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Legge

L.R. Liguria 21/2019

MISURE REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA

Normativa regionaleL.R. Liguria 21/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ligure promuove la riqualificazione energetica degli edifici residenziali pubblici e privati con procedure semplificate: in presenza di un miglioramento di almeno due classi energetiche, consente deroghe su altezza interna, superficie minima e spessori delle murature senza aumento di volume. Prevede APE prima e dopo i lavori, attività regionali di formazione e monitoraggio periodico.

Misure di efficientamento energetico per edifici residenziali pubblici e privati

Misure regionali per l’efficienza energetica degli edifici residenziali

La legge della Regione Liguria disciplina misure di semplificazione edilizia per favorire interventi di efficientamento energetico negli edifici residenziali pubblici e privati. L’obiettivo è ridurre i consumi e le emissioni inquinanti, promuovendo al contempo edifici più salubri e confortevoli.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento si inserisce nel quadro degli obiettivi dell’Accordo di Parigi e del Piano Energetico Ambientale Regionale 2014-2020. Riguarda edifici e unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale o assimilabile, purché agibili e abitabili al momento dell’intervento.

Le misure si applicano agli interventi che, in attuazione delle finalità della legge, determinino un miglioramento di almeno due classi nella scala di classificazione energetica, secondo la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Semplificazioni edilizie consentite

Quando l’intervento raggiunge il requisito del miglioramento energetico, possono essere ammessi, alternativamente o congiuntamente:

  • una riduzione fino al 10% dell’altezza minima interna;
  • una riduzione fino al 5% della superficie minima abitabile;
  • un aumento degli spessori delle murature esterne fino a 25 cm;
  • un aumento degli spessori degli elementi di copertura o dei solai su spazi aperti o porticati fino a 30 cm.

Tali aumenti di spessore non costituiscono aumento di volume della costruzione.

La riduzione dell’altezza interna è comunque consentita solo fino ai limiti minimi di 2,40 metri, oppure di altezza media pari a 2,30 metri quando il solaio soprastante, o una sua parte, non sia orizzontale.

Documentazione energetica e adempimenti tecnici

Il miglioramento di almeno due classi deve essere certificato mediante Attestati di Prestazione Energetica (APE) redatti da professionisti abilitati prima e dopo gli interventi.

Alla comunicazione di inizio lavori devono essere allegati:

  • l’APE dell’unità abitativa, redatto secondo la disciplina vigente al momento dell’intervento;
  • un documento di valutazione progettuale che descriva le condizioni igienico-sanitarie preesistenti e attesti gli effetti previsti degli interventi su involucro e/o impianti, con riferimento al miglioramento della classificazione energetica.

A fine lavori deve essere depositato presso il Comune competente un APE post intervento che certifichi l’effettivo salto di almeno due classi energetiche.

Azioni regionali di accompagnamento

La Regione promuove, d’intesa con ordini e collegi professionali e con le categorie del settore edile, percorsi formativi dedicati a riqualificazione energetica, risanamento e ristrutturazione degli immobili.

Sono inoltre previste azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli operatori economici sui temi delle emissioni inquinanti degli edifici e sugli accorgimenti naturali e tecnologici per ridurle.

La Regione, tramite IRE S.p.A. e con la collaborazione dei soggetti coinvolti, può predisporre linee guida regionali in materia di efficientamento energetico ed edilizia sostenibile, anche per valorizzare le migliori pratiche di trasformazione degli edifici esistenti in edifici a basso consumo energetico.

È inoltre prevista la definizione, all’interno del prezziario regionale dei lavori pubblici, di una sezione specifica per gli interventi di edilizia sostenibile, con riferimento a materiali innovativi e materiali locali rinnovabili.

Monitoraggio e valutazione degli effetti

I Comuni devono trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno a IRE S.p.A. i dati relativi agli interventi di efficientamento energetico eseguiti secondo le modalità della legge.

La Regione, tramite IRE S.p.A., valuta l’attuazione della disciplina e verifica i risultati conseguiti in termini di:

  • risparmio energetico;
  • riduzione delle emissioni inquinanti;
  • realizzazione di edifici a basso consumo energetico.

A partire dal 31 marzo 2020 e poi con cadenza biennale, deve essere trasmesso al Consiglio regionale un rapporto contenente il numero e la distribuzione territoriale degli interventi, le caratteristiche degli immobili interessati, il miglioramento di classe certificato dagli APE e le stime del risparmio energetico ottenuto. IRE S.p.A. rende accessibili i dati raccolti e il Consiglio regionale pubblica i documenti di valutazione.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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