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Legge

L.R. TAA 3/2016

Fusione per aggregazione del Comune di Ivano Fracena nel Comune di Castel Ivano, nonché modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 "Ordinamento dei Comuni" e successive modificazioni (Numero Straordinario N. 1 al B.U. n. 21/I-II del 25/05/2016)

Normativa regionaleL.R. TAA 3/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone dal 1° luglio 2016 la fusione per aggregazione di Ivano Fracena nel Comune di Castel Ivano, con estinzione del Comune aggregato, successione nei beni e rapporti, disciplina dei beni di uso civico, norme transitorie su gestione, atti e personale, prima elezione degli organi nel turno tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2016 e contributi finanziari collegati alla fusione. Interviene anche sull’ordinamento dei comuni.

Fusione per aggregazione di Ivano Fracena nel Comune di Castel Ivano e disciplina transitoria

Fusione per aggregazione di Ivano Fracena nel Comune di Castel Ivano

La legge regionale disciplina la fusione per aggregazione del Comune di Ivano Fracena nel Comune di Castel Ivano, nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. La disciplina riguarda sia gli effetti costitutivi della fusione sia il regime transitorio fino all’insediamento dei nuovi organi comunali.

Effetti della fusione e assetto territoriale

La fusione decorre dal 1° luglio 2016. Da tale data:

  • il Comune di Ivano Fracena è estinto;
  • il sindaco, la giunta e il consiglio comunale decadono e cessano dalle rispettive cariche;
  • decade anche l’organo di revisione contabile del Comune estinto;
  • la circoscrizione territoriale del Comune di Castel Ivano è composta dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Castel Ivano e Ivano Fracena.

I consiglieri cessati continuano tuttavia ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni eventualmente attribuiti; analogamente i soggetti nominati dal Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi restano in carica fino alla sostituzione.

Capoluogo e sede del Comune

Nel territorio già appartenente a Ivano Fracena si applicano le disposizioni già previste per il nuovo Comune di Castel Ivano dalla normativa regionale sulla precedente fusione di Spera, Strigno e Villa Agnedo. La legge richiama quindi, anche per l’ex circoscrizione di Ivano Fracena, la disciplina relativa a capoluogo, sede e assetto istituzionale del nuovo Comune.

Successione nei beni e nei rapporti giuridici

Il Comune di Castel Ivano subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di Ivano Fracena. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione tra persone giuridiche.

Per la successione nei rapporti si applicano inoltre le regole richiamate dalla normativa statale sulle fusioni di comuni, in particolare quelle relative alla successione nei rapporti giuridici e patrimoniali.

Beni di uso civico

La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico resta in capo alle comunità di originaria appartenenza. Ai fini dell’amministrazione di tali beni, i Comuni di origine e le loro originarie frazioni sono considerati frazioni.

Regime transitorio di gestione e atti

Fino all’elezione degli organi comunali, il Comune di Castel Ivano è amministrato da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il comitato consultivo previsto dalla disciplina precedente è integrato dal soggetto che, alla data di estinzione del Comune di Ivano Fracena, svolgeva le funzioni di sindaco.

Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del Comune di Castel Ivano continuano ad applicarsi, nell’ambito territoriale dell’ex Comune di Ivano Fracena, gli atti e i provvedimenti già vigenti di quest’ultimo.

Personale e segretari comunali

Il personale del Comune di Ivano Fracena è trasferito al Comune di Castel Ivano secondo la disciplina civilistica del trasferimento d’azienda, con osservanza delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428 del 1990. Per i segretari comunali si applica la specifica disciplina regionale richiamata dalla legge.

Statuto, partecipazione e decentramento

Lo statuto del Comune di Castel Ivano può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e frazioni già appartenenti a Ivano Fracena. Nella circoscrizione territoriale dell’ex Comune possono inoltre essere garantite adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si svolge in un turno elettorale indetto in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2016. Si applicano le norme regionali sull’elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni trentini con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

In prima applicazione è previsto un meccanismo speciale di attribuzione di quattro seggi ai candidati più votati nelle sezioni dei quattro ex comuni di Ivano Fracena, Spera, Strigno e Villa Agnedo, con regole specifiche per la formazione delle graduatorie, la proclamazione degli eletti e le surroghe nel corso del mandato.

Contributi e finanziamenti

Al Comune di Castel Ivano spettano i contributi previsti dalla normativa regionale per le fusioni di comuni, restando ferma la disciplina già vigente in materia. Il contributo annuale e quello per le spese di attivazione sono integrati per tener conto anche della fusione di Ivano Fracena, secondo criteri e parametri fissati dalla Giunta regionale. I maggiori contributi collegati specificamente alla fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo sono calcolati tenendo conto del numero di comuni originariamente fusi e della popolazione residente al 31 dicembre 2015. Il contributo annuale è riconosciuto per tutti gli anni in cui spetta al Comune di Castel Ivano.

Abrogazioni e modifiche normative

La legge abroga l’articolo 10 della precedente legge regionale sulla fusione che aveva istituito Castel Ivano. Inoltre introduce una modifica puntuale alla legge regionale n. 29 del 1963 sull’ordinamento dei comuni, con inserimento di un comma aggiuntivo all’articolo 7.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo integrale

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