Ordinanza ingiunzione o revoca n. 545 del 12/09/2024
Provvedimento del 12 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste aveva trattato e comunicato dati personali del reclamante e della coniuge in assenza di base giuridica, anche verso altri OPI del Friuli Venezia Giulia e verso il Comando Legione dei Carabinieri presso cui il reclamante presta servizio. È stata inoltre rilevata l’omessa informativa sui trattamenti e la mancata risposta ex art. 12, par. 4, GDPR a una richiesta di accesso ai dati personali. Il provvedimento conclude con la declaratoria di illiceità del trattamento, l’ordinanza-ingiunzione di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste: trattamento illecito di dati del reclamante e della coniuge in assenza di base giuridica, mancata informativa e mancato riscontro a richiesta di accesso
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste: comunicazione illecita di dati del reclamante e mancato riscontro all’accesso
Il provvedimento riguarda l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste e trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un militare dell’Arma dei Carabinieri. Il Garante esamina una pluralità di trattamenti connessi alle istanze di accesso civico e alle segnalazioni presentate dal reclamante e dalla coniuge, nonché la comunicazione di tali informazioni al Comando Legione presso cui il reclamante presta servizio.
Origine del reclamo e fatti contestati
Il reclamante ha lamentato che l’Ordine, unitamente ad altri OPI del Friuli Venezia Giulia, avesse:
- comunicato al suo datore di lavoro informazioni sulle sue istanze di accesso civico e sulle segnalazioni presentate;
- condiviso con altri OPI dati personali del reclamante e della coniuge;
- trattato il dato relativo alla sua professione e al datore di lavoro senza che tali informazioni fossero state rese dallo stesso interessato;
- omesso di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- omesso di rispondere adeguatamente a un’istanza di accesso ai dati personali.
Attività istruttoria e difese dell’Ordine
Nel corso dell’istruttoria l’Ordine ha sostenuto di essere un ente pubblico non economico di piccole dimensioni, gravato da numerosi adempimenti, soprattutto nel periodo emergenziale Covid-19 e nell’ambito dei procedimenti relativi all’obbligo vaccinale degli infermieri. Ha affermato che la gestione delle iniziative del reclamante rischiava di compromettere l’operatività dell’ente e che la comunicazione al Comando Legione era finalizzata a ripristinare un corretto rapporto istituzionale. Ha altresì sostenuto che il dato sulla professione del reclamante fosse pubblicamente reperibile in rete e che l’accesso fosse stato già riscontrato.
Trattamento del dato relativo a professione e datore di lavoro
Il Garante ha ritenuto che la ricerca online e la registrazione di informazioni sulla professione e sul datore di lavoro del reclamante costituissero un trattamento di dati personali. Ha escluso che tale acquisizione fosse necessaria per i procedimenti amministrativi connessi alle istanze e segnalazioni del reclamante, precisando che la mera reperibilità in Internet non rende lecito il trattamento. Ne è derivata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy.
Comunicazione ai restanti OPI del Friuli Venezia Giulia
L’Autorità ha accertato che l’Ordine aveva condiviso con gli altri OPI regionali le informazioni sulle istanze e sulle segnalazioni del reclamante e della coniuge. Anche in questo caso è stata esclusa la necessità del trattamento ai fini istituzionali e la difesa fondata sulla pubblicazione in rete dei dati è stata respinta: il Garante ha richiamato le linee guida ANAC e la disciplina del FOIA, che impongono l’oscuramento dei dati personali nei registri e nelle pubblicazioni. È stata quindi confermata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice.
Comunicazione al Comando Legione dei Carabinieri
La nota congiunta inviata al Comando Legione conteneva informazioni sulle istanze di accesso civico, sulle segnalazioni e sulle valutazioni negative espresse dagli OPI, oltre a dati sulla coniuge del reclamante e sul rapporto di coniugio. Il Garante ha escluso che tale comunicazione potesse fondarsi sugli artt. 6, par. 1, lett. c) o e), GDPR e sull’art. 2-ter del Codice. Ha inoltre chiarito che il legittimo interesse non è applicabile ai trattamenti effettuati da autorità pubbliche nell’esecuzione dei propri compiti, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE. La circostanza che il militare debba comunicare al Comando il proprio stato civile non giustificava la trasmissione di ulteriori dati, come la professione della coniuge e il riferimento alle sue iniziative.
Contitolarità del trattamento e mancato accordo interno
Poiché la nota al Comando era stata sottoscritta congiuntamente dai Presidenti degli OPI coinvolti, il Garante ha ritenuto che gli enti avessero determinato congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, configurando una contitolarità ai sensi dell’art. 26 GDPR. Tuttavia, non era stato stipulato alcun accordo interno prima dell’avvio del trattamento, con violazione degli obblighi di trasparenza e riparto delle responsabilità previsti dai parr. 1 e 2 dell’art. 26.
Omessa informativa agli interessati
Il Garante ha escluso che l’informativa pubblicata sul sito dell’Ordine fosse pertinente ai trattamenti oggetto del reclamo, trattandosi di informativa riferita ai soli utenti del sito. Analogamente, ha ritenuto non pertinente l’informativa richiamata dall’Ordine relativa al trattamento connesso all’esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR. È stata quindi accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 GDPR.
Riscontro alla richiesta di accesso e art. 12, par. 4, GDPR
L’Ordine aveva risposto a una richiesta di accesso ex art. 15 GDPR, ma il reclamante aveva poi chiesto precisazioni su origine, data di acquisizione e comunicazione del dato relativo alla professione. Il Garante ha chiarito che alcune delle richieste non rientravano nell’ambito dell’art. 15 GDPR, ma ha evidenziato che, ove il titolare ritenga una richiesta manifestamente infondata o eccessiva, deve comunque comunicare senza ritardo i motivi dell’inottemperanza e le possibilità di reclamo e ricorso. Non avendo fornito tale riscontro, l’Ordine ha violato l’art. 12, par. 4, GDPR.
Valutazione complessiva e sanzione
Il Garante ha ritenuto che tutte le violazioni derivassero da un’unica condotta o da trattamenti tra loro collegati e ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR. Ha considerato la gravità come media, tenendo conto:
- delle possibili ripercussioni lavorative per l’interessato, quale soggetto vulnerabile nel contesto del rapporto con il datore di lavoro;
- del fatto che l’Ordine aveva oltrepassato le proprie competenze istituzionali;
- dell’assenza di dati particolari ex art. 9 GDPR o dati relativi a reati ex art. 10 GDPR;
- della buona cooperazione con l’Autorità;
- dell’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- delle ridotte dimensioni e risorse dell’ente.
La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 4.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo
Il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 12, par. 4, 13, 14 e 26, parr. 1 e 2, GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice;
- ordinato il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 4.000;
- ricordato la facoltà di definizione agevolata ex art. 166, comma 8, Codice privacy;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e la sua annotazione nel registro interno;
- indicato i termini per l’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e doglianze del reclamante
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un militare dell’Arma dei Carabinieri contro l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste. Il reclamante contestava la comunicazione al proprio Comando Legione di una nota congiunta degli OPI del Friuli Venezia Giulia contenente riferimenti alle sue istanze di accesso civico e segnalazioni, oltre a dati sulla coniuge. Contestava inoltre l’acquisizione e il trattamento del dato relativo alla propria professione e al datore di lavoro, la mancata informativa e il mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali.
Accertamenti del Garante sui trattamenti contestati
L’Autorità ha ricostruito tre distinti profili: l’acquisizione via web delle informazioni sulla professione e sul datore di lavoro del reclamante; la condivisione dei dati del reclamante e della coniuge con gli altri OPI regionali; la comunicazione al Comando Legione di informazioni ulteriori rispetto al mero stato civile, incluse quelle sulle iniziative del reclamante e della coniuge. Per ciascun trattamento il Garante ha escluso la necessità ai fini istituzionali dell’ente e ha rilevato l’assenza di una valida base giuridica ai sensi degli artt. 6 GDPR e 2-ter Codice privacy.
Contitolarità tra gli OPI e assenza di accordo interno
Poiché la nota inviata al Comando Legione era stata sottoscritta congiuntamente dai Presidenti degli OPI di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia, il Garante ha ritenuto che tali enti avessero determinato congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, configurando una contitolarità ex art. 4, n. 7 e art. 26 GDPR. È stata però accertata l’omessa stipula dell’accordo interno richiesto dall’art. 26, parr. 1 e 2, GDPR, con mancata disciplina trasparente delle rispettive responsabilità e delle funzioni informative verso gli interessati.
Informativa e diritto di accesso
Il Garante ha escluso che le informative prodotte dall’Ordine fossero idonee a coprire i trattamenti oggetto di reclamo, poiché riferite al sito istituzionale o al trattamento connesso all’esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR. Ha quindi ravvisato la violazione degli artt. 13 e 14 GDPR. Quanto alla richiesta di accesso ex art. 15 GDPR, ha ritenuto che, anche ove l’Ordine avesse considerato la richiesta manifestamente infondata o eccessiva, avrebbe comunque dovuto informare l’interessato dei motivi del diniego e dei mezzi di tutela ai sensi dell’art. 12, par. 4, GDPR.
Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie
Il Garante ha considerato il trattamento illecito derivante da un’unica condotta collegata e ha richiamato l’art. 83, par. 3, GDPR. Ha valutato la gravità come media, in ragione della comunicazione dei dati al datore di lavoro del reclamante e delle possibili ripercussioni lavorative, ma ha tenuto conto anche della buona cooperazione dell’Ordine, dell’assenza di precedenti e delle ridotte dimensioni dell’ente. La sanzione è stata determinata in 4.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, quale sanzione accessoria.
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