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Legge

L.R. Toscana 28/2004

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

Normativa regionaleL.R. Toscana 28/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana regola l’esercizio delle attività di estetica, tatuaggio e piercing, imponendo qualifiche professionali, SCIA, requisiti igienico-sanitari e limiti per i minori. La disciplina operativa dipende dal regolamento regionale 47/R/2007 e dagli atti comunali. Restano esclusi gli eventi ormai conclusi e le norme transitorie di adeguamento hanno esaurito gli effetti.

Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing in Toscana

Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing in Toscana

La legge regionale Toscana n. 28/2004 disciplina l’esercizio delle attività di estetica, tatuaggio e piercing sul territorio regionale. Il provvedimento definisce le attività, ne regola l’avvio, i requisiti professionali e igienico-sanitari, i limiti per i minori, i controlli e le sanzioni.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda:

  • le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo umano finalizzati a mantenerne e proteggerne l’aspetto estetico, nonché a eliminarne o attenuarne gli inestetismi;
  • le attività di tatuaggio, consistenti nella colorazione permanente del corpo mediante introduzione o penetrazione sottocutanea o intradermica di pigmenti, anche con tecnica di scarificazione;
  • le attività di piercing, cioè la perforazione di una parte del corpo per inserire anelli o altre decorazioni.

Rientrano nelle attività di estetica anche le prestazioni finalizzate allo snellimento e al modellamento della figura, purché svolte con le metodiche consentite e con le attrezzature autorizzate.

La legge non si applica alla medicina estetica, poiché ricompresa nell’esercizio della professione medica.

Divieti generali

È vietato:

  • redigere e prescrivere diete, attività riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato;
  • esercitare le attività di estetica, tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.

Requisiti professionali e modalità di svolgimento dell’estetica

L’attività di estetica deve essere svolta da soggetti in possesso della qualifica professionale di estetista.

L’attività si svolge mediante tecniche manuali, con l’uso delle attrezzature consentite e dei prodotti cosmetici definiti dalla normativa statale di riferimento.

Le attrezzature utilizzabili per l’estetica e le relative modalità d’uso sono disciplinate dal d.m. sviluppo economico n. 110/2011, richiamato dalla legge regionale e dal regolamento attuativo.

L’attività di estetica può essere svolta anche:

  • presso il domicilio dell’esercente, in locali conformi ai requisiti comunali;
  • presso il domicilio del committente, per le prestazioni individuate dal regolamento regionale;
  • unitamente all’attività di barbiere o parrucchiere, nella medesima sede o tramite le forme societarie previste dalla disciplina richiamata.

Gli esercizi commerciali possono svolgere attività di estetica se rispettano il regolamento comunale e se gli addetti sono in possesso della qualifica richiesta.

Per ogni sede d’impresa in cui si svolgono attività di estetica o tatuaggio/piercing deve essere designato almeno un responsabile tecnico qualificato, che deve essere presente durante lo svolgimento delle attività.

Requisiti e limiti per tatuaggio, piercing e piercing auricolare

Per tatuaggi e piercing è richiesto il rispetto della disciplina regionale e regolamentare, con particolare attenzione al consenso informato e ai limiti di età.

In sintesi:

  • i tatuaggi e i piercing, diversi dal piercing al padiglione auricolare, sono vietati ai minori di 14 anni;
  • per i minori di 18 anni, diversi dal piercing auricolare, è necessario il consenso informato personale dei genitori o del tutore;
  • il piercing al padiglione auricolare per i minori di 14 anni richiede comunque il consenso informato personale dei genitori o del tutore;
  • è vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche che possano comportare conseguenze invalidanti permanenti o in parti del corpo in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

I clienti devono essere informati sui rischi dell’intervento e sulle precauzioni successive secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale.

Per il piercing del padiglione auricolare valgono regole specifiche: l’attività è soggetta a comunicazione all’azienda USL competente almeno 30 giorni prima dell’avvio, deve svolgersi in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei e con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento.

Regolazione regionale e comunale

La Regione disciplina, tramite regolamento regionale, i principali aspetti unitari della materia, tra cui:

  • requisiti minimi strutturali, gestionali e igienico-sanitari;
  • modalità di utilizzo delle attrezzature;
  • modalità di espressione del consenso;
  • sedi anatomiche vietate;
  • prestazioni di estetica eseguibili presso il domicilio del committente;
  • percorsi formativi e commissioni d’esame.

Per tatuaggio e piercing il regolamento regionale stabilisce anche i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione.

I Comuni devono adeguare i propri regolamenti e disciplinano in particolare:

  • requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione;
  • modalità di presentazione della SCIA, nonché di sospensione e cessazione dell’attività;
  • vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti.

Avvio dell’attività e SCIA

L’esercizio delle attività disciplinate dalla legge è soggetto a SCIA, con la quale si attesta il rispetto della normativa regionale e dei regolamenti regionali e comunali.

La SCIA va presentata allo SUAP del Comune in cui ha sede l’attività. La modulistica è quella definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP.

Se l’attività di estetica, tatuaggio o piercing è esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale, la SCIA è comunque necessaria, insieme al rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa sul commercio.

Lo SUAP trasmette la SCIA all’azienda USL per le funzioni di vigilanza e controllo.

Formazione, qualifiche e aggiornamento professionale

I percorsi formativi sono disciplinati nell’ambito della normativa regionale sulla formazione professionale.

La legge distingue i percorsi per:

  • estetista;
  • tecnico qualificato in piercing o tatuaggio.

Per l’estetica è previsto un percorso ulteriore per chi intenda operare come lavoratore autonomo o in forma imprenditoriale rispetto al lavoratore dipendente.

Il regolamento regionale disciplina durata, materie, modalità dei percorsi, attività lavorativa valutabile ai fini della qualifica, commissioni d’esame e, se necessario, i percorsi specifici per l’utilizzo di determinate attrezzature previsti dal d.m. n. 110/2011.

Al termine dei percorsi è previsto un esame finale. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali.

Gli operatori di estetica, tatuaggio e piercing devono partecipare periodicamente ad attività di aggiornamento secondo quanto stabilito dal regolamento regionale.

Esercizio in forma d’impresa e responsabilità tecnica

Per le imprese artigiane, l’attività di estetica e tatuaggio/piercing si collega alla disciplina regionale sull’artigianato.

Nelle imprese artigiane costituite in forma societaria, così come nelle imprese diverse da quelle artigiane, soci e dipendenti che esercitano professionalmente le attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta.

L’attività di estetica può inoltre essere svolta nell’ambito di imprese che operano insieme a barbiere o parrucchiere, purché ciascun soggetto che esercita le diverse attività possieda i requisiti professionali previsti.

Vigilanza, controlli e provvedimenti restrittivi

La vigilanza sul rispetto dei requisiti di esercizio spetta:

  • al Comune, per il rispetto della legge e dei regolamenti regionale e comunale;
  • all’azienda USL, per i requisiti igienico-sanitari.

In caso di carenze, l’azienda USL indica gli adeguamenti necessari. Se vi sono gravi carenze igienico-sanitarie, sospende l’attività e ne informa immediatamente il Comune.

Il Comune sospende l’attività quando vengono meno i requisiti di legge e, nei casi previsti, diffida l’interessato ad adeguarsi nel termine fissato dal regolamento comunale. Se la diffida non viene rispettata, dispone la chiusura dell’attività; in caso di mancata ottemperanza al provvedimento di chiusura, può procedere coattivamente con apposizione dei sigilli.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e misure accessorie, tra cui chiusura, sospensione e sequestro delle attrezzature, per varie violazioni, tra cui:

  • esercizio senza SCIA;
  • esercizio senza requisiti formativi;
  • mancata designazione del responsabile tecnico per sede;
  • uso di attrezzature senza percorso formativo specifico, quando richiesto;
  • mancanza dei requisiti strutturali o igienico-sanitari;
  • uso di attrezzature non comprese negli elenchi regolamentari;
  • violazione delle regole sui minori;
  • esecuzione di tatuaggi/piercing in sedi anatomiche vietate;
  • esercizio in forma itinerante o di posteggio.

Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.

Disposizioni transitorie e regime di applicazione

Le qualifiche di estetista già conseguite ai sensi della precedente normativa regionale restano valide per tutte le attività di estetica, esclusi tatuaggio e piercing.

I percorsi formativi iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento regionale continuano secondo la disciplina previgente fino al completamento.

Per chi già esercitava tatuaggio e piercing alla data di entrata in vigore della legge:

  • restano immediatamente applicabili il divieto di esercizio itinerante/posteggio e il divieto di tatuaggi/piercing ai minori di 14 anni;
  • l’adeguamento alla disciplina attuativa regionale doveva avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale.

Per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale, chi esercitava tatuaggio o piercing senza specifica qualificazione professionale poteva proseguire l’attività se:

  • trasmetteva entro un anno il certificato di iscrizione al percorso formativo al Comune competente;
  • otteneva la qualifica entro i 4 anni successivi.

In caso di mancato rispetto dei termini, il Comune, previa diffida, disponeva la cessazione dell’attività.

Abrogazioni e disciplina applicabile

Con l’entrata in vigore del regolamento attuativo regionale sono state abrogate la precedente legge regionale toscana sull’estetista e la relativa legge modificativa, e ha cessato di applicarsi nel territorio regionale la legge statale n. 1/1990 sulla disciplina delle attività di estetista.

Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, salvo gli articoli immediatamente applicabili relativi ai divieti e ai minori.

Stato attuale della disciplina

La legge resta formalmente vigente come quadro regolatorio regionale della materia, ma la parte transitoria e le norme di avvio sono ormai esaurite. La disciplina concretamente applicabile è quella risultante dalle modifiche successive e dal regolamento regionale attuativo.

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