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Legge

L.R. Basilicata 59/2021

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021

Normativa regionaleL.R. Basilicata 59/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna numerose leggi regionali lucane su edilizia, casa, trasporti, ambiente, sanità, turismo, energia e welfare. Introduce proroghe e nuove regole procedurali, adegua competenze amministrative, disciplina alcuni contributi e fondi, e fissa varie scadenze al 2022 o al 2021. Alcune disposizioni sono poi state modificate o abrogate nel 2023 e 2024; restano comunque in vigore, se non superate, le versioni coordinate indicate.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2021 della Basilicata: modifiche normative trasversali in materia edilizia, ambiente, sanità, turismo, energia e trasporti

Collegato alla legge di stabilità regionale 2021 della Basilicata

Il provvedimento interviene in modo ampio e frammentato su molte leggi regionali della Basilicata, aggiornando discipline settoriali in materia di edilizia, ambiente, energia, sanità, turismo, trasporti, lavoro e politiche sociali. La maggior parte delle modifiche riguarda la riallocazione di competenze, la semplificazione procedurale e l’introduzione di termini e regimi transitori.

Edilizia residenziale pubblica, sanatoria e interventi edilizi

In materia di edilizia residenziale pubblica viene ampliata e precisata la nozione di nucleo familiare, includendo anche convivente more uxorio, ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado, a condizione di stabile convivenza da almeno due anni prima della pubblicazione del bando e con prova anagrafica. Il vincolo dei due anni non opera per coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto, figli minori, altro genitore di figli minori e genitori dell’assegnatario o del suo partner.

Per gli alloggi in stabili condominiali gli assegnatari esercitano il diritto di voto al posto dell’ente gestore sulle delibere relative a spese e servizi a rimborso, incluso il riscaldamento; i relativi costi sono versati direttamente al condominio, che può agire anche giudizialmente per il recupero.

La legge proroga al 31 dicembre 2022 il termine per alcuni adempimenti previsti dalla normativa regionale sugli alloggi ERP e impone ai Comuni di definire entro il 31 dicembre 2022 i procedimenti di sanatoria edilizia presentati ai sensi delle vecchie sanatorie statali del 1985 e del 1994, con priorità alle domande gravate da procedimenti penali pendenti.

Riqualificazione edilizia, mutamento di destinazione e recupero di difformità

Nella disciplina regionale sulla riqualificazione del patrimonio edilizio vengono escluse dal calcolo della superficie complessiva gli annessi agricoli ubicati in zona E. Si consente, nei tessuti edilizi indicati dalla legge, l’esecuzione di alcuni interventi senza modifica della sagoma degli edifici.

Per gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, i Comuni possono autorizzare il solo completamento funzionale ai fini di agibilità e abitabilità, nei casi previsti dall’articolo 34 del DPR 380/2001 e al ricorrere delle condizioni documentate richieste dalla norma.

Viene inoltre consentito il mutamento di destinazione da turistico-alberghiera a sanitaria o socio-sanitaria, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale deve regolare tipologie di strutture, criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, fino al 100% delle superfici utili lorde, per strutture ricettive esistenti o in corso di realizzazione.

Ricostruzione post-sisma e fondi ai Comuni

Le risorse revocate e le economie derivanti dai mutui regionali per la ricostruzione concorrono a formare un fondo da ripartire tra i Comuni in base al fabbisogno finanziario determinato da un censimento secondo modalità definite dalla Giunta regionale. È previsto che la deliberazione attuativa sia adottata entro 60 giorni e che la ripartizione avvenga entro sei mesi dalla sua approvazione.

La legge stabilisce criteri di priorità per immobili ancora ricompresi nelle fattispecie della normativa speciale post-sisma, in particolare per fabbricati di interesse storico-artistico o soggetti a restauro e risanamento conservativo, se ubicati lungo le vie di fuga dei piani di protezione civile, e per immobili acquisiti al patrimonio comunale non alienati e non già oggetto di un programma organico di intervento.

Viene anche richiesto che, nell’utilizzo delle risorse, siano prioritariamente valutati gli impegni già assunti dalle amministrazioni comunali, anche per interventi di edilizia privata non completati quando sussistano condizioni di pericolosità degli edifici.

Ambiente, aree protette, paesaggio e cave

La legge riorganizza la Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi regionali, ne amplia i compiti di supporto tecnico-scientifico e di coordinamento, e ne disciplina composizione, funzionamento, durata e gratuità. Per le aree naturali protette vengono altresì abrogati alcuni articoli della legge regionale del 1994.

Sul piano paesaggistico si precisa che i proventi derivanti da determinate violazioni o autorizzazioni in materia di bellezze naturali spettano integralmente secondo la nuova formulazione, e si elimina una previsione previgente.

In materia di cave, il provvedimento aggiorna il piano regionale, disciplina il recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse, introduce la gestione tramite conferenza di servizi e istituisce il Comitato regionale per le attività estrattive come organo consultivo. È prevista anche una funzione di sportello unico per le attività estrattive presso l’ufficio regionale competente.

Bonifiche e rifiuti

In materia di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, la legge introduce un meccanismo acceleratorio: scaduto il termine per i pareri, l’ufficio regionale diffida l’ente competente assegnando sette giorni; in caso di ulteriore inerzia, trasmette relazione al Presidente della Giunta, che può proporre la nomina di un commissario ad acta.

Per le bonifiche di più siti da parte dello stesso soggetto, entro 18 mesi dall’entrata in vigore è possibile proporre un accordo di programma quadro con cronoprogramma, elenco dei siti e coordinamento interistituzionale. I costi del nucleo operativo sono coperti con i proventi previsti dalla legge, eventualmente integrati dal soggetto interessato.

Viene inoltre riformulato il contributo per bonifiche da amianto: fino a 50.000 euro per intervento, pari al 50% del costo ammesso.

Energia, fonti rinnovabili e impianti termici

L’Appendice del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale è modificata sui requisiti tecnici minimi degli impianti a biomassa e oli vegetali, chiarendo quali impianti possono utilizzare tali combustibili e precisando il criterio di calcolo delle potenze e delle capacità di generazione riferite allo stesso soggetto o al medesimo punto di connessione.

Per gli impianti termici la disciplina delle ispezioni viene profondamente riformata: sono fissate priorità, contenuti minimi dell’ispezione, casi di addebito dei costi al responsabile, obblighi di invio del rapporto di controllo di efficienza energetica entro 30 giorni dalla manutenzione e sanzioni per i distributori di combustibili che non trasmettono i dati sulle utenze attive. Sono inoltre previste norme transitorie sul catasto degli impianti termici e un regime emergenziale limitato al 2020 per regolarizzare alcuni impianti in relazione al Covid-19.

Casa, urbanistica e territorio

Nella disciplina regionale sulla pianificazione urbanistica viene ammessa l’approvazione contestuale del regolamento urbanistico con il piano strutturale comunale, con effetti limitati alle parti di territorio che non richiedono l’approvazione del piano operativo. Si riducono inoltre termini procedurali e si estende la procedura semplificata a specifiche varianti di destinazione d’uso del patrimonio privato ad uso pubblico dismesso.

Viene riconosciuta efficacia di variante urbanistica alla delibera di approvazione del piano di valorizzazione e dismissione, secondo procedura semplificata.

Sanità, autorizzazioni e organizzazione del servizio

La legge riforma la procedura di autorizzazione delle strutture sanitarie private e pubbliche: il rilascio è attribuito al dirigente dell’ufficio regionale competente, la verifica di compatibilità ha durata di 24 mesi, o 48 mesi per le strutture ospedaliere con posti letto per acuti, e la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro tale termine pena la decadenza del parere.

Sono regolati il subentro degli eredi, l’istruttoria da parte dell’azienda sanitaria regionale, il riesame del parere sfavorevole, i termini per il provvedimento conclusivo, la pubblicazione nel BUR e la nuova istanza solo dopo 12 mesi in caso di diniego.

Ulteriori norme coordinano l’assistenza domiciliare integrata in regime transitorio fino al 28 febbraio 2022, attribuiscono alla Giunta il potere di determinare il trattamento economico dei direttori generali del servizio sanitario e riorganizzano alcune procedure di nomina e autorizzazione con riferimento agli organi regionali competenti.

Politiche sociali, disabilità, famiglia e pari opportunità

Sono aggiornate le misure a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà, con causa di esclusione o revoca dei benefici nei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale o di condanna per delitti non colposi in danno dei figli nei cinque anni precedenti. Viene anche aggiornato il perimetro dei soggetti che possono operare nell’ambito degli enti del terzo settore per tali interventi e il criterio di quantificazione del contributo, con richiamo all’ISEE.

Per il Garante regionale dei diritti della persona sono precisati i poteri di indagine e alcuni rinvii normativi in tema di immigrazione e ordinamento penitenziario.

Turismo, agenzie di viaggio e attività ricettive

La disciplina regionale delle agenzie di viaggio viene sostanzialmente riallineata alla normativa statale e comunitaria, con trasferimento di funzioni e vigilanza alla Regione e aggiornamento delle regole sui contratti di viaggio, sui requisiti, sulle modalità autorizzative e sui controlli.

Vengono inoltre riviste le norme sulle attività complementari delle strutture ricettive imprenditoriali, limitandole ai soli ospiti alloggiati e chiarendo quali servizi possono essere offerti senza mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.

Trasporti pubblici e mobilità

Per il trasporto pubblico locale vengono ridefinite le deleghe regionali a province e comuni capoluogo per i servizi automobilistici, e vengono confermate, in via transitoria, le funzioni gestorie in capo a province e comuni fino al subentro degli aggiudicatari delle gare. È inoltre disciplinato il contributo annuale agli oneri di rinnovo del CCNL per le aziende di TPL regionale sino al subentro, con possibilità di controlli a campione sulla consistenza del personale dichiarato.

Fauna selvatica, caccia e tesserino digitale

La normativa venatoria è aggiornata attribuendo all’ufficio regionale competente diverse funzioni prima attribuite alla Giunta, riformulando il controllo faunistico anche nelle aree protette e prevedendo, per la stagione 2022-2023, il rilascio del tesserino regionale in formato digitale.

Servizi meteorologici, sport, istruzione e altre disposizioni settoriali

Sono introdotte o modificate varie disposizioni in materia di centri di attività motorie, sistema turistico regionale, diritto allo studio, formazione in medicina generale, attività assistite con gli animali e alcuni aspetti del governo del territorio e delle società partecipate.

Per il diritto allo studio le disposizioni del titolo III si applicano dall’anno scolastico 2023-2024. Per l’assistenza e la formazione in medicina generale è regolata la composizione delle commissioni di esame mediante provvedimento del direttore generale competente.

Disposizioni finali, copertura finanziaria ed entrata in vigore

La legge dichiara la neutralità finanziaria dell’attuazione, rinviandola alle risorse disponibili a legislazione vigente, e stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Stato di attualità

Il provvedimento, in quanto collegato alla legge di stabilità regionale 2021, contiene molte disposizioni ancora utili come testo coordinato, ma alcune parti risultano oggi superate o abrogate, in particolare quelle espressamente richiamate nelle note successive del 2023 e del 2024. Per l’uso professionale occorre quindi considerarlo come atto in parte ancora vigente e in parte assorbito da modifiche successive, non come testo integralmente obsoleto.

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