Circolare INAIL n. 39 del 18 settembre 2007
Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria: disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo Accordo tra INAIL e le rappresentanze sindacali dei medici di famiglia per regolare la certificazione medico-legale a favore degli assicurati INAIL. Vengono chiariti ambito di applicazione, obblighi di utilizzo della modulistica INAIL e di trasmissione tempestiva dei certificati, modalità telematiche e tradizionali di invio, compensi e casi di esclusione, oltre agli aspetti contributivi, fiscali e organizzativi per la diffusione e il monitoraggio dell’Accordo. L’obiettivo dichiarato è una più rapida presa in carico dell’assicurato e una gestione più efficiente delle successive fasi curative e medico-legali.
Accordo INAIL-medici di famiglia sulla certificazione per assicurati INAIL: disciplina normativa, economica e operativa
Accordo INAIL-medici di famiglia sulla certificazione a favore degli assicurati INAIL
La circolare dà attuazione all’Accordo tra INAIL e le rappresentanze sindacali dei medici di famiglia, volto a disciplinare in modo unitario i rapporti normativi ed economici relativi alla certificazione medico-legale per infortunati sul lavoro e tecnopatici. L’intervento nasce dall’esigenza di superare la mancanza di regole dopo la scadenza del precedente accordo e di ridurre le disomogeneità applicative emerse sul territorio, con l’obiettivo dichiarato di garantire una presa in carico più tempestiva dell’assicurato.
Ambito di applicazione
L’Accordo si applica ai medici di famiglia che redigono certificazioni per assicurati INAIL, nonché ai medici generici e specialisti che operano in regime libero-professionale. Resta invece rinviata a un successivo accordo la disciplina relativa ai medici operanti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Finalità e contenuto innovativo
Il nuovo assetto mira a uniformare la gestione delle certificazioni e a rafforzare il raccordo tra certificazione medica e successiva gestione del caso da parte dell’Istituto. I cardini dell’intesa sono:
- uso obbligatorio della modulistica INAIL, con modelli 1SS per infortunio e 5SS per malattia professionale;
- trasmissione del certificato entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita;
- compilazione completa ed esaustiva di tutti i dati richiesti;
- progressiva attivazione della trasmissione telematica;
- tempestiva presa in carico del caso da parte delle strutture INAIL;
- invio della denuncia/segnalazione ex art. 139 del T.U. n. 1124/1965 per l’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o correlate.
Modalità operative di invio
La trasmissione deve avvenire prioritariamente per via telematica, mediante la procedura predisposta dall’INAIL, nel rispetto del d.lgs. n. 82/2005. Per l’accesso all’invio telematico il medico deve richiedere l’autenticazione all’Istituto. Contestualmente, il medico deve consegnare all’assicurato due copie cartacee stampate, una delle quali destinata al datore di lavoro, e conservare per tre anni un’ulteriore copia firmata dall’interessato, da esibire a richiesta dell’INAIL o di altri enti.
Sono ammesse anche modalità tradizionali, quali fax, consegna manuale o posta con buste preaffrancate, ma resta fermo il rispetto del termine di invio. Le strutture INAIL devono curare la corretta acquisizione documentale, scansionando anche ricevute fax o buste di spedizione e registrando separatamente la data di compilazione e quella di inoltro. L’INAIL fornisce i modelli cartacei e, su richiesta, le buste preaffrancate; in mancanza dei modelli, il medico può eccezionalmente utilizzare una copia stampata dal sito dell’Istituto.
Compensi economici
Il compenso per la redazione di ciascun certificato è pari a 27,50 euro, fino a un massimo di tre certificati nell’ambito della prima trattazione, comprensiva di base, esiti mortali e silicosi/asbestosi. È remunerabile anche il certificato con eventuale franchigia, cioè con prognosi fino a tre giorni.
Per la trasmissione telematica è prevista una maggiorazione di 5,00 euro per ogni certificazione, sempre entro il limite dei tre certificati della prima trattazione e compresa l’eventuale franchigia. La stessa maggiorazione spetta anche per i certificati "trascritti", ossia redatti inizialmente su carta da altro medico e poi inviati telematicamente, purché il certificato cartaceo non sia già pervenuto all’INAIL.
Il pagamento può essere effettuato direttamente al medico anche quando il certificato sia redatto da sostituto o associato, se tale circostanza risulta chiaramente dalla sottoscrizione e sono indicati i dati del medico titolare del rapporto convenzionale.
Esclusioni dal compenso
Non sono compensati i certificati:
- redatti su modulistica non conforme a quella INAIL;
- compilati in modo incompleto;
- emessi in occasione della riapertura del caso con riammissione in temporanea;
- successivi al terzo;
- successivi alla presa in carico del caso da parte dei medici INAIL, a partire dalla prima visita presso le strutture dell’Istituto;
- non trasmessi nei termini previsti.
Liquidazione, divieto di pagamento diretto e fase transitoria
L’INAIL liquida i compensi con cadenza trimestrale sulla base delle distinte presentate dal medico e secondo le modalità da lui indicate. È espressamente vietato al medico percepire direttamente dall’assicurato qualsiasi compenso per le certificazioni oggetto dell’Accordo, in applicazione dell’art. 57, ultimo comma, della legge n. 833/1978.
La procedura informatica per la gestione dei pagamenti è in corso di sviluppo e non potrà essere rilasciata prima del completamento della migrazione tecnologica dell’Istituto. Nel periodo transitorio, i certificati pervenuti dall’entrata in vigore del nuovo regime devono essere acquisiti con le modalità già in uso, con particolare attenzione alla scansione della busta di spedizione o della ricevuta fax. La liquidazione potrà avvenire solo dopo la verifica dei requisiti di tempestività, conformità e completezza.
Aspetti contributivi e fiscali
Sui compensi liquidati l’INAIL deve versare all’ENPAM, sul conto personale di ciascun medico, il contributo previdenziale del 15%, ripartito in 9,375% a carico dell’Istituto e 5,625% a carico del medico, secondo l’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005. I compensi sono inoltre soggetti a ritenuta d’acconto dell’IRE ed esenti da IVA, sulla base dei richiami alla circolare n. 4 del 28 gennaio 2005 e alla risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
Durata, divulgazione e monitoraggio
L’Accordo ha durata biennale e mantiene i propri effetti fino al rinnovo, che deve intervenire entro sei mesi dalla scadenza. A livello locale devono essere promosse iniziative e incontri con le parti interessate per assicurarne la più ampia divulgazione. L’applicazione dell’Accordo sarà infine oggetto di monitoraggio periodico, con particolare attenzione all’invio telematico.
Punti principali
Ambito di applicazione e finalità
L’Accordo disciplina i rapporti tra INAIL e medici di famiglia che redigono certificazioni per infortunati sul lavoro e tecnopatici. La disciplina si estende anche ai medici generici e specialisti che operano in regime libero-professionale per gli assicurati INAIL. Rimane rinviato a un successivo accordo il rapporto con i medici operanti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. La finalità principale è superare la disomogeneità territoriale emersa dopo la scadenza del precedente accordo e favorire una più tempestiva presa in carico dell’assicurato da parte dell’Istituto.
Principali innovazioni dell’Accordo
Tra i punti qualificanti figurano l’obbligo di usare la modulistica INAIL (modelli 1SS per infortunio e 5SS per malattia professionale), la trasmissione del certificato entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita, la compilazione completa di tutti i campi richiesti, l’invio telematico della certificazione e l’impegno dell’INAIL a prendere in carico rapidamente il caso. È inoltre previsto l’obbligo per il medico di trasmettere la denuncia/segnalazione ex art. 139 del T.U. 1124/1965 per l’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate.
Modalità operative di trasmissione
La trasmissione deve avvenire prioritariamente per via telematica tramite la procedura predisposta dall’INAIL, disponibile per l’infortunio e in sviluppo per la malattia professionale. Il medico deve attenersi alle specifiche tecniche dell’Istituto e alle regole del Codice dell’amministrazione digitale, richiedendo l’autenticazione per l’accesso all’invio telematico. Il medico deve anche consegnare all’assicurato due copie cartacee stampate, una delle quali destinata al datore di lavoro, e conservare per tre anni una copia sottoscritta dall’interessato. In via residuale sono ammesse modalità tradizionali come fax, consegna manuale o posta con buste preaffrancate, ma resta fermo il rispetto del termine di invio.
Gestione operativa da parte delle strutture INAIL
Per consentire la corretta individuazione della data di inoltro, le sedi devono curare la gestione documentale dei certificati scansionando anche la ricevuta di fax o la busta di spedizione e, nella fase di acquisizione, registrando separatamente data di compilazione e data di inoltro. L’INAIL si impegna a fornire i modelli cartacei e le buste preaffrancate su richiesta. In mancanza dei modelli, il certificato può eccezionalmente essere redatto su copia stampata dal sito INAIL. Vengono richiamate anche istruzioni interne sulla verifica e attivazione di conti di credito speciali per i costi postali e sull’approvvigionamento delle buste tramite tipografia.
Compensi per redazione e trasmissione
Il compenso base per ciascun certificato è pari a 27,50 euro, fino a un massimo di tre certificati nell’ambito della prima trattazione, comprensiva di base, esiti mortali e silicosi/asbestosi. È remunerabile anche il certificato con eventuale franchigia, cioè con prognosi fino a tre giorni. Il pagamento è effettuato direttamente al medico, anche quando il certificato è redatto da sostituto o associato, purché ciò emerga chiaramente dalla sottoscrizione e siano indicati i dati del medico titolare del rapporto convenzionale.
Maggiorazione per trattazione informatica
Per ogni certificazione trasmessa all’INAIL in via telematica è previsto un incremento di 5,00 euro, sempre entro il limite massimo di tre certificati della prima trattazione, compresa l’eventuale franchigia. Lo stesso incremento di 5,00 euro spetta anche per i certificati cosiddetti "trascritti", cioè quelli redatti cartaceamente da altro medico e poi trasmessi telematicamente, a condizione che il certificato cartaceo non sia già pervenuto all’INAIL.
Casi di esclusione dal compenso
Non danno diritto ad alcun compenso i certificati redatti su modulistica non conforme a quella INAIL, compilati in modo incompleto, emessi in occasione della riapertura del caso con riammissione in temporanea, successivi al terzo, successivi alla presa in carico del caso da parte dei medici INAIL dopo la prima visita presso le strutture dell’Istituto, oppure non trasmessi nei termini previsti.
Erogazione, divieto di pagamento diretto e fase transitoria
La liquidazione dei compensi avviene trimestralmente sulla base delle distinte presentate dal medico e secondo le modalità da lui indicate. È vietato al medico percepire direttamente dall’assicurato compensi per tali certificazioni, in base all’art. 57 della legge n. 833/1978. La procedura informatica per la liquidazione è in corso di sviluppo e, nelle more del suo rilascio, i certificati pervenuti dall’entrata in vigore del nuovo regime devono essere acquisiti con le modalità già in uso, prestando particolare attenzione alla scansione della busta o della ricevuta di fax. La liquidazione sarà possibile solo dopo la verifica dei requisiti di pagamento, tra cui tempestività, conformità e completezza.
Obblighi contributivi e fiscali
Sui compensi liquidati ai medici l’INAIL deve versare all’ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, il contributo previdenziale complessivo del 15%, di cui 9,375% a carico INAIL e 5,625% a carico del medico, secondo l’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005. I compensi sono inoltre soggetti a ritenuta d’acconto dell’IRE e risultano esenti da IVA, secondo i richiami dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare n. 4 del 28 gennaio 2005 e nella risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006.
Durata, divulgazione e monitoraggio
L’Accordo ha durata biennale e conserva efficacia fino al rinnovo, che deve avvenire entro sei mesi dalla scadenza. A livello locale devono essere promosse iniziative e incontri con le parti interessate per assicurarne la massima divulgazione. La sua applicazione sarà oggetto di monitoraggio periodico, con particolare attenzione all’invio telematico.
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