L.R. Basilicata 30/2021
MODIFICHE ALLA L.R. 19 GENNAIO 2010, N.1 “NORME IN MATERIA DI ENERGIA E PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE – D. LGS. 3 APRILE 2006, N.152 – L.R. N.9/2007 E SS.MM.II.” E ALLA L.R. N. 8/2012 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il P.I.E.A.R. della Basilicata e la L.R. 8/2012 sui requisiti per impianti eolici e fotovoltaici, introducendo limiti e deroghe per progetti con interventi di sviluppo locale, impianti in aree industriali e aree contermini, nonché nuove regole sui requisiti anemologici. Alcune modifiche sono poi state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale n. 121/2022.
Modifiche alla disciplina regionale in materia di energia e fonti rinnovabili
Modifiche alla disciplina regionale in materia di energia e fonti rinnovabili
La legge regionale della Basilicata interviene sul Piano di indirizzo energetico regionale (P.I.E.A.R.) e sulla legge regionale n. 8/2012 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La disciplina risultante riguarda soprattutto requisiti tecnici e anemologici per gli impianti, limiti di potenza e procedure autorizzative.
Modifiche al P.I.E.A.R.: requisiti tecnici e limiti di potenza
Per alcune aree e siti richiamati dal P.I.E.A.R. vengono introdotti o modificati criteri tecnici minimi per la localizzazione e dimensionamento degli impianti. In particolare, per gli impianti diversi da quelli già contemplati da specifiche previsioni del piano e nel rispetto della L.R. 54/2015, è prevista la possibilità di aumentare la potenza massima del 20% quando i progetti comprendano interventi di supporto allo sviluppo locale, proporzionati all’entità dell’opera e idonei a concorrere complessivamente agli obiettivi del P.I.E.A.R. La Giunta regionale deve definire tipologie, condizioni, congruità e modalità di valutazione e attuazione di tali interventi.
Procedimenti in corso e disciplina transitoria
Per le istanze relative ai progetti in corso richiamati dalla norma, se al centocinquantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge risultava accettato il preventivo di connessione, i procedimenti sono conclusi secondo la normativa previgente. La disposizione originaria è stata poi sostituita dalla L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, che ha confermato un regime transitorio legato al stato del procedimento e alla soluzione di connessione.
Impianti fotovoltaici in aree industriali e sviluppo di distretti energetici
Agli impianti fotovoltaici ubicati in aree industriali o in aree industriali dismesse non si applicano i limiti di potenza previsti dal P.I.E.A.R. per le corrispondenti fattispecie. In attuazione della L.R. 32/2018, il Dipartimento Ambiente deve inoltre svolgere uno studio per valutare l’estensione di questa previsione anche ad aree contermini alle zone industriali, fino a una distanza non superiore a 2 km, al fine di favorire distretti energetici, valli energetiche e iniziative per la produzione di idrogeno in Basilicata.
Procedura autorizzativa e misure compensative
Per la realizzazione degli impianti rientranti nelle previsioni sugli impianti fotovoltaici in aree industriali e nelle aree eventualmente estese dallo studio del Dipartimento si applica la procedura autorizzativa semplificata. Quanto alle misure compensative e di riequilibrio ambientale, trovano applicazione i criteri previsti dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. 387/2003.
Modifiche ai requisiti per gli impianti eolici
La legge interviene sui requisiti tecnici e anemologici dell’Appendice A del P.I.E.A.R. per gli impianti eolici. Sono elevati i parametri richiesti, con velocità media annua del vento a 25 metri superiore a 6 m/s e almeno 2.500 ore equivalenti di funzionamento dell’aerogeneratore. Inoltre, il periodo minimo di rilevazione dei dati viene portato a tre anni e vengono precisate le modalità di utilizzo dei dati, l’ammissibilità di una perdita fino al 10% e le ipotesi in cui il monitoraggio debba coprire l’intero anno solare. Viene anche elevato da tre a quattro il valore richiamato alla lettera l) del medesimo paragrafo.
Modifiche alla L.R. 8/2012 sulle fonti rinnovabili
La legge regionale elimina alcune previsioni dell’art. 11 della L.R. 8/2012: viene abrogata la lettera b) del comma 1, relativa alle potenze installabili, e viene abrogato integralmente il comma 2. Ne consegue un assetto normativo più snello per la disciplina regionale delle fonti rinnovabili.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Va inoltre considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera b) del comma 1 dell’art. 1 e dell’intero comma 1 dell’art. 2, incidendo quindi sulla perdurante applicabilità di tali specifiche modifiche.
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