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Legge

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 246

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Normativa italiana13G00017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva l’intesa con l’Unione Induista Italiana (UII) e disciplina autonomia, libertà religiosa, assistenza spirituale, scuola, matrimonio, enti, trattamento fiscale, otto per mille e altri profili. Si applica agli organismi associati all’UII dalla sua entrata in vigore; prevede anche il superamento, per l’UII, della normativa del 1929-1930. Alcuni effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore.

Intesa Stato-UII su libertà religiosa, enti, culto, matrimonio e regime fiscale

Intesa tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana

Il provvedimento approva l’intesa con l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), e regola i rapporti tra lo Stato e la confessione induista rappresentata dall’UII. La disciplina è costruita sul riconoscimento dell’autonomia confessionale e su una serie di garanzie in materia di culto, organizzazione, assistenza, scuola, matrimonio, fiscalità e tutela dei luoghi di culto.

Autonomia confessionale e libertà religiosa

La Repubblica riconosce l’autonomia dell’UII, libera di organizzarsi secondo i propri ordinamenti e il proprio statuto, senza ingerenze statali nelle nomine dei ministri di culto, nell’esercizio del culto e negli atti di natura spirituale e disciplinare. È garantita all’UII, agli organismi da essa rappresentati e ai loro appartenenti la piena libertà di missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria, nonché di riunione, manifestazione del pensiero e professione della fede in forma individuale o associata, con esercizio del culto in privato e in pubblico.

Servizio militare e obiezione di coscienza

In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti all’UII soggetti all’obbligo militare, su richiesta e nel rispetto delle norme sull’obiezione di coscienza, sono assegnati al servizio civile. In caso di richiamo in servizio, chi abbia già prestato servizio militare può essere assegnato, su richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio. Anche i ministri di culto, in caso di ripristino della leva, possono chiedere di svolgere il servizio nazionale civile nelle strutture previste dalla normativa vigente.

Assistenza spirituale in strutture pubbliche e penitenziarie

Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII hanno diritto all’assistenza spirituale da parte di ministri di culto e assistenti spirituali anche se militari in servizio o ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. L’UII predispone un elenco dei ministri di culto e lo trasmette alle amministrazioni competenti. Gli interessati e i loro congiunti devono fornire le informazioni necessarie per reperirli, e l’accesso alle strutture deve essere assicurato senza particolari autorizzazioni. Per i detenuti è riconosciuto il diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista, con accesso agli istituti penitenziari senza autorizzazioni speciali. Gli oneri derivanti da tale disciplina sono posti a carico dell’UII. I militari appartenenti all’UII possono inoltre ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi per partecipare alle attività religiose della comunità tradizionale geograficamente più vicina.

Insegnamento religioso e scuola pubblica

Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento deve svolgersi nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa ogni ingerenza sull’educazione religiosa degli alunni induisti rappresentati dall’UII. È riconosciuto agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, secondo le leggi dello Stato. L’organizzazione scolastica deve evitare che l’insegnamento religioso avvenga in orari o con modalità discriminatorie e non può prevedere forme di insegnamento religioso diffuse nei programmi di altre discipline; non possono essere richiesti atti di culto o pratiche religiose. Gli incaricati designati dall’UII possono rispondere alle richieste di alunni, famiglie o organi scolastici sul fatto religioso, nell’ambito di attività facoltative di ampliamento dell’offerta formativa concordate con le istituzioni scolastiche. I relativi oneri sono a carico dell’UII.

Scuole, istituti di educazione e titoli di studio

L’UII ha diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e diritto allo studio e all’istruzione. Agli interessati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti in Italia e riconosciuti dall’UII.

Ministri di culto

La qualifica di ministro di culto è certificata dall’UII, che tiene un apposito elenco e rilascia attestazione ai fini della legge. Ai ministri di culto è riconosciuto il segreto d’ufficio su quanto appreso nell’esercizio della funzione. Possono iscriversi al Fondo di previdenza e assistenza per il clero. La disciplina allegata all’intesa specifica che sono ministri di culto i monaci, svami e pandit della tradizione hindu autorizzati dall’UII a svolgere mansioni religiose, iniziazione e formazione degli aspiranti; sono designati dal Concilio e restano in carica sino a revoca.

Matrimonio con effetti civili

Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell’UII aventi cittadinanza italiana, se l’atto è trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nella casa comunale. Gli sposi devono comunicare la volontà di celebrare il matrimonio all’ufficiale di stato civile, che rilascia un nulla osta dopo le pubblicazioni e l’accertamento dell’assenza di impedimenti. Nel nulla osta devono risultare l’ordinamento secondo cui sarà celebrato il matrimonio, il comune scelto e l’avvenuta spiegazione dei diritti e doveri coniugali. Il ministro di culto redige l’atto in duplice originale subito dopo la celebrazione e trasmette entro cinque giorni un originale all’ufficiale di stato civile; quest’ultimo trascrive l’atto entro ventiquattro ore dal ricevimento. Gli effetti civili decorrono dal momento della celebrazione anche se la trascrizione non avviene nel termine.

Trattamento delle salme e cimiteri

Agli appartenenti all’UII è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione nel trattamento delle salme, nei limiti delle norme vigenti. Ove possibile, nei cimiteri possono essere previste aree riservate secondo la normativa applicabile.

Attività di religione o di culto e attività diverse

Ai fini civili sono considerate attività di religione o di culto le pratiche meditative, le iniziazioni, le ordinazioni religiose, le cerimonie religiose, la lettura e il commento dei testi sacri indicati, l’assistenza spirituale, i ritiri spirituali e la formazione monastica e laica dei ministri di culto. Sono invece attività diverse quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione, cultura e comunque le attività commerciali o lucrative.

Riconoscimento degli enti e personalità giuridica

Restando ferma la personalità giuridica dell’UII, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri e organismi religiosi, nonché l’unificazione e l’estinzione di quelli esistenti, è disposto con decreto del Ministro dell’interno su domanda del legale rappresentante. Possono essere riconosciuti gli enti costituiti nell’ambito dell’UII, con sede in Italia e con fine di religione o di culto, anche congiunto con istruzione, beneficenza e assistenza. L’autorità statale verifica la rispondenza ai requisiti sulla base della documentazione prodotta dall’UII; il riconoscimento è concesso con decreto ministeriale. L’UII e gli enti riconosciuti assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche e mutamenti

L’UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge; decorso tale termine, può concludere negozi giuridici solo se iscritta. Anche gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro, nel quale devono risultare norme di funzionamento e poteri degli organi di rappresentanza. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell’UII e degli enti riconosciuti acquista efficacia civile solo con decreto del Ministro dell’interno. Se vengono meno i requisiti del riconoscimento, questo può essere revocato; la revoca dell’erezione dell’ente notificata dal Presidente dell’UII determina la cessazione della personalità giuridica con provvedimento statale. La devoluzione dei beni segue il provvedimento dell’UII, nel rispetto di volontà dei disponenti, diritti dei terzi e norme statutarie.

Regime tributario, contributi e assegni ai ministri di culto

Ai fini tributari l’UII e gli organismi civilmente riconosciuti sono equiparati agli enti con fine di beneficenza o di istruzione. Possono svolgere anche attività diverse da religione o culto, soggette alle leggi dello Stato e al relativo regime tributario. Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, ai fini IRPEF, le erogazioni liberali in denaro fino a euro 1.032,91 a favore dell’UII e degli enti civilmente riconosciuti, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di religione o di culto; le modalità sono demandate a decreto ministeriale. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto sono equiparati fiscalmente al reddito da lavoro dipendente, con obbligo di ritenute fiscali e versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti.

Ripartizione dell’otto per mille e rendicontazione

A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, l’UII partecipa alla ripartizione dell’otto per mille dell’IRPEF. Le somme possono essere destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e ad interventi culturali, sociali, umanitari e assistenziali, anche all’estero. L’attribuzione avviene secondo le scelte dei contribuenti; per le quote non espresse, l’UII partecipa in proporzione alle scelte espresse destinando le somme alle medesime finalità. Dal terzo anno successivo, lo Stato corrisponde annualmente all’UII, entro giugno, le somme determinate secondo la normativa richiamata. L’UII può sottoporre a revisione l’importo deducibile e l’aliquota IRPEF tramite commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dall’UII. Ogni anno, entro luglio dell’anno successivo, l’UII trasmette al Ministero dell’interno i rendiconti dell’effettiva utilizzazione delle somme percepite e ne diffonde adeguata informazione; i rendiconti devono indicare il numero dei ministri di culto remunerati o integrati, l’ammontare delle somme destinate al loro sostentamento, le ritenute fiscali e gli altri interventi realizzati.

Tutela dei luoghi di culto, pubblicazioni e offerte

Gli edifici aperti al culto pubblico induista, inseriti in un elenco tenuto dall’UII e trasmesso alle autorità competenti, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l’UII. Salvo urgenza, la forza pubblica deve dare preavviso e concordare l’accesso con il responsabile del centro. Le affissioni e distribuzioni di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale, effettuate all’interno o all’ingresso dei luoghi di culto e nelle pertinenze, nonché la raccolta di offerte in tali luoghi, avvengono senza autorizzazione o ingerenza dello Stato e sono esenti da tributi.

Beni culturali e collaborazione con lo Stato

La Repubblica e l’UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e artistici facenti parte del patrimonio dell’UII e degli organismi rappresentati.

Festa religiosa Dipavali e organizzazione del lavoro

È riconosciuto agli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII, su richiesta, il diritto di osservare la festa di Dipavali, celebrata tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre, nel giorno di luna nuova (amavasja). Il diritto si esercita nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro e nel rispetto delle imprescindibili esigenze dei servizi essenziali. Entro il 15 gennaio di ogni anno l’UII comunica la data della festività al Ministero dell’interno, che la pubblica in Gazzetta Ufficiale.

Emittenti radiotelevisive e norme di attuazione

Nella pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste delle emittenti gestite dall’UII o da enti della confessione, operanti in ambito locale, al fine di favorire l’economicità della gestione e un’adeguata pluralità di emittenti. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione, considerano le esigenze rappresentate dall’UII e avviano consultazioni se richieste.

Cessazione di efficacia della normativa previgente e ambito soggettivo

Dalla data di entrata in vigore della legge cessano di avere efficacia e applicabilità nei confronti dell’UII, degli organismi da essa rappresentati e dei loro appartenenti la legge 24 giugno 1929, n. 1159, e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, nonché ogni norma contrastante. La disciplina si applica anche agli organismi che si associano all’UII secondo lo statuto e cessa per quelli che perdono la qualifica di associato; l’UII deve comunicare tempestivamente eventuali mutamenti associativi.

Ulteriori intese e revisione

Entro il decimo anno dall’entrata in vigore la materia deve essere riesaminata dalle parti. Prima di tale termine, se una parte ravvisa l’opportunità di modifiche, le parti si riconvocano. Le modifiche richiedono una nuova intesa e un nuovo disegno di legge di approvazione. Nei disegni di legge che coinvolgano i rapporti tra UII e Stato devono essere preventivamente promosse le intese previste dall’articolo 8 della Costituzione.

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