LEGGE 12 agosto 1993, n. 313
Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (12/8/1993) che modifica l'art.51 del testo unico sul debito pubblico: i titoli al portatore sono a rischio del possessore; non si rilasciano duplicati; chi denuncia smarrimento/sottrazione/distruzione prima della scadenza può chiedere il pagamento entro 6 mesi dietro garanzia fidejussoria; vieta sequestri sulle iscrizioni al portatore; estende la disciplina ai BOT e inserisce il capitale nominale dei titoli al portatore nell'art.2948 c.c. Prevede un decreto ministeriale attuativo entro 6 mesi. Applicabile ai titoli al portatore residuali emessi prima della dematerializzazione.
Disciplina dei titoli di debito pubblico al portatore e procedure per smarrimento/rimborso
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