Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 29/2002

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 Dicembre 1995, n. 549 ) e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Toscana 29/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 26 luglio 2002, n. 29 modifica la disciplina sui rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (l.r. 25/1998) e quella sul tributo speciale per il deposito in discarica (l.r. 60/1996). Introduce proroghe per piani provinciali e comunità d’ambito, regola il passaggio di funzioni alle province e detta norme transitorie sul tributo e sulle sanzioni per gli anni 1999-2001. Entrata in vigore il giorno della pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sui rifiuti e sul tributo per il deposito in discarica

Modifiche alla disciplina regionale sui rifiuti e al tributo per il deposito in discarica

La legge regionale Toscana 26 luglio 2002, n. 29 interviene in modo esteso sulla normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tributo speciale per il deposito in discarica. Il testo consolidato risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e introduce soprattutto adeguamenti organizzativi, proroghe di termini e regole transitorie.

Interventi sulla disciplina dei rifiuti e della bonifica

La legge modifica numerosi articoli della l.r. 25/1998, incidendo sull’assetto della programmazione e gestione dei rifiuti, sulla pianificazione provinciale, sulla organizzazione per ambiti territoriali ottimali e sulle funzioni amministrative attribuite a province e comuni.

In particolare, il provvedimento:

  • aggiorna disposizioni generali e operative della disciplina regionale sui rifiuti;
  • introduce nuove previsioni e integrazioni su strumenti pianificatori e funzioni amministrative;
  • inserisce ulteriori articoli nella legge del 1998, tra cui previsioni su profili organizzativi e gestionali;
  • rimodula la disciplina relativa alla bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate.

Pianificazione provinciale e poteri sostitutivi

Per i piani provinciali previsti dalla normativa sui rifiuti, la legge stabilisce termini perentori di completamento e approvazione.

Le province che non abbiano ancora approvato il piano di competenza, per lo stralcio relativo ai rifiuti urbani, devono provvedervi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per lo stralcio relativo ai rifiuti speciali e per quello relativo alla bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate, il termine è di 180 giorni dall’entrata in vigore.

Se i termini decorrono inutilmente, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo secondo la disciplina della l.r. 25/1998.

Per le Province di Prato, Pistoia e Firenze-Circondario Empolese, tutti questi termini sono prorogati di ulteriori 120 giorni, in ragione della nuova definizione degli ATO n. 5 e n. 10.

Costituzione delle comunità di ambito e trasferimento di funzioni

La legge proroga anche i termini per la costituzione delle comunità di ambito e per i relativi adempimenti di province e comuni.

Province e comuni che non abbiano ancora adempiuto devono provvedere entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. In caso di ulteriore inadempimento:

  • se inadempienti sono le province, interviene la Regione in via sostitutiva;
  • se inadempienti sono i comuni, intervengono le province in via sostitutiva.

Per le Province di Prato, Pistoia e Firenze-Circondario Empolese, il termine è prorogato di ulteriori 120 giorni.

La legge prevede inoltre che le funzioni regionali di cui all’art. 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997, trasferite alle province dalla l.r. 25/1998, siano esercitate dalle province a decorrere da un anno dopo l’entrata in vigore della legge.

Modifiche alla disciplina del tributo per il deposito in discarica

Il secondo capo interviene sulla l.r. 60/1996, che disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Il testo consolidato risultante modifica i criteri applicativi, i termini e alcuni profili sanzionatori e procedurali del tributo regionale, senza introdurre un nuovo tributo, ma aggiornando la disciplina già esistente.

Regime transitorio sul tributo e sulle sanzioni

Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini del pagamento del tributo di cui all’art. 30 bis, comma 6, della l.r. 25/1998 e dell’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 30, comma 2, della stessa legge, si considerano inadempienti:

  • i comuni che non abbiano trasmesso i dati richiesti;
  • i comuni che abbiano trasmesso i dati dopo il 31 dicembre successivo alla comunicazione del decreto di certificazione.

La disciplina di cui all’art. 30 bis, comma 1, della l.r. 25/1998 si applica a partire dal 1 luglio 2003; fino a tale data continua ad applicarsi il tributo vigente alla data di entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.