LEGGE 12 agosto 1993, n. 301
Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina il prelievo e l'innesto delle cornee: donazione gratuita; assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli maggiorenni o dei genitori, salvo rifiuto scritto del deceduto; assenso per minorenni/interdetti dai rappresentanti legali. Accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile mediante ECG continuo per almeno 20 minuti. Prelievi effettuati da personale medico; innesti senza autorizzazioni particolari; regioni organizzano centri di riferimento. Nota: l'art. 1 è stato abrogato dalla L. 1 apr. 1999, n. 91 e alcune disposizioni dipendevano dall'attivazione del sistema informativo trapianti.
Donazione e trapianto di cornee
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