L.R. Toscana 43/2000
Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 4 della LR 49/1995; del comma 2 dell’art. 20 della LR 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della LR 65/97 - Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale"; 16 marzo 1994, n. 24: "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, .Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi"; 11 agosto 1997, n. 65: "Istituzione dell’ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge chiarisce che, nei parchi regionali e provinciali e nelle riserve naturali, le funzioni sul vincolo idrogeologico e paesaggistico trasferite o delegate alla Regione spettano agli enti parco o alle Province. Introduce inoltre, per alcuni enti parco toscani, la figura dell’ufficiale rogante interno per gli atti in forma pubblico-amministrativa, senza diritti o indennità, salvo ricorso al notaio.
Interpretazione autentica e integrazioni su vincolo idrogeologico/paesaggistico e ufficiale rogante per gli enti parco toscani
Interpretazione autentica e disciplina degli enti parco toscani
La legge regionale toscana interviene su norme relative ai parchi regionali e provinciali, alle riserve naturali e all’organizzazione degli enti parco della Maremma, di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e delle Alpi Apuane. Definisce inoltre, in modo uniforme, la possibilità di affidare a personale interno la funzione di ufficiale rogante per gli atti degli enti parco.
Riparto delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico e paesaggistico
Per le aree comprese nei parchi regionali e provinciali e nelle riserve naturali, la disciplina va intesa nel senso che tutte le funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico, trasferite o delegate dallo Stato alla Regione, sono attribuite o subdelegate:
- agli enti parco regionali, per i parchi regionali;
- agli organismi di gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali;
- alle Province, quando queste gestiscano direttamente parchi provinciali e riserve naturali, senza organismi di gestione.
Si tratta di una interpretazione autentica riferita alle norme regionali richiamate, con effetti sull’assetto delle competenze amministrative nei territori interessati della Toscana.
Ufficiale rogante negli enti parco: Maremma e Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli
Per gli enti parco istituiti dalla l.r. 24/1994, gli atti per i quali la legge richiede la forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un dipendente dell’ente, con modalità analoghe a quelle previste dalla legge notarile, nei limiti di applicabilità e nell’esclusivo interesse dell’ente.
La disciplina prevede che:
- il direttore dell’ente parco nomini l’ufficiale rogante, su proposta del consiglio direttivo;
- la scelta avvenga tra i dipendenti appartenenti all’area amministrativa dell’apposito ruolo del personale, in possesso di idonea preparazione professionale;
- sia nominato anche un sostituto, con gli stessi criteri, per assenza o impedimento del titolare.
L’ufficiale rogante:
- registra e custodisce gli atti secondo le leggi di registro vigenti;
- cura la raccolta dei verbali e dei contratti stipulati;
- autentica le copie degli atti originali ricevuti;
- cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti dell’ente;
- risponde di tali adempimenti.
Ai funzionari incaricati non spettano diritti o indennità per la funzione svolta. Resta comunque possibile, se ritenuto opportuno, ricorrere al rogito notarile.
Ufficiale rogante nel Parco delle Alpi Apuane
Per l’ente parco delle Alpi Apuane la disciplina è sostanzialmente analoga: i contratti, i verbali di aggiudicazione e gli altri atti soggetti a pubblicità della forma sono ricevuti in forma pubblico-amministrativa da un dipendente dell’ente, secondo le modalità della legge notarile in quanto applicabili.
Anche in questo caso:
- l’ente parco nomina un ufficiale rogante tra i dipendenti di ruolo con idonea preparazione professionale;
- nomina un sostituto per assenza o impedimento del titolare;
- l’ufficiale rogante cura registrazione, custodia, raccolta degli atti, autenticazione delle copie e adempimenti tributari;
- ai funzionari incaricati non spettano diritti o indennità;
- resta salva la facoltà di ricorrere al notaio.
Rilievo pratico
L’atto ha natura principalmente interpretativa e organizzativa: chiarisce la ripartizione delle competenze amministrative nei territori protetti e disciplina la gestione interna degli atti pubblici degli enti parco toscani, senza introdurre limiti temporali espressi di applicazione.
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