L.R. Toscana 44/2000
Applicazione delle sanzioni amministrative per la la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge individua nel Sindaco del Comune dove è avvenuta la violazione l’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per la violazione dell’art. 2 della legge n. 283/1962, con introiti al Comune. Prevede inoltre una norma transitoria per i procedimenti relativi a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 507/1999 e trasmesse dall’autorità giudiziaria.
Applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni igienico-sanitarie in materia alimentare
Applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni igienico-sanitarie in materia alimentare
La legge regionale disciplina, per il territorio regionale, l’individuazione dell’autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle norme igieniche sulla produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande. La disciplina riguarda in particolare le conseguenze sanzionatorie collegate all’art. 2 della legge n. 283/1962, come depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999.
Autorità competente e procedimento sanzionatorio
Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 2, 3 e 7 del d.lgs. n. 507/1999, per la violazione dell’art. 2 della legge n. 283/1962, sono applicate dal Sindaco del Comune nel quale è stata commessa la violazione. Il Sindaco deve inoltre osservare le disposizioni della legge n. 689/1981 sul sistema generale delle sanzioni amministrative.
Destinazione dei proventi
I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi della legge spettano al Comune competente, cioè a quello nel cui territorio è stata commessa l’infrazione.
Competenze regionali residue
La legge precisa che restano comunque di competenza regionale, ai sensi della legge regionale n. 27/1997, le potestà sanzionatorie relative alle infrazioni amministrative ascrivibili al Comune. La norma quindi non esaurisce ogni profilo sanzionatorio regionale, ma si inserisce nel riparto di competenze già previsto dall’ordinamento regionale.
Norma transitoria
La disciplina si applica anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 507/1999, purché trasmesse dall’autorità giudiziaria in forza dell’art. 102 del medesimo decreto. In questi casi provvede comunque il Sindaco del Comune territorialmente competente secondo le regole ordinarie della legge.
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