Risposta n. 580 del 10/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza sull'applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972 a una triangolazione all'esportazione e sulle conseguenze per la formazione del plafond
Il quesito
Se la fattispecie descritta (prima e seconda compravendita con unico trasporto FOB verso un acquirente extra-UE) costituisca una triangolazione all'esportazione non imponibile; se GAMMA possa maturare plafond libero e ALFA plafond vincolato; se si applichi l'art. 17, comma 2 (reverse charge) quando il primo cedente è non stabilito; se l'identità del soggetto esportatore doganale incida sulla qualificazione; quali documenti provino l'esportazione per entrambi i soggetti.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che le due cessioni, poste in essere con clausola FOB e unico trasporto, configurano una triangolazione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, c.1, lett. a). Ne deriverebbe per GAMMA il diritto integrale alla formazione del plafond libero e per ALFA un plafond vincolato (più un plafond integrale per la differenza tra le due cessioni). Ritiene inoltre che il meccanismo di reverse charge non trovi applicazione trattandosi di operazione non imponibile, che l'identità del soggetto esportatore doganale sia irrilevante e che la prova dell'esportazione possa essere fornita tramite MRN e i messaggi di uscita AIDA; propone inoltre l'emissione di fattura con identificazione IVA italiana per GAMMA identificato.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda con l'interpretazione: la complessiva operazione rientra nell'art. 8, c.1, lett. a) se rispettati i requisiti (spedizione fuori UE, trasporto a cura o per conto del primo cedente, assenza di disponibilità dei beni da parte del promotore). La consegna FOB e il trasporto in nome e per conto di GAMMA soddisfano il requisito del trasporto; l'assemblaggio da parte di ALFA non impedisce la non imponibilità; GAMMA e ALFA possono maturare rispettivamente il plafond libero e il plafond vincolato (con le precisazioni sul calcolo); l'art. 17, c.2 non si applica perché l'operazione è non imponibile; l'intestazione della bolletta doganale non modifica la qualificazione; la prova dell'esportazione è fornibile per ALFA mediante il messaggio 'risultati di uscita' registrato in AIDA, mentre per GAMMA rimangono necessari gli adempimenti doganali tradizionali (visto doganale sulla fattura o copia del documento doganale, collegamento tramite MRN/DAE).
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