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Legge

LEGGE 12 agosto 1993, n. 301

Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.

Normativa italiana093G0384Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disciplina il prelievo e l'innesto delle cornee: donazione gratuita; assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli maggiorenni o dei genitori, salvo rifiuto scritto del deceduto; assenso per minorenni/interdetti dai rappresentanti legali. Accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile mediante ECG continuo per almeno 20 minuti. Prelievi effettuati da personale medico; innesti senza autorizzazioni particolari; regioni organizzano centri di riferimento. Nota: l'art. 1 è stato abrogato dalla L. 1 apr. 1999, n. 91 e alcune disposizioni dipendevano dall'attivazione del sistema informativo trapianti.

Donazione e trapianto di cornee

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