L.R. Liguria 19/2019
INTERVENTI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina interventi della Regione Liguria in società partecipate: autorizza FI.L.S.E. a sottoscrivere aumenti di capitale in Porto Antico di Genova S.p.A. e in una società a controllo pubblico per la ciclovia della riviera ligure di ponente, con misure di sostegno poi limitate al triennio 2021-2023. Modifica inoltre la disciplina del TPL regionale introducendo le Agenzie Locali di Mobilità. Entrata in vigore il 7 agosto 2019.
Interventi sulle partecipazioni societarie regionali e sul trasporto pubblico locale
Interventi sulle partecipazioni societarie regionali
La legge regionale della Liguria disciplina una serie di interventi sulle partecipazioni societarie regionali, in coerenza con il testo unico sulle società a partecipazione pubblica e con la normativa regionale già vigente. L’obiettivo dichiarato è il perseguimento delle finalità della legge sulla crescita e il rafforzamento di alcuni asset strategici regionali.
Settore fieristico
Per favorire il rilancio e lo sviluppo del settore fieristico ligure, FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere, per conto della Regione, l’aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A. fino a un massimo di 1 milione di euro. La misura riguarda una società già partecipata da FI.L.S.E. nell’ambito della disciplina regionale sulle partecipazioni societarie.
Ciclovia turistica della riviera ligure di ponente
La Regione promuove il rilancio della ciclovia turistica della riviera ligure di ponente, qualificata come infrastruttura di interesse pubblico e considerata anche come parte del progetto di Ciclovia tirrenica. La gestione deve essere regolata tramite un’apposita intesa tra gli enti locali territorialmente interessati, anche mediante la partecipazione a una società di capitali a controllo pubblico.
Previo perfezionamento dell’intesa, FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare al capitale di una società a controllo pubblico operante nella gestione ed erogazione di servizi di interesse generale, compresi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici essenziali e strategici per il Ponente ligure. Anche in questo caso la partecipazione avviene tramite sottoscrizione di aumento di capitale entro il limite massimo di 1 milione di euro.
Contributi per la ciclovia: disciplina temporale e modalità di concessione
Per il triennio 2021-2023 la Regione può concedere contributi agli enti locali interessati territorialmente oppure alla società a controllo pubblico di gestione per interventi di rinnovamento e manutenzione straordinaria della ciclovia della riviera ligure di ponente. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale dopo l’approvazione di un piano triennale di interventi, anche articolato per stralci, predisposto dal soggetto gestore.
L’importo massimo complessivo è pari a 500.000 euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.
Vincoli di destinazione e alienazione dei beni finanziati
Le infrastrutture che beneficiano dei contributi regionali sono vincolate all’uso pubblico. Il vincolo di destinazione è perpetuo e deve essere costituito secondo la normativa vigente, a cura e spese dei soggetti gestori o titolari dei beni. L’alienazione o la diversa destinazione dei beni finanziati richiedono una preventiva autorizzazione della Giunta regionale. Se il bene è alienato a un soggetto privo dei requisiti per ottenere il contributo, la deliberazione autorizzativa disciplina la retrocessione alla Regione delle quote di ammortamento residue e delle eventuali plusvalenze patrimoniali accantonate in proporzione al contributo ricevuto, anche se il bene è già stato completamente ammortizzato.
Modifiche al trasporto pubblico locale regionale
La legge modifica la disciplina regionale del trasporto pubblico locale, introducendo e valorizzando le Agenzie Locali di Mobilità. In particolare:
- nell’ambito della gestione dell’ATO, gli enti possono costituire Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale, in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata;
- tali società devono essere interamente partecipate dagli enti locali e avere i requisiti dell’in house providing;
- alle Agenzie è attribuita la gestione delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale, nonché la gestione del contratto di servizio;
- alle Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali per il trasporto pubblico locale e anche la proprietà di tali beni;
- ulteriori modifiche coordinano il ruolo delle Agenzie Locali di Mobilità nelle funzioni degli enti di governo e nei rapporti con gli enti locali.
La legge precisa che da queste modifiche non derivano nuovi oneri per il bilancio regionale.
Aspetti finanziari
Per le spese derivanti dalla legge, il testo prevede una copertura tramite variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, con riferimento all’esercizio 2019. È disposta la riduzione di 2 milioni di euro in un capitolo relativo alla Missione 50 e la contestuale iscrizione del medesimo importo nella Missione 1, Programma 3, Titolo 3, per spese per incremento di attività finanziarie.
Per gli interventi sulla ciclovia nel triennio 2021-2023, la copertura degli oneri pari a 500.000 euro per ciascun esercizio è posta a valere sulle risorse della Missione 18, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021-2023.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 7 agosto 2019.
Testo integrale
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