Accordo 24281 del 09/08/2023
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d’Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 13 marzo 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del MIT informa le strutture periferiche che l’Accordo tra Italia e Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione entrerà in vigore il 22 agosto 2023 e avrà durata quinquennale fino al 22 agosto 2028. Vengono fornite indicazioni operative per gli Uffici della Motorizzazione Civile sulla gestione delle richieste di conversione delle patenti israeliane, con richiamo agli allegati tecnici, ai requisiti soggettivi dei richiedenti, ai limiti di convertibilità e alle modalità di restituzione della patente estera. La nota chiarisce inoltre che lo scambio informativo con Israele, allo stato, avviene tramite le rappresentanze diplomatiche e che il trattamento dei dati segue la normativa vigente, anche in ragione della decisione di adeguatezza della Commissione europea.
Entrata in vigore dell’Accordo Italia-Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione
Accordo Italia-Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione
La nota del MIT disciplina l’operatività interna dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d’Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 13 marzo 2023. Il documento è rivolto alle strutture della motorizzazione e fornisce istruzioni applicative in vista dell’entrata in vigore del 22 agosto 2023.
Parti e destinatari
L’atto è emanato dalla Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del MIT e trasmesso a:
- Direzioni generali territoriali
- Uffici motorizzazione civile
- Regione Siciliana, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Valle d’Aosta
- amministrazioni centrali interessate e soggetti di settore
Oggetto e finalità
L’Accordo riguarda il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, consentendo ai titolari di patente israeliana residenti in Italia di ottenere la corrispondente patente italiana nei limiti stabiliti dal testo convenzionale e dagli allegati tecnici. La nota precisa che gli UMC potranno accettare le richieste solo dal 22 agosto 2023.
Entrata in vigore e durata
Il MAECI ha comunicato che l’Accordo entrerà in vigore il 22 agosto 2023 e avrà durata di cinque anni, con cessazione degli effetti il 22 agosto 2028. La data di efficacia è quindi centrale per l’avvio delle procedure di conversione.
Allegati tecnici e categorie convertibili
L’articolo 5 dell’Accordo individua gli allegati tecnici:
- le tabelle di equipollenza tra le categorie di patente delle due Parti
- l’elenco dei modelli di patenti di guida validi ai fini della conversione, con immagini dei modelli
Per l’Italia, in conversione di patenti israeliane, sono rilasciabili solo le categorie A1, A2, A e B con codice 110, mentre non sono convertibili categorie superiori. È considerato valido, per la parte israeliana, il solo modello di patente rilasciato dal febbraio 2018.
Requisiti del richiedente
La conversione è subordinata a requisiti soggettivi precisi:
- la patente israeliana deve essere in corso di validità
- il titolare deve aver acquisito la residenza anagrafica in Italia
- il richiedente deve risiedere in Italia da meno di sei anni al momento della domanda
- deve essere presentata la certificazione medica attestante i requisiti psicofisici per la categoria richiesta
- il richiedente deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per la categoria da conseguire
Se la residenza in Italia supera i sei anni, l’Accordo non si applica e l’UMC non può accettare la domanda.
Limiti di accettazione delle domande
Non sono ammesse richieste di conversione per patenti israeliane:
- conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia
- ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia
Il documento ricorda inoltre che le autorizzazioni per esercitarsi alla guida non sono reciprocamente riconosciute, né ai fini della conversione né ai fini della circolazione.
Restituzione della patente estera
L’articolo 7 prevede che il ritiro della patente israeliana avvenga solo al momento della consegna della patente italiana emessa per conversione. Il documento estero deve essere restituito alle rappresentanze diplomatiche israeliane con apposita nota di trasmissione, indicando che la restituzione è avvenuta per conversione e inserendo l’indirizzo e-mail dell’ufficio per eventuali comunicazioni dell’autorità israeliana, in caso di anomalie sul documento ai sensi dell’articolo 9.
Documento provvisorio e circolazione durante l’istruttoria
La previsione dell’articolo 7, paragrafo 2, relativa al rilascio di un documento provvisorio, è richiamata come esigenza dell’ordinamento israeliano ma non è applicabile nel sistema italiano. La circolazione durante la procedura resta garantita dal possesso della patente israeliana fino alla consegna della patente italiana, nel rispetto dell’articolo 135 del Codice della strada e, fuori dall’Italia, delle convenzioni internazionali sulla circolazione.
Scambio di informazioni e trattamento dei dati personali
Gli UMC possono chiedere la traduzione ufficiale della patente israeliana e informazioni supplementari quando vi siano dubbi sulla validità, autenticità o correttezza dei dati del documento. Al momento tali richieste possono essere veicolate solo tramite le rappresentanze diplomatiche israeliane, poiché non è ancora operativo lo scambio diretto di informazioni tra le autorità competenti, previsto dall’articolo 8.
L’articolo 10 stabilisce che ogni scambio di informazioni avvenga nel rispetto delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali. Poiché Israele è destinatario di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, non è stato necessario inserire un allegato specifico in materia di data protection, e gli UMC applicano le ordinarie procedure già usate per il rilascio della patente italiana.
Indicazioni organizzative finali
La nota richiama infine l’invio aggiornato dell’elenco degli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia e invita UMC e DGT ad aggiornare conseguentemente i propri siti istituzionali. Il testo non modifica il contenuto dell’Accordo, ma ne chiarisce l’applicazione pratica per gli uffici periferici e per le forze dell’ordine.
Punti principali
Entrata in vigore e durata dell’Accordo
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha comunicato che l’Accordo Italia-Israele, firmato il 13 marzo 2023, entrerà in vigore il 22 agosto 2023. L’Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre effetti il 22 agosto 2028.
Ambito applicativo per gli UMC
Dalla data di entrata in vigore gli Uffici della Motorizzazione Civile possono accettare domande di conversione di patenti di guida israeliane, nel rispetto dell’Accordo e dei relativi allegati tecnici. Le istruzioni operative complete saranno trasmesse successivamente alle strutture interessate e alle forze dell’ordine.
Allegati tecnici e categorie convertibili
L’articolo 5 dell’Accordo prevede due allegati tecnici: le tabelle di equipollenza e l’elenco dei modelli di patente validi ai fini della conversione. Per le patenti israeliane, in Italia potranno essere rilasciate in conversione solo le categorie A1, A2, A e B con codice 110; sono escluse le categorie superiori. È valido, ai fini della conversione, il solo modello di patente israeliana rilasciato dal febbraio 2018.
Requisiti del titolare della patente israeliana
La conversione è ammessa solo se il titolare ha acquisito la residenza anagrafica in Italia ed è residente da meno di sei anni al momento della domanda. Se la residenza in Italia è superiore a sei anni, l’Accordo non si applica. Il richiedente deve inoltre presentare la certificazione medica sui requisiti psicofisici e aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per la categoria richiesta.
Limiti alla convertibilità
Non sono accettabili domande di conversione per patenti israeliane conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia né per patenti ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia. Inoltre, le Parti non riconoscono reciprocamente le autorizzazioni per esercitarsi alla guida, né ai fini della conversione né della circolazione.
Ritiro e restituzione della patente israeliana
La patente israeliana può essere ritirata solo al momento della consegna della patente italiana emessa per conversione. Il documento estero deve essere restituito alle rappresentanze diplomatiche israeliane con nota di trasmissione, indicando che la restituzione avviene per conversione e riportando l’indirizzo e-mail dell’UMC per eventuali segnalazioni di anomalie ai sensi dell’articolo 9.
Documenti provvisori e circolazione durante la procedura
Il paragrafo 2 dell’articolo 7, che prevede il rilascio di un documento provvisorio, è richiamato come esigenza della normativa israeliana ma non trova applicazione nell’ordinamento italiano. Durante l’istruttoria il titolare continua a circolare con la patente israeliana fino alla consegna di quella italiana, nel rispetto dell’articolo 135 del Codice della strada e, fuori dall’Italia, delle convenzioni internazionali.
Scambio di informazioni e dati personali
Gli UMC possono chiedere la traduzione ufficiale della patente israeliana e ulteriori informazioni in caso di dubbi sulla validità, autenticità o sui dati del documento. Al momento le richieste possono essere inoltrate solo tramite le rappresentanze diplomatiche israeliane, poiché non è ancora operativo lo scambio diretto di informazioni previsto dall’articolo 8. L’articolo 10 prevede il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; poiché Israele beneficia di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, non è stato necessario un allegato specifico sul trattamento dei dati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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