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Messaggio

Messaggio numero 18860 del 19-07-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce come devono versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR alcuni datori di lavoro già interessati da processi di privatizzazione, prevedendo l’apertura di una posizione contributiva separata oppure l’uso di quella già esistente se sono dovute anche contribuzioni minori. Il messaggio disciplina anche la gestione dei periodi pregressi gennaio-giugno 2007, le modalità di compilazione del DM10/2 e del flusso EMens, richiamando la circolare n. 70/2007.

Modalità di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria per alcune categorie di datori di lavoro privatizzati

Modalità di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria per datori di lavoro privatizzati

Il messaggio dell’INPS fornisce precisazioni operative per alcune categorie di datori di lavoro già interessati da processi di privatizzazione, in relazione al versamento delle quote di TFR dovute al Fondo di Tesoreria ai sensi della legge n. 296/2006. Il documento si concentra soprattutto sui casi in cui, per determinati lavoratori, non sia stato finora effettuato alcun adempimento previdenziale verso l’Istituto.

Ambito soggettivo e casi considerati

Le precisazioni riguardano, a titolo esemplificativo:

  • lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle società del Gruppo Poste;
  • dipendenti di enti privatizzati ex D.lgs. 509/94 in servizio alla data di privatizzazione;
  • ulteriori fattispecie analoghe in cui i contributi pensionistici sono dovuti ad altri enti, come IPOST o INPDAP, e i contributi per le prestazioni minori sono considerati non dovuti in base al regime previgente alla privatizzazione.

L’INPS specifica che, in attesa di un approfondimento delle singole situazioni, devono essere adottate soluzioni operative uniformi per il versamento delle sole quote di TFR.

Apertura della posizione contributiva e codice di autorizzazione

Per i lavoratori interessati, le Unità di Processo – Aziende con dipendenti devono aprire tempestivamente una apposita posizione contributiva separata destinata al versamento delle sole quote di TFR.

A tale posizione devono essere attribuiti:

  • il CSC;
  • il codice ISTAT relativi all’attività esercitata.

La posizione deve essere contraddistinta dal codice di autorizzazione "2R", con il significato di:

  • "Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria ex lege n. 296/2006, commi 755 e successivi".

Ipotesi in cui si utilizza la posizione già esistente

Se per i medesimi lavoratori risulta versata anche una sola contribuzione minore, ad esempio il contributo DS per i dipendenti a tempo determinato delle Poste, il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato utilizzando la posizione contributiva già in essere, e non quella separata.

Denuncia contributiva mensile DM10/2

Le aziende interessate devono presentare mensilmente la denuncia contributiva DM10/2 secondo le modalità indicate al punto 3 della parte seconda della circolare n. 70/2007, utilizzando il codice "CF01".

Nella compilazione devono essere indicati:

  • nel quadro "A", il numero dei lavoratori interessati dal versamento;
  • nei quadri B-C, oltre al codice per il versamento del contributo, anche i codici "M000", "F000" e "FZ00".

Gestione dei periodi pregressi gennaio-giugno 2007

Per i periodi da gennaio 2007 a giugno 2007, corrispondenti all’ultimo mese di consegna del modello TFR1 da parte dei lavoratori occupati al 31/12/2006, i datori di lavoro devono versare le quote di TFR maturate nel periodo, maggiorate di un tasso di rivalutazione del 2,74%.

Le modalità operative sono le seguenti:

  • per il versamento delle quote di TFR, nel quadro B-C del DM10 deve essere utilizzato il codice "CF02", avente il significato di "versamento arretrati quote TFR L. 296/2006";
  • per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione deve essere utilizzato il codice "CF11", avente il significato di "versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006".

Per tali codici devono essere indicati soltanto:

  • il numero dei lavoratori interessati;
  • il relativo importo.

Non devono invece essere compilate le caselle "giornate" e "retribuzioni".

Termine per il primo versamento e rivalutazione

L’INPS precisa che le operazioni connesse al primo versamento al Fondo di Tesoreria possono essere effettuate con la denuncia di competenza del mese di luglio 2007, con scadenza 16 agosto 2007, salvo proroga estiva, anche con riferimento a tutti i periodi pregressi e senza ulteriori oneri.

Resta comunque ferma, per ciascuna mensilità antecedente quella dell’effettivo versamento, l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74%.

Conguaglio di TFR e anticipazioni

Per il conguaglio della quota di trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni di competenza del Fondo di Tesoreria, il messaggio rinvia alle istruzioni già impartite ai punti 5.1 e 5.2 della circolare n. 70/2007.

Flusso EMens

Per la predisposizione e trasmissione del flusso EMens relativo ai lavoratori destinatari delle disposizioni del D.lgs. n. 252/2005, devono essere compilate:

  • la sezione anagrafica;
  • la sezione relativa alla destinazione del TFR e al Fondo di Tesoreria.

Nella sezione anagrafica devono essere comunicati i dati del lavoratore:

  • codice fiscale;
  • cognome e nome;
  • codice qualifica di tre caratteri.

Nella sezione relativa alla destinazione del TFR devono essere inserite le informazioni individuali sulla destinazione del TFR e quelle riguardanti il Fondo di Tesoreria, secondo le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro e richiamate nel documento tecnico versione 2.1.2 del 16/07/2007.

L’INPS evidenzia inoltre che le informazioni individuali sulla destinazione del TFR devono essere trasmesse per tutti i lavoratori, indipendentemente dal conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria.

Note operative richiamate

Nel testo sono richiamate due note applicative:

  • per le aziende del Gruppo Poste, le posizioni saranno accentrate sulla Sede di Roma EUR;
  • per i lavoratori a tempo determinato di Poste Italiane S.p.A., resta fermo quanto previsto dalla circolare n. 123 del 27 giugno 2002 per la posizione accentrata relativa al contributo DS, sulla quale deve essere effettuato anche il versamento delle quote di TFR; resta inoltre ferma la previsione della circolare n. 132 del 16 novembre 2006 sul versamento del contributo al Fondo di solidarietà ex D.M. 178/2005 per tutti i lavoratori sulla medesima posizione.

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