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Messaggio

Messaggio numero 1530 del 06-04-2022

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge 17/12/2021, n. 215 (art. 11-bis) differisce al 31/12/2021 i termini decadenziali per le domande e la trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19 scaduti tra il 31/01/2021 e il 30/09/2021, con un limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2021. I messaggi INPS n. 4580/2021 e n. 4624/2021 forniscono indirizzi e modalità operative; a parziale rettifica del 4624 si precisa che l'Istituto individuerà le autorizzazioni con termine di decadenza tra il 01/12/2020 e il 31/08/2021 e differirà in procedura al 31/12/2021 il termine per il conguaglio. I conguagli esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021 saranno accettati dalla procedura di Gestione Contributiva. I datori che hanno già inviato conguagli oltre la scadenza e per i quali la nota di rettifica è stata inviata al Recupero Crediti possono comunque trasmettere flussi regolarizzativi entro il 30/04/2022. Firmato: Direttore Generale Vincenzo Caridi

Differimento termini per trattamenti di integrazione salariale emergenziale (art. 11-bis, L. 17/12/2021, n. 215)

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