Deliberazione n. 384 del 20/06/2024
Provvedimento del 20 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica cinque provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Snap Inc., Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il procedimento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffusibile senza consenso sulle piattaforme indicate. Il Garante conferma le misure di blocco della diffusione e la conservazione probatoria del materiale eventualmente acquisito in chiaro.
Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Snap Inc., Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 20 giugno 2024, cinque determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Snap Inc., Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il procedimento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere nelle 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate. Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente ha adottato d’urgenza i provvedimenti nn. 264-267 del 7 giugno 2024.
Le misure disposte sono state le seguenti:
- ordine ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare, per soli fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale
Il Garante, preso atto delle determinazioni dirigenziali, delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni eventualmente formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito pratico del provvedimento
Il contenuto sostanziale del provvedimento consiste nella conferma delle misure urgenti di blocco della diffusione e di conservazione probatoria, finalizzate a prevenire la circolazione online del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale rilevanza probatoria, in un contesto di tutela rafforzata della persona interessata.
Punti principali
Origine della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente sulle piattaforme Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram e TikTok per evitare la diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Con le determinazioni nn. 264-267 del 7 giugno 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto ai gestori delle piattaforme l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, per soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 7 giugno 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Snap Inc., Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.
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