Messaggio numero 1515 del 05-04-2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'art. 18, comma 13, della legge n. 189/2002 tutela i diritti pensionistici in caso di rimpatrio. A seguito del conflitto in Ucraina (dal 24/02/2022) molti titolari di pensione hanno lasciato l'Ucraina e la perdita della condizione di rimpatrio comporterebbe la revoca delle prestazioni; il Ministero del Lavoro ha però ritenuto la condizionalità sospesa per causa di forza maggiore, autorizzando l'Istituto a proseguire l'erogazione delle pensioni anche in Italia o in altri Paesi e invitando le strutture territoriali a definire con urgenza le variazioni dell'ufficio pagatore. Firmato il Direttore Generale Vincenzo Caridi
Continuità erogazione prestazioni pensionistiche a cittadini ucraini rimpatriati - sospensione della condizionalità di rimpatrio
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