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Legge

L.R. Toscana 29/2004

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Normativa regionaleL.R. Toscana 29/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Emilia-Romagna disciplina autorizzazione alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri, nonché il piano regionale dei crematori e l’informazione ai cittadini. Prevede anche norme transitorie sui nuovi impianti crematori e, dal 2025, la tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione nei loculi o tombe dei proprietari.

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri da cremazione e disciplina connessa

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri da cremazione

La legge disciplina, nell’ambito dei principi della legge n. 130/2001, le modalità di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nel territorio regionale. L’obiettivo è tutelare dignità della persona, libertà di scelta, convinzioni religiose e culturali e corretta informazione ai cittadini.

Autorizzazione alla cremazione e affidamento dell’urna

L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune del luogo di decesso, nel rispetto della volontà del defunto o, in mancanza, dei familiari indicati dalla legge statale, previa acquisizione del certificato necroscopico. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati gli eventuali affidatari dell’urna cineraria.

L’affidatario può essere qualsiasi persona, ente o associazione liberamente scelto dal defunto o dai familiari. L’affidatario sottoscrive il documento previsto dal regolamento di polizia mortuaria, nel quale è indicato il luogo di destinazione dell’urna; tale documento resta conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune del decesso e accompagna il trasporto delle ceneri.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto, di regola, alle misure precauzionali igieniche previste per le salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria. È ammessa la rinuncia all’affidamento da parte del soggetto indicato dal defunto, con dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione; in tal caso si applicano le regole statali richiamate dalla legge regionale.

Modalità di conservazione delle ceneri

L’urna sigillata contenente le ceneri può essere:

  • tumulata;
  • inumata, se il materiale dell’urna lo consente;
  • conservata all’interno del cimitero nei luoghi previsti dal regolamento statale;
  • consegnata al soggetto affidatario.

Dispersione delle ceneri: autorizzazione e luoghi consentiti

L’autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune del luogo di decesso, dopo l’accertamento della volontà espressa dal defunto da parte dell’ufficiale di stato civile. Se la dispersione avviene in un comune diverso, occorre anche il nulla osta del comune in cui la dispersione si svolge. In caso di dispersione in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale l’urna viene imbarcata, se diverso da quello del decesso.

La dispersione è consentita solo nei luoghi previsti dalla legge statale. I comuni possono inoltre prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, apposite aree naturali nei propri territori per la dispersione.

Resti mortali già sepolti o tumulati

La disciplina regionale consente la cremazione di resti mortali senza necessità del certificato necroscopico previsto per i decessi recenti. La cremazione dei resti mortali può avvenire sia dopo il normale turno di rotazione sia in caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie, secondo le regole richiamate dalla normativa statale e dal regolamento di polizia mortuaria.

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie devono essere comunicate preventivamente dal comune all’azienda USL competente; se emergono problemi igienico-sanitari nello stato di conservazione del cadavere, l’azienda USL invia personale medico.

Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione

Dal 2025 la legge consente, oltre alla disciplina già prevista dalla normativa regionale sugli animali d’affezione, la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nella tomba o nel loculo del proprietario, oppure nella tomba di famiglia. La facoltà è subordinata a cremazione in urna separata e può essere esercitata per volontà del defunto o su richiesta degli eredi.

L’operazione deve rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale igienico-sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale e agli animali d’affezione. Gli oneri sono a carico di chi dispone la tumulazione e il relativo costo è definito dal comune del cimitero in base alla durata residua della concessione.

Regolamenti comunali e sanzioni

I regolamenti comunali disciplinano i profili applicativi relativi alla dispersione delle ceneri. La violazione delle disposizioni regolamentari comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Piano regionale di coordinamento dei crematori

Il piano regionale di coordinamento definisce, sulla base della popolazione residente, del tasso di mortalità e dei dati statistici sulla scelta della cremazione, le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata. Il piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e strutture del commiato.

I crematori devono essere realizzati all’interno di aree cimiteriali esistenti o di loro ampliamenti; non è consentito l’uso di crematori mobili. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Targa commemorativa e ritualità

Per preservare il senso comunitario della morte, quando l’urna è affidata a un soggetto affidatario o quando le ceneri sono disperse per volontà del defunto, deve essere collocata nel cimitero una targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto. Devono inoltre essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione.

Informazione ai cittadini

Comuni e Regione devono favorire e promuovere l’informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie, anche sotto il profilo economico, con particolare riguardo alla cremazione, all’affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione.

Il medico che redige il certificato di morte deve fornire ai familiari specifiche informazioni sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche mediante il materiale informativo predisposto da Regione e comuni.

Clausola valutativa e monitoraggio

Entro due anni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve riferire al Consiglio regionale sullo stato di attuazione. Nello stesso termine deve trasmettere alla Commissione consiliare competente una comunicazione con il numero delle rinunce all’affidamento e il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.

Regime transitorio per il primo piano regionale

Per l’approvazione del primo piano regionale di coordinamento, la Giunta regionale doveva presentarlo al Consiglio entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 66/2013.

Nelle more dell’approvazione del primo piano regionale, la realizzazione di nuovi impianti crematori è stata vietata su tutto il territorio regionale per dodici mesi dall’entrata in vigore della norma transitoria, salvo gli impianti per i quali i comuni avessero già approvato il progetto di costruzione o, in caso di finanza di progetto, la relativa graduatoria secondo le condizioni e le norme richiamate dalla legge.

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