DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2017, n. 139
Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto presidenziale (10 luglio 2017) che modifica l'Appendice II dell'art. 320 del DPR 16/12/1992, n.495 (requisiti fisici e psichici per patente): viene soppressa la lettera G dell'Appendice II, eliminando la condizione relativa ad alcune malattie del sangue che escludeva il rilascio del certificato di idoneità alla guida, in considerazione dei progressi diagnostici e terapeutici. Atto permanente, entrato nella Raccolta ufficiale e registrato il 15/9/2017; nessun limite temporale di applicazione.
Soppressione lettera G Appendice II (art.320 DPR 495/1992) - requisiti fisici per patente
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