Cassazione Penale, Sentenza n. 26122/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza del Giudice di Pace di Brescia del 16/05/2022 per lesioni personali. Il motivo di ricorso denunciava violazione degli artt. 582, comma 2, e 591 c.p.p.: il Tribunale di Brescia avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'appello perché ricevuto dall'ufficio giudiziario d'appello oltre il termine, nonostante il deposito cartaceo dell'atto presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo in data 24/06/2022. Il ricorrente sosteneva che, nella formulazione ratione temporis, l'art. 582, comma 2, c.p.p. consentiva il deposito dell'atto nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovava la parte (ossia Bergamo) e che la norma emergenziale sull'uso della PEC (art. 24 del d.l. n.137/2020) non aveva abrogato tacitamente tale possibilità per il deposito cartaceo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Brescia per il merito. La Corte ha ritenuto che la disciplina emergenziale che ha introdotto la modalità telematica (art. 24, commi 6-bis e 6-ter, d.l. n.137/2020 conv. in L. n.176/2020) non abbia abrogato le forme tradizionali di deposito: l'inciso che dispone "Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale" va inteso limitatamente all'ipotesi in cui l'impugnante opti per il deposito telematico. Se invece si opta per il deposito cartaceo, resta applicabile l'art. 582, comma 2, c.p.p., che legittimava il deposito nella cancelleria del luogo in cui si trovava la parte. Pertanto il deposito cartaceo a Bergamo del 24/06/2022 è stato considerato tempestivo (termine di scadenza 30/06/2022).
Norme richiamate
art. 582, comma 2, codice di procedura penale
Secondo la Corte, nella fase considerata la disposizione consentiva il deposito cartaceo dell'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovava la parte; tale regola rimaneva applicabile qualora l'impugnante avesse scelto la modalità ordinaria (cartacea), anche durante la vigenza delle norme emergenziali
art. 591, codice di procedura penale
Richiamato nella censura come norma collegata alle impugnazioni e ai termini, resta una cornice normativa per i termini e le modalità di impugnazione; la decisione però si è concentrata sulla modalità di deposito e sull'interazione con le norme emergenziali
art. 24, commi 6-bis e 6-ter, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n.176
L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale
La Corte ha interpretato l'inciso "Non si applica..." come limitato all'ipotesi in cui si opti per il deposito telematico: quindi, se l'impugnante sceglie il deposito via PEC, questo deve essere inviato esclusivamente all'ufficio che ha emesso il provvedimento; ma la norma non esclude la possibilità di utilizzare le forme tradizionali di deposito cartaceo previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.
d.lgs. n.150 del 2022
La sentenza osserva che l'art. 582 c.p.p. è stato in seguito abrogato da d.lgs. n.150/2022; tuttavia, ai fini della vicenda, la disciplina precedente era ancora rilevante per valutare la tempestività del deposito effettuato il 24/06/2022
Massime di principio
- Se l'impugnante opta per il deposito telematico previsto dalla normativa emergenziale, l'atto deve essere inviato via PEC all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; in tale ipotesi la deroga all'art. 582 c.p.p. opera con riferimento esclusivo al deposito telematico
- Se l'impugnante sceglie la modalità ordinaria (cartacea), le regole tradizionali (art. 582, comma 2, c.p.p., nella vigenza della norma) consentivano di depositare l'atto nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui la parte si trovava; tale deposito può ritenersi valido e tempestivo se effettuato entro i termini
- Per evitare incertezze procedurali è preferibile utilizzare la PEC indirizzata all'ufficio che ha emesso il provvedimento; in alternativa, se si deposita in altra cancelleria, conservare prova del deposito e della data e sollecitare la immediata trasmissione all'ufficio competente
- Verificare sempre la normativa vigente al momento del deposito: le disposizioni emergenziali e le successive modifiche/abrogazioni (es. d.lgs. n.150/2022) possono aver modificato le modalità obbligatorie o ammesse per il deposito delle impugnazioni
- In caso di dubbio sulla tempestività o sulla correttezza della cancelleria destinataria, adottare misure conservative (invio PEC all'ufficio emittente, messa a protocollo, richiesta di ricevuta) per evitare decadenze
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →