Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 8854 del 23-05-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra la programmazione transitoria dei flussi di ingresso per il 2012, le quote massime previste, le modalità telematiche di presentazione delle domande e le principali regole istruttorie. Richiama inoltre le novità introdotte dalla legge n. 35/2012 sul silenzio-assenso e sulla proroga del lavoro stagionale, nonché la ripartizione territoriale delle quote.

Flussi 2012 per lavoratori stagionali extracomunitari

Programmazione transitoria dei flussi di ingresso per l’anno 2012

Il documento riguarda la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012, disciplinata dal D.P.C.M. 13 marzo 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2012. Vengono indicati i contingenti disponibili, i paesi interessati, le modalità di presentazione delle istanze e alcune regole procedurali applicabili all’istruttoria delle domande.

Quote previste dal decreto

L’art. 1 del decreto stabilisce una quota massima di ingresso pari a 35.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra regioni e province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La quota riguarda:

  • lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Ucraina e Tunisia;
  • lavoratori stranieri non comunitari dei medesimi Paesi che abbiano già fatto ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

L’art. 2 prevede inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso per lavoro non stagionale, l’ammissione in Italia di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Modalità di presentazione delle domande

Le disposizioni operative sono state dettate dalla circolare congiunta n. 1960 del 20 marzo 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno. Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.interno.it, dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.

Il sistema di gestione dei procedimenti, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, ordina le domande anche in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di rendere più razionale la trattazione delle istanze ed evitare che ritardi nell’esame possano determinare la cessazione dell’interesse del richiedente.

Istruttoria delle domande e adempimenti

Per l’istruttoria delle domande di lavoro stagionale e delle richieste di lavoro stagionale pluriennale si applicano le disposizioni già richiamate dalla circolare congiunta prot. n. 1602 del 25 febbraio 2011. In particolare:

  • le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro devono valutare gli esiti di accertamenti specifici su eventuali precedenti casi in cui i datori di lavoro, pur avendo ottenuto il nulla osta per lavoratori stagionali, non abbiano poi proceduto all’assunzione, con possibilità di richiedere la revoca dei nulla osta già rilasciati;
  • il datore di lavoro deve accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro apposto sul contratto, la comunicazione obbligatoria di assunzione;
  • al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, se il datore di lavoro non intende più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale, può essere consentito, con motivate giustificazioni, il subentro contestuale di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto;
  • la revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo se non è già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Novità introdotte dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012

La legge n. 35 del 4 aprile 2012, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha introdotto modifiche rilevanti alla disciplina dell’assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari, prevedendo una procedura agevolata di silenzio-assenso. Se lo Sportello Unico per l’Immigrazione non comunica il proprio diniego entro 20 giorni, la richiesta si considera accolta, ma solo nelle seguenti ipotesi:

  • quando la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
  • quando il lavoratore stagionale nell’anno precedente è stato regolarmente assunto dal medesimo datore di lavoro e ha rispettato le condizioni previste nel permesso di soggiorno.

Le domande che soddisfano i requisiti si intendono accolte trascorsi venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione, anche se non sono pervenuti i pareri prescritti delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro. In tale ipotesi non è prevista l’emissione del nulla osta e il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto contestualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del permesso di soggiorno.

Lo stesso articolo 17, comma 3-bis, prevede inoltre che, fermo restando il limite massimo di nove mesi di validità, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro, l’autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato. Il comma 4 stabilisce infine che, per il permesso stagionale pluriennale, la richiesta di assunzione per le annualità successive alla prima può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale.

Ripartizione territoriale delle quote

La lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2848 del 5 aprile 2012 ha disposto la ripartizione territoriale delle quote di cui all’art. 1 del D.P.C.M. Il documento indica:

  • totale quote distribuite: 31.000;
  • quote riservate presso la Direzione Generale Immigrazione: 4.000.

Le quote assegnate risultano così ripartite:

  • Liguria: 510;
  • Piemonte: 1.780;
  • Valle d’Aosta: 40;
  • Lombardia: 1.310;
  • Veneto: 4.600;
  • Friuli Venezia Giulia: 100;
  • Emilia-Romagna: 4.450;
  • Toscana: 1.200;
  • Marche: 300;
  • Umbria: 240;
  • Lazio: 3.720;
  • Abruzzo: 800;
  • Molise: 500;
  • Campania: 5.060;
  • Puglia: 2.050;
  • Basilicata: 420;
  • Calabria: 250;
  • Sicilia: 510;
  • Sardegna: 110;
  • Provincia autonoma di Trento: 2.200;
  • Provincia autonoma di Bolzano: 850.

Documenti richiamati

Il testo fa riferimento ai seguenti atti:

  • D.P.C.M. 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19 aprile 2012;
  • circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1960 del 20 marzo 2012;
  • lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2848 del 5 aprile 2012.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.