
La Regione affidava al medesimo ufficio la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge statale n. 24 del 2017. Ogni soggetto destinatario di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie poteva rivolgersi gratuitamente al Garante per segnalare disfunzioni del sistema. Il Garante acquisiva gli atti relativi alla segnalazione, interveniva se la segnalazione era fondata e poteva effettuare accessi presso strutture sanitarie con il supporto della struttura regionale competente per l’ispettivo sanitario e socio-sanitario.
Tutela delle persone con disabilità
L’ufficio era anche Garante delle persone con disabilità, con compito di assicurare nel territorio regionale la piena attuazione dei diritti individuali e collettivi delle persone con disabilità, in coerenza con la Convenzione ONU, la legge n. 104 del 1992 e i principi costituzionali. L’attività era autonoma e indipendente.
In questo ambito il Garante collaborava con gli assessorati competenti, l’amministratore di sostegno, enti e istituzioni. Svolgeva azioni per:
- promuovere dignità, libertà, autonomia e integrazione nella famiglia, scuola, lavoro e società;
- garantire accessibilità ai servizi e alle prestazioni e la tutela giuridica ed economica;
- favorire la conoscenza della normativa e l’obbligo scolastico;
- ricevere segnalazioni e sollecitare interventi;
- promuovere pari opportunità di genere;
- sensibilizzare i media;
- sostenere operatori sociali e formazione;
- utilizzare l’elenco degli amministratori di sostegno;
- formulare proposte e pareri normativi;
- effettuare ispezioni per verificare l’assenza di barriere architettoniche.
Poteva inoltre collaborare con l’Osservatorio nazionale, ricevere segnalazioni tramite il sito regionale, segnalare violazioni della legge n. 68 del 1999 ai servizi ispettivi del lavoro, svolgere informazione sulle discriminazioni ex legge n. 67 del 2006, sostenere studi e ricerche, attivare interventi sostitutivi in caso di inadempienza degli enti locali, costituirsi parte civile nei procedimenti penali con persona offesa disabile e riferire semestralmente alla Giunta e alle commissioni competenti.
Tutela delle vittime di reato
Il Garante delle vittime di reato operava a favore delle persone fisiche residenti in Basilicata vittime dei reati indicati dalla legge, anche se commessi fuori regione o all’estero nei casi previsti. La nozione di vittima comprendeva anche determinati familiari e conviventi in caso di decesso della persona offesa.
Le funzioni comprendevano assistenza gratuita e immediata, collaborazione per l’accesso a trattamenti assistenziali e psicologici, promozione della corretta applicazione della normativa sulla protezione dei dati, iniziative per l’orientamento e l’assistenza, proposte alle amministrazioni, intervento nei procedimenti amministrativi per garantire conoscenza degli atti e rispetto dei termini, e promozione di iniziative con enti locali, sanità, scuola, associazioni e organismi senza scopo di lucro. Il Garante informava inoltre le vittime, su richiesta, su denuncia o querela, forme di assistenza, patrocinio a spese dello Stato, risarcimento e benefici pubblici. Era vietata la rappresentanza legale diretta delle vittime assistite.
Tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
L’ufficio del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale operava per assicurare l’effettivo esercizio dei diritti delle persone ristrette in quanto utenti di servizi pubblici regionali e delle attività connesse. L’azione si rivolgeva all’amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati e, per quanto di competenza, anche agli enti locali e alle aziende sanitarie.
Il Garante interveniva su segnalazione o d’ufficio e poteva assicurare prestazioni in materia di salute, istruzione, formazione professionale, reinserimento sociale e lavorativo; verificare la regolarità e tempestività dei procedimenti amministrativi; segnalare fattori di rischio o danno e attivare l’amministrazione; supportare il diritto di accesso ad atti e documenti; promuovere informazione e cultura sui diritti delle persone ristrette; formulare osservazioni agli organi regionali; effettuare visite negli istituti di pena nel rispetto della normativa statale; intervenire in caso di inadempienze che compromettano le prestazioni previste dalla normativa regionale.
Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni
Gli oneri della legge erano quantificati in 35.640 euro annui e coperti mediante le risorse già destinate agli uffici del difensore civico e del garante dell’infanzia e dell’adolescenza soppressi.
In fase transitoria, il difensore civico e il garante per l’infanzia e l’adolescenza continuavano a esercitare le rispettive funzioni fino all’insediamento del nuovo Garante regionale dei diritti della persona; non si procedeva, con l’entrata in vigore della legge, all’elezione dei due precedenti garanti se la nomina era già in corso.
La legge abrogava la disciplina previgente sul difensore civico e quella sul garante dell’infanzia e dell’adolescenza.
Efficacia attuale
La legge è stata totalmente abrogata dalla L.R. 12 gennaio 2024, n. 1. Pertanto non è più applicabile.
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