LEGGE 10 febbraio 1992, n. 67
Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNorma che concede contributi statali alle associazioni di promozione sociale (ai sensi della L. 19/11/1987, n.476) per le attività di promozione sociale. Definisce termini e documentazione per le domande (scadenze per 1992, 1993 e 1994), obblighi di rendicontazione e autorizza una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992-1994 (con incremento per il 1993 disposto da successivo decreto-legge convertito). Applicazione limitata al triennio indicato.
Contributi alle associazioni di promozione sociale (1992-1994)
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