LEGGE 10 febbraio 1992, n. 200
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione Italia‑Venezuela del 5 giugno 1990 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e prevenire elusione, evasione e frode fiscali. La Convenzione è data piena esecuzione dalla sua entrata in vigore (art.29): disciplina imposte sul reddito, definizioni di residente e stabile organizzazione, ripartizione dei redditi (utili d'impresa, immobili, dividendi, interessi, canoni), limiti di ritenuta (es. dividendi/interessi fino al 10%, canoni 7%/10%), procedura amichevole e scambio di informazioni. Prevede entrata in vigore dopo scambio degli strumenti di ratifica e clausola di denuncia dopo 5 anni con preavviso di 6 mesi.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia‑Venezuela (5 giugno 1990)
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