Risoluzione n. 280 del 25/11/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione rivede il precedente orientamento del 2009 e stabilisce che gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli ai sensi del D.Lgs. n. 262/2007 non costituiscono reddito imponibile, né rientrano tra le categorie dell’art. 50 o dell’art. 6 del TUIR. Di conseguenza, non sono soggetti a tassazione e non comportano adempimenti da sostituto d’imposta per gli istituti scolastici eroganti.
Incentivi economici per studenti meritevoli: esclusione dalla tassazione
Incentivi economici per studenti meritevoli e trattamento fiscale
La risoluzione n. 280/E del 25 novembre 2009, emanata dalla Direzione Centrale Normativa, chiarisce il regime tributario degli incentivi economici riconosciuti agli studenti meritevoli in base al D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 262. Il documento modifica il precedente orientamento espresso con la risoluzione n. 156/E del 12 giugno 2009, ritenendo che tali somme non abbiano rilevanza reddituale.
Evoluzione dell’interpretazione amministrativa
In un primo momento, con la risoluzione n. 156/E, l’Amministrazione aveva qualificato i riconoscimenti economici come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR. Tale disposizione riguarda le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporto di lavoro dipendente con l’erogante.
Su tale base, era stato anche evidenziato che si sarebbero applicate le detrazioni d’imposta previste dall’art. 13 del TUIR, competenti per l’intero anno nel caso specifico. In concreto, ciò avrebbe comportato:
- nessuna decurtazione degli importi percepiti dagli studenti, per effetto delle detrazioni;
- obblighi documentali e dichiarativi in capo agli istituti scolastici eroganti, in qualità di sostituti d’imposta, inclusa la predisposizione e il rilascio del modello CUD.
Riconsiderazione del regime fiscale
La risoluzione del 2009 segnala che, su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la questione è stata riesaminata alla luce della particolare finalità perseguita dal D.Lgs. n. 262/2007. A seguito di ulteriori approfondimenti, l’Agenzia ritiene opportuno rivedere l’orientamento precedente.
Riferimenti interpretativi sulle erogazioni per studio
Per sostenere il nuovo indirizzo, il documento richiama la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, che aveva chiarito l’ambito delle erogazioni per studio. In particolare:
- la borsa di studio è riferita a somme attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere attività di studio, ricerca scientifica o specializzazione;
- gli assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale comprendono quelli relativi a corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione, nonché quelli per corsi finalizzati a una futura eventuale occupazione.
Secondo la risoluzione, l’art. 50, lettera c), del TUIR individua quindi erogazioni destinate a sostenere lo svolgimento di un’attività di studio o formazione.
Natura degli incentivi previsti dal D.Lgs. n. 262/2007
Gli incentivi economici in esame non vengono però considerati finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione specifici. Essi perseguono in termini generali l’obiettivo di interesse pubblico di stimolare gli studenti delle scuole secondarie a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell’ambito di una qualificata offerta formativa.
Il documento richiama l’art. 1 del D.Lgs. n. 262/2007, che colloca il riconoscimento dell’eccellenza nel percorso di istruzione come strumento per:
- valorizzare la qualità dei percorsi e i risultati elevati raggiunti dagli studenti;
- promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento;
- garantire pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità;
- incentivare la prosecuzione degli studi nei licei e negli istituti tecnico-professionali;
- qualificare il piano dell’offerta formativa;
- rafforzare i rapporti tra scuola, comunità scientifiche e accademiche, favorendo dialogo e cooperazione con docenti, ricercatori ed esperti del settore.
Esclusione da imposizione e adempimenti
Sulla base di tali considerazioni, i benefici economici riconosciuti agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico non sono ricondotti né all’art. 50, lettera c), del TUIR né ad alcuna delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR.
Ne consegue che:
- le somme non assumono rilevanza ai fini della tassazione;
- non sorgono obblighi di adempimento in capo al sostituto d’imposta;
- gli istituti scolastici eroganti non devono effettuare gli adempimenti documentali e dichiarativi previsti per redditi assimilati di tale genere.
Indicazioni finali agli uffici
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni Regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.
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