Circolare Inail n. 5 del 6 febbraio 2023
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione della BCE del 2 febbraio 2023 che ha fissato al 3,00% il tasso ORP, a decorrere dall'8 febbraio 2023 l'Istituto applica il tasso del 9,00% alle rateazioni dei debiti per premi e accessori (ORP + 6 punti) e la misura dell'8,50% alle sanzioni civili (ORP + 5,5 punti). Restano ferme le condizioni dei piani di ammortamento già in corso. Sono inoltre confermate le modalità e i limiti per l'applicazione e la riduzione delle sanzioni, con tassi ridotti pari al 5% per omissione e al 7% per evasione nelle procedure concorsuali quando applicabile.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
Punti principali
Decisione BCE e effetto sui tassi
La BCE ha fissato al 3,00% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali; da tale valore derivano le maggiorazioni previste dalla normativa interna per rateazioni e sanzioni.
Rateazioni dei debiti per premi e accessori
Per le istanze di rateazione presentate dal'8 febbraio 2023 il tasso applicato è pari al 9,00% (ORP 3,00% + 6 punti). I piani di ammortamento già approvati restano invariati.
Misura delle sanzioni civili
A decorrere dall'8 febbraio 2023 la sanzione civile ordinaria è pari all'8,50% annuo (ORP 3,00% + 5,5 punti), con il limite massimo del 40% dell'importo dovuto; si applica nei casi di mancato/ritardato pagamento rilevabile dalle denunce, in caso di evasione segnalata spontaneamente entro termini previsti, e per ritardi dovuti a incertezze giurisprudenziali o amministrative quando il debito sia poi riconosciuto.
Sanzioni civili in misura ridotta (procedure concorsuali)
In presenza di procedure concorsuali e pagamento integrale di contributi e spese, le sanzioni possono essere mitigate: l'Istituto applica per omissione il tasso degli interessi legali e per evasione il tasso degli interessi legali aumentato di 2 punti. Poiché gli interessi legali sono pari al 5,00%, dalla data indicata i tassi ridotti sono 5% (omissione) e 7% (evasione).
Normativa di riferimento e allegati
La circolare richiama vari provvedimenti (decreti-legge e leggi tra 1989 e 2005, determinazioni INAIL e la decisione BCE del 2/2/2023). Sono allegati alla circolare la decisione BCE e il precedente piano di riferimento.
Testo integrale
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