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Legge

L.R. Toscana 32/2002

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Normativa regionaleL.R. Toscana 32/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in Toscana gli interventi regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, apprendistato, tirocini, servizi per il lavoro e diritto allo studio universitario. Definisce competenze di Regione, enti locali e organismi dedicati, oltre a finanziamenti e controlli. La disciplina è tuttora di riferimento, con molte parti aggiornate nel tempo.

Testo unico toscano su educazione, istruzione, formazione, orientamento e lavoro

Testo unico toscano su educazione, istruzione, formazione, orientamento e lavoro

La legge disciplina, per il territorio della Regione Toscana, il sistema integrato delle politiche di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro e diritto allo studio universitario. Il provvedimento definisce finalità, soggetti competenti, strumenti organizzativi, modalità di finanziamento e forme di controllo.

Principi generali e obiettivi

La Regione promuove un sistema regionale integrato volto a garantire libertà individuale, integrazione sociale, diritto all’orientamento e apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. Gli interventi devono rispettare uguaglianza, pari opportunità, dignità della persona e condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.

Tra gli obiettivi principali figurano:

  • diffusione territoriale e miglioramento dell’offerta di servizi;
  • promozione dell’apprendimento permanente e riconoscimento della formazione sul lavoro e delle micro-credenziali;
  • sviluppo dell’istruzione statale e paritaria;
  • politiche attive del lavoro e incontro domanda-offerta;
  • prevenzione della disoccupazione e sostegno alla continuità lavorativa;
  • pari opportunità, inclusione di persone svantaggiate, disabili, immigrati, rifugiati, profughi e minori stranieri non accompagnati;
  • monitoraggio e valutazione delle politiche tramite integrazione delle banche dati;
  • digitalizzazione degli atti e dei documenti nei percorsi formativi finanziati e riconosciuti.

Educazione, istruzione e formazione in chiave integrata

Le politiche integrate si attuano con interventi diretti, anche finanziari, rivolti ai bisogni individuali, e con interventi indiretti di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale e dell’orientamento. La finalità è costruire un sistema regionale per il diritto all’apprendimento permanente, fondato su percorsi formali, non formali e informali.

La Regione promuove inoltre l’integrazione territoriale dei servizi per la ricostruzione e validazione delle esperienze formative, l’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro e lo sviluppo dell’orientamento permanente.

Servizi educativi per la prima infanzia

I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema integrato pubblico-privato. Sono ricompresi il nido d’infanzia e i servizi integrativi; restano esclusi i servizi meramente ricreativi o di custodia temporanei.

Il nido è rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni e mira allo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo, in raccordo con la famiglia. I servizi integrativi comprendono:

  • spazio gioco;
  • centro per bambini e famiglie;
  • servizio educativo in contesto domiciliare.

I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia, gestiscono i servizi, autorizzano e accreditano i soggetti pubblici e privati e programmano lo sviluppo del sistema sul proprio territorio. Le conferenze zonali per l’istruzione svolgono funzioni di coordinamento territoriale e favoriscono uniformità di indirizzo.

Un regolamento regionale disciplina standard strutturali, requisiti pedagogici, autorizzazione, accreditamento, vigilanza e modalità di coordinamento territoriale.

Scuola dell’infanzia

La Regione riconosce alla scuola dell’infanzia il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico e favorisce il pluralismo dell’offerta, sostenendo la scuola paritaria per la generalizzazione del servizio. Sono previste azioni per:

  • ampliare la partecipazione dei bambini;
  • rafforzare l’offerta integrata statale e paritaria;
  • promuovere coordinamento organizzativo e pedagogico;
  • supportare l’implementazione del sistema informativo dell’istruzione.

Sono previsti anche contributi in conto gestione alle federazioni o associazioni regionali più rappresentative delle scuole dell’infanzia paritarie private, nel rispetto di requisiti dimensionali e tramite avviso pubblico.

Educazione non formale

La Regione promuove interventi di educazione non formale per adolescenti, giovani e adulti, cioè attività non finalizzate direttamente al rilascio di titoli di studio o attestati professionali, ma valutabili nel sistema dei crediti formativi. La disciplina organizzativa è demandata al regolamento regionale.

Istruzione scolastica: programmazione e rete

La Regione promuove lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell’istruzione scolastica. Le principali funzioni riguardano:

  • programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
  • programmazione regionale della rete scolastica, nei limiti delle risorse disponibili;
  • suddivisione del territorio in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta;
  • determinazione del calendario scolastico;
  • contributi alle scuole non statali;
  • iniziative di promozione.

La programmazione si svolge tramite concertazione interistituzionale e intese operative con Stato ed enti locali. È previsto il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche autonome e, a livello zonale, delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, composte dai sindaci o assessori delegati. A livello regionale opera una conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, sede di confronto, proposta e verifica sulle politiche regionali.

Sono inoltre previste intese Stato-Regione per assicurare continuità nell’assegnazione delle risorse e nella gestione della rete scolastica fino al completo trasferimento delle competenze dal livello statale.

Diritto allo studio scolastico e anagrafe studenti

La Regione sostiene servizi e interventi per rendere effettivo il diritto all’apprendimento e all’istruzione scolastica degli studenti delle scuole statali, paritarie private e degli enti locali, dall’infanzia fino all’assolvimento dell’obbligo.

Gli interventi comprendono:

  • supporto ai servizi e alle iniziative di frequenza;
  • provvidenze economiche, prioritarie per famiglie svantaggiate;
  • azioni di qualità dell’offerta per ridurre insuccesso e abbandono.

I comuni provvedono, con risorse proprie, alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, tramite cedola libraria anche digitale, garantendo la libera scelta del fornitore. Di norma l’obbligo grava sul comune di residenza anagrafica dello studente.

È istituita l’anagrafe regionale degli studenti, gestita dalla competente struttura regionale, per finalità di programmazione, orientamento, pari opportunità, contrasto alla dispersione, razionalizzazione del trasporto scolastico e educazione degli adulti. I dati sono raccolti dalle scuole e dagli organismi formativi e possono essere raccordati con le anagrafi comunali e con il sistema informativo regionale del lavoro, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Diritto allo studio universitario

La Regione interviene per rimuovere gli ostacoli economici e sociali all’accesso all’istruzione superiore e per consentire ai capaci e meritevoli, anche privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Gli interventi si rivolgono agli studenti iscritti a corsi universitari e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana. Le misure comprendono orientamento, integrazione culturale, servizi abitativi e di ristorazione, borse di studio, altre forme di sostegno finanziario e azioni di orientamento al lavoro.

Il DEFR, coerentemente con il PRS, individua annualmente gli interventi prioritari, quelli soggetti a requisiti e quelli attribuiti per concorso, nonché i criteri di merito e reddito. La Giunta attua gli interventi e determina le entità dei benefici. Le borse di studio sono finalizzate in via prioritaria al conseguimento della prima laurea o di titoli equipollenti o superiori; possono essere previsti prestiti d’onore in sostituzione, anche parziale, delle borse.

I benefici non sono cumulabili con altre erogazioni finanziarie, salvo alcune eccezioni espressamente previste.

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

È istituita l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, ente dipendente dalla Regione con autonomia amministrativa e gestionale, sede a Firenze. Realizza gli interventi per gli studenti in collaborazione con le università e con gli enti locali, nei comuni sede degli atenei e delle sedi decentrate.

Sono organi dell’Azienda:

  • Consiglio di amministrazione;
  • Presidente;
  • Collegio dei revisori.

Il finanziamento deriva da risorse regionali, proventi dei servizi, altre entrate e mutui per investimenti nei limiti stabiliti. Il patrimonio è vincolato all’attuazione degli interventi di diritto allo studio universitario.

Sono previsti inoltre:

  • articolazione territoriale dei servizi nelle sedi di Firenze, Pisa e Siena;
  • consultazione con i comuni interessati per il piano degli investimenti;
  • approvazione regionale del regolamento organizzativo, del budget economico e del piano di attività triennale.

Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità contabile e amministrativa, controlla budget e bilancio, può effettuare ispezioni e riferisce periodicamente alla Giunta regionale. La Giunta esercita poteri di vigilanza e può disporre ispezioni o interventi sostitutivi secondo la normativa regionale.

Sono istituiti anche:

  • la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, con funzioni di raccordo e pareri su programmazione, investimenti e bilanci;
  • i Consigli territoriali degli studenti, con compiti di controllo della qualità dei servizi;
  • il Consiglio regionale degli studenti, che esprime pareri e proposte e partecipa alla governance del sistema.

Orientamento e obbligo di istruzione

La Regione garantisce il diritto all’orientamento lungo tutto l’arco della vita, per sostenere lo sviluppo delle potenzialità individuali nelle scelte educative, formative, professionali e imprenditoriali. L’orientamento è concepito come strumento di prevenzione della dispersione e di supporto all’occupabilità e all’inclusione.

Nel sistema scolastico, l’orientamento è previsto almeno dal primo anno della scuola secondaria di primo grado ed è svolto da personale specializzato. L’offerta formativa deve accompagnare il percorso di assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, favorendo passaggi tra sistemi e tenendo conto anche di giovani stranieri, disabili e soggetti con bisogni educativi speciali.

Sistema regionale di istruzione e formazione

La Regione promuove:

  • percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • percorsi per inserimento, reinserimento e mobilità professionale;
  • percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore;
  • percorsi post-laurea a forte componente professionalizzante;
  • formazione continua per imprenditori e occupati;
  • servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

La Giunta regionale definisce le linee generali degli interventi, con coinvolgimento della Commissione regionale permanente tripartita e informativa alla commissione consiliare competente. I percorsi sono normalmente realizzati con esperienze in contesti lavorativi.

La disciplina dell’IeFP prevede percorsi triennali, biennali e annuali, nonché, per gli adulti, percorsi attivabili secondo accordi con l’Ufficio scolastico regionale. La programmazione include l’adeguamento agli standard nazionali e al raccordo con l’istruzione professionale. La valutazione finale avviene secondo la disciplina statale e gli strumenti regionali di certificazione.

La formazione tecnica superiore e tecnologica superiore comprende IFTS, ITS Academy e poli tecnico-professionali; la programmazione è triennale e prevede monitoraggio e valutazione.

Per la validazione e certificazione delle competenze sono competenti centri per l’impiego, soggetti della formazione professionale, soggetti accreditati ai servizi al lavoro e promotori di tirocini non curriculari per le competenze acquisite dai tirocinanti.

Formazione professionale

La formazione professionale è finalizzata a favorire l’occupazione tramite il rafforzamento delle competenze. La Regione deve assicurare:

  • un’offerta strategica e pluriennale in ambiti prioritari per l’economia regionale;
  • un’offerta in risposta ai fabbisogni territoriali;
  • un’offerta su domanda individuale di persone e imprese.

I fabbisogni formativi sono individuati mediante analisi di dati economici e del mercato del lavoro, valutazione degli esiti occupazionali e confronto con enti locali e attori economici e sociali. La Regione può avvalersi di IRPET.

L’offerta formativa riconosciuta è parte integrante del sistema. La Regione sostiene anche la formazione a distanza tramite portale informatico regionale e assicura standard di qualità mediante innovazione degli operatori e dei modelli formativi.

La formazione finanziata con risorse pubbliche si realizza, in particolare, mediante:

  • convenzione a seguito di avviso pubblico per progetti;
  • contratto a seguito di appalto pubblico di servizi.

L’offerta riconosciuta è autorizzata previa approvazione del progetto da parte di organismo accreditato. Il regolamento disciplina controlli, accreditamento e certificazione finale. Sono previsti accesso individuale con misure finanziarie e, in alcuni casi, misure premiali per gli organismi formativi in base all’esito occupazionale.

I soggetti del sistema della formazione professionale sono organismi formativi accreditati, che devono produrre e conservare la documentazione dei percorsi finanziati e riconosciuti, preferibilmente in formato digitale, con termini minimi stabiliti dalla Giunta regionale.

Tirocini non curriculari e tirocini estivi

I tirocini non curriculari sono qualificati come esperienze formative, orientative o professionalizzanti, non costituenti rapporto di lavoro. Sono distinti in:

  • tirocini formativi e di orientamento;
  • tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro.

Sono previste categorie di destinatari, tra cui neo-diplomati, neo-laureati, titolari di qualifiche e diplomi tecnici superiori, disoccupati, lavoratori a rischio, soggetti svantaggiati, disabili, rifugiati, richiedenti protezione internazionale, titolari di specifici permessi di soggiorno e altre categorie protette. La disciplina contempla anche i tirocini curriculari, favoriti dalla Regione tramite accordi con scuole e università.

Il tirocinio è attivato da un soggetto promotore, con convenzione e progetto formativo con il soggetto ospitante. Sono fissati obblighi di assicurazione, tutoraggio, comunicazione obbligatoria, rimborso spese minimo, relazione finale e registrazione delle competenze. La durata ordinaria va da due a sei mesi, con estensioni fino a dodici o ventiquattro mesi per specifiche categorie.

Per i tirocini estivi di orientamento, promossi da centri per l’impiego, scuole e università, la durata massima è di tre mesi. Per questi tirocini è prevista la comunicazione obbligatoria e un rimborso spese determinato dalla Giunta regionale.

La normativa prevede controlli, informazione, monitoraggio e sanzioni: in caso di violazioni sanabili può essere intimata la regolarizzazione; se non avviene o la violazione è non sanabile, il tirocinio va interrotto e può essere disposta interdizione a nuovi tirocini da 12 a 36 mesi.

Apprendistato

La Regione riconosce la formazione nell’apprendistato come strumento per valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto, garantire formazione a tutti gli apprendisti e rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione e lavoro.

La disciplina riguarda:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per le tipologie di apprendistato duale la Giunta regionale definisce le modalità operative dei percorsi formativi; per l’apprendistato professionalizzante il regolamento regionale disciplina gli ambiti di competenza regionale.

Sistema regionale per l’impiego e politiche del lavoro

La Regione definisce strategie e politiche per rendere effettivo il diritto al lavoro, in coerenza con gli orientamenti UE. Promuove il diritto al lavoro delle persone disabili tramite collocamento mirato.

Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete dei centri per l’impiego e dai servizi e misure di politica attiva del lavoro. La Regione:

  • definisce ambiti territoriali ottimali;
  • promuove e gestisce strumenti di politica del lavoro;
  • definisce standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;
  • individua obiettivi triennali della rete dei centri per l’impiego;
  • coordina il mercato del lavoro regionale;
  • gestisce il sistema informativo del lavoro e l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
  • supporta vertenze aziendali, licenziamenti collettivi e ammortizzatori sociali;
  • programma interventi su fondi comunitari, nazionali e regionali;
  • può intervenire finanziariamente per assicurare continuità retributiva in specifiche situazioni di mancato pagamento della retribuzione.

La Regione valorizza la bilateralità tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI)

È istituita l’ARTI, ente dipendente dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con sede a Firenze. L’Agenzia gestisce la rete regionale dei centri per l’impiego e una vasta serie di funzioni operative, tra cui:

  • politiche attive del lavoro;
  • convenzioni con soggetti accreditati;
  • incentivi all’occupazione;
  • incontro domanda-offerta;
  • servizi per disabili e collocamento mirato;
  • gestione del sistema di accreditamento/autorizzazione;
  • interventi finanziati con risorse pubbliche;
  • supporto tecnico alla Regione;
  • monitoraggio tramite l’Osservatorio del mercato del lavoro.

Sono organi dell’Agenzia il direttore e il collegio dei revisori. Il direttore rappresenta legalmente l’ente, cura la gestione complessiva, adotta regolamento di amministrazione e contabilità, budget, bilancio e altri atti gestionali. Il collegio dei revisori esercita controlli di legittimità, vigilanza e pareri su budget e bilancio.

L’Agenzia è organizzata in una struttura centrale regionale e in strutture periferiche territoriali. Le entrate derivano da contributo regionale, finanziamenti finalizzati, contributi statali e comunitari, ricorso al credito e altre entrate.

Sono previste programmazione annuale con proiezione triennale, programma annuale di attività, budget economico, bilancio di esercizio, relazione sulla qualità della prestazione e relativi termini di approvazione. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina criteri e modalità di funzionamento, separazione delle gestioni e costi.

Collocamento, avviamento al lavoro e soggetti accreditati

La legge disciplina anche:

  • l’albo regionale delle agenzie per il lavoro;
  • l’elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro;
  • le modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
  • l’avviamento a selezione nella pubblica amministrazione per qualifiche con solo requisito della scuola dell’obbligo;
  • le convenzioni per l’inserimento lavorativo di svantaggiati e disabili;
  • i comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili.

Il regolamento regionale disciplina autorizzazioni, accreditamenti, sospensioni, revoche, procedure di selezione, graduatorie e garanzie per i soggetti svantaggiati.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

È istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, destinato a sostenere iniziative di inserimento lavorativo. La Giunta regionale ne stabilisce la gestione, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati, sulla base del DEFR e delle proposte del comitato regionale competente.

Programmazione regionale e riparto di funzioni

La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione per le politiche di carattere unitario. In materia di istruzione e formazione definisce ambiti territoriali, requisiti di accesso, standard qualitativi, linee guida di valutazione e certificazione, indirizzi per la rete scolastica e calendario scolastico. Può esercitare poteri sostitutivi verso province e città metropolitana in caso di inadempienza nella programmazione della rete scolastica.

Le province e la città metropolitana svolgono funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per il sistema di educazione non formale e per la rete scolastica; sono inoltre titolari delle funzioni relative all’obbligo di istruzione tramite i centri per l’impiego.

I comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, giovani e adulti, contributi alle scuole non statali e provvidenze di diritto allo studio scolastico.

Regolamento di esecuzione e norme finanziarie

Il regolamento regionale di esecuzione disciplina le regole generali di funzionamento del sistema integrato e, tra l’altro, classificazione dei presìdi, qualità delle prestazioni, accreditamento, autorizzazione, crediti formativi, vigilanza, formazione professionale, tirocini e servizi al lavoro.

La legge contiene una clausola di abrogazione di numerose precedenti discipline regionali e una norma finanziaria che rinvia alla legge di bilancio per la copertura degli oneri. Per alcuni interventi specifici, come quello sui contributi alle scuole dell’infanzia paritarie, sono indicate coperture puntuali e successive rinvii alla legge di bilancio.

Regime di attualità

La disciplina è tuttora vigente come testo unico regionale di riferimento, ma alcune sue parti sono state abrogate, modificate o rese operative solo in determinati periodi. In particolare, l’originaria sospensione di efficacia degli articoli relativi all’ARTI è stata limitata al periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018; oggi tali disposizioni risultano operative. Le norme riferite a esercizi finanziari, programmazioni annuali e triennali, o a eventi ormai conclusi, mantengono rilievo soprattutto per la disciplina strutturale e di sistema, non per applicazioni retrospettive.

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