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Legge

L.R. Basilicata 44/2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELLE SOPPRESSE COMUNITÀ MONTANE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 44/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata disciplina la chiusura della liquidazione delle soppresse Comunità montane, affidandola a uno o più commissari nominati dalla Giunta entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Il processo deve concludersi entro il 31 dicembre 2022; sono previsti compenso, rimborsi, poteri gestori e relazioni semestrali. Gli oneri gravano sul bilancio regionale 2020/2022.

Liquidazione delle soppresse Comunità montane

Liquidazione delle soppresse Comunità montane

La legge regionale della Basilicata interviene per accelerare la conclusione del processo di estinzione delle soppresse Comunità montane, disciplinando nomina, durata, compensi e funzioni dei commissari liquidatori. La disciplina è finalizzata alla chiusura delle residue attività delle Comunità montane soppresse e opera esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata.

Nomina dei commissari e durata dell’incarico

La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, nomina uno o più commissari, fino a un massimo di tre, scegliendoli tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di enti pubblici. La scelta deve rispettare le norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

L’incarico dei commissari dura fino al termine del processo di liquidazione, che la legge fissa al 31 dicembre 2022.

Compenso e rimborso spese

Il compenso è onnicomprensivo, è definito dalla Giunta regionale ed è parametrato alla retribuzione prevista per un dirigente regionale titolare di Ufficio di fascia A. Le modalità di corresponsione sono stabilite nel provvedimento di nomina.

La spesa complessiva per i commissari non può superare la predetta retribuzione. È inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.

Funzioni e poteri del commissario liquidatore

Il commissario, o i commissari, esercitano i poteri necessari per la sollecita liquidazione delle soppresse Comunità montane e assicurano il regolare svolgimento delle attività correnti residue fino alla conclusione del processo.

Ove necessario, possono avvalersi del personale inserito nel ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti delle soppresse Comunità montane. Inoltre, quando ne ricorrano le condizioni, svolgono anche le funzioni di Commissario ad acta ai sensi dell’art. 47 della legge regionale n. 26/2014 e s.m.i.

Obblighi di rendicontazione e monitoraggio

I commissari devono trasmettere con cadenza semestrale una relazione sull’attività svolta all’Ufficio Speciale per le Autonomie locali e la sicurezza integrata e alle competenti Commissioni consiliari permanenti.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati in 80.000 euro e gravano sulla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2020/2022 della Regione Basilicata, che presenta idonea disponibilità.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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