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Provvedimento

Provvedimento del 25/06/10

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell’Agenzia del Territorio, sostituendo il regolamento del 2002 e quello modificato nel 2004. Stabilisce i criteri generali per i procedimenti d’ufficio e su istanza di parte, rinvia alle tabelle allegate per termini e responsabilità, prevede il termine residuale di 30 giorni e disciplina l’entrata in vigore.

Regolamento sui termini di conclusione dei procedimenti dell’Agenzia del Territorio

Regolamento sui termini di conclusione dei procedimenti dell’Agenzia del Territorio

Il provvedimento del 25 giugno 2010 detta il regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia del Territorio. L’atto sostituisce la precedente disciplina del 2002, già modificata nel 2004, e aggiorna termini, responsabili e modalità di decorrenza dei procedimenti.

Quadro normativo e finalità

Il regolamento è adottato richiamando le principali fonti che disciplinano l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e il procedimento amministrativo, tra cui:

  • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo dell’Agenzia del Territorio nell’ambito delle Agenzie fiscali;
  • legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • articolo 7, comma 1, lettera b, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
  • decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione, di approvazione delle linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della legge n. 69 del 2009.

La necessità del nuovo regolamento deriva, secondo quanto indicato nell’atto, sia dalle innovazioni informatiche intervenute, sia dall’esigenza di disciplinare nuovi procedimenti di competenza dell’Agenzia, in attuazione dell’obbligo di rideterminazione dei termini previsto dalla legge n. 69 del 2009.

Sostituzione della precedente disciplina

Il regolamento stabilisce che:

  • sostituisce, per i procedimenti amministrativi dell’Agenzia del Territorio, il precedente regolamento adottato con provvedimento del 28 febbraio 2002;
  • tale precedente disciplina era stata modificata dal provvedimento del 27 settembre 2004;
  • i nuovi termini e le unità organizzative responsabili risultano dalle tabelle allegate, che formano parte integrante del regolamento.

Termini di conclusione dei procedimenti

Il provvedimento disciplina il termine di conclusione dei procedimenti in modo differenziato:

  • i procedimenti indicati nelle tabelle allegate devono concludersi entro il termine specificamente previsto per ciascuno;
  • per i procedimenti della tabella n. 1, se un procedimento non è incluso oppure manca un termine di legge, si applica il termine residuale di 30 giorni previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, come sostituito dalla legge n. 69 del 2009;
  • i procedimenti della tabella n. 2 si concludono entro il termine di legge specificamente indicato per ciascuno;
  • per i procedimenti della tabella n. 3, con termine compreso tra 91 e 180 giorni, deve essere seguito il procedimento previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge n. 69 del 2009.

Le tabelle allegate contengono inoltre, per ciascun procedimento, l’indicazione dell’unità organizzativa responsabile e dei principali riferimenti normativi.

Decorrenza dei termini per i procedimenti d’ufficio

Per i procedimenti avviati d’ufficio, salvo diversa indicazione, il termine iniziale decorre dalla data in cui l’Agenzia ha formale notizia del fatto da cui nasce l’obbligo di provvedere.

Se l’atto iniziale del procedimento proviene da un’altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorrenza dei termini per i procedimenti su istanza di parte

Per i procedimenti attivati su iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente.

L’istanza deve:

  • essere redatta nelle forme di legge o secondo le modalità stabilite dall’Agenzia, se determinate e portate a conoscenza degli interessati;
  • essere corredata della documentazione prevista, idonea a dimostrare i requisiti e le condizioni richiesti per l’adozione del provvedimento;
  • dare luogo, ove possibile, al rilascio di apposita ricevuta al momento della presentazione.

Se la domanda è irregolare o incompleta, l’ufficio competente deve darne comunicazione all’interessato entro 30 giorni, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza. In tal caso, salvo specifiche disposizioni di legge, il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda perfezionata o completata.

Sospensione del procedimento

Il regolamento prevede che, qualora sia necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non documentati in atti già in possesso dell’Agenzia, il procedimento possa essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Entrata in vigore e pubblicità

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È inoltre previsto che sia reso consultabile anche sul sito internet dell’Agenzia del Territorio.

Dati finali del provvedimento

Il documento è sottoscritto a Roma il 25 giugno 2010 dal Direttore dell’Agenzia, Gabriella Alemanno.

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