L.R. TAA 7/2016
Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018 (B.U. 27 luglio 2016, n. 30 - Numero straordinario n. 1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale assesta il bilancio di previsione 2016-2018 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, apportando variazioni a entrate e spese, approvando gli allegati contabili e dettando coperture finanziarie. Introduce inoltre modifiche puntuali alla legislazione regionale, con alcune abrogazioni efficaci dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018, oltre a disposizioni con efficacia dall’esercizio 2016.
Assestamento del bilancio regionale 2016-2018 e modifiche normative collegate
Assestamento del bilancio regionale 2016-2018 e modifiche normative collegate
La legge interviene sul bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2016-2018, aggiornando gli stanziamenti e adeguando alcune disposizioni regionali connesse alla contabilità, al personale, agli enti locali, alla previdenza e al trattamento economico dei consiglieri regionali. Il provvedimento ha efficacia nel solo ambito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Modifiche alla legislazione regionale di contabilità e organizzazione
La legge inserisce nella legge regionale di contabilità nuove disposizioni relative al controllo contabile, tra cui il Collegio dei revisori dei conti. In prima applicazione, la Giunta regionale deve nominare il Collegio entro il 31 dicembre 2016; la vigilanza del Collegio decorre con riferimento all’esercizio finanziario successivo a quello della sua costituzione.
Sono inoltre previsti oneri annui stimati in 100.000 euro dal 2017, coperti mediante integrazione degli stanziamenti 2017 e 2018 e riduzione di pari importo dei fondi di riserva; per gli anni successivi la spesa è demandata al bilancio di previsione.
Nel quadro delle modifiche alla normativa regionale sul personale, vengono abrogati i commi da 6 a 11 dell’articolo 25 della legge regionale n. 15 del 1983.
Interventi su leggi regionali precedenti e abrogazioni
La legge interviene anche su precedenti leggi regionali di stabilità e finanziarie, con modifiche puntuali a disposizioni in materia di bilancio e copertura finanziaria. Una parte delle modifiche è retroattivamente efficace dall’esercizio finanziario 2016.
Sono abrogate due disposizioni di rilievo previdenziale e di welfare regionale:
- l’articolo 9 della legge regionale n. 6 del 1998, con applicazione dell’abrogazione dal 1° gennaio 2017;
- l’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005, con applicazione dell’abrogazione dal 1° gennaio 2018.
Disposizioni sui consiglieri regionali
La legge modifica anche la disciplina regionale relativa al trattamento economico e al regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.
Variazioni di bilancio 2016-2018
Per gli esercizi finanziari 2016-2018 sono introdotte variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio regionale.
Per il 2016 risultano le seguenti variazioni complessive:
- entrate: +34.752,00 euro in termini di competenza e +61.630.752,00 euro in termini di cassa;
- spese: +34.752,00 euro in termini di competenza e +316.630.752,00 euro in termini di cassa.
Sono approvati gli allegati di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati dalla legge.
Nuove autorizzazioni di spesa e coperture
Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti indicate nelle tabelle allegate, relative sia al rifinanziamento di leggi regionali sia a nuove spese introdotte dalla legge.
La copertura finanziaria è assicurata secondo le modalità previste dalla tabella B allegata.
Rideterminazione dei residui
I residui attivi e passivi presunti iscritti nel bilancio 2016 sono rideterminati in conformità ai dati definitivi risultanti dal rendiconto generale 2015. Le differenze tra residui presunti e residui effettivi sono riportate in allegato alla legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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