L.R. Basilicata 29/2021
DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE IN BASILICATA E DETERMINAZIONE DEL CANONE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA) E SS.MM.II.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Basilicata, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, il passaggio di opere e beni alla Regione, i rapporti di fine concessione, i criteri di gara e i controlli. Stabilisce inoltre canoni, cessione gratuita di energia e destinazione delle risorse. Si applica alle concessioni scadute, in scadenza o oggetto di decadenza/rinuncia/revoca nei termini previsti.
Assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e disciplina del canone
Disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata
La legge regionale disciplina, per il territorio della Basilicata, le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, il trasferimento delle opere alla Regione, i criteri di gara, i controlli e il sistema dei canoni e della cessione gratuita di energia. Il provvedimento si innesta sull’art. 12 del d.lgs. 79/1999 e si applica alle concessioni ricadenti nell’ambito regionale.
Ambito di applicazione e finalità
Sono considerate grandi derivazioni idroelettriche le concessioni con potenza nominale media superiore a 3.000 kW. La disciplina è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio idrico lucano, allo sviluppo sostenibile, alla produzione da fonti rinnovabili e alla tutela dei corpi idrici, degli ecosistemi e dell’uso plurimo sostenibile delle acque. In origine era esclusa l’applicazione alle grandi concessioni destinate per almeno il 70% all’autoconsumo del soggetto autoproduttore, ma tale esclusione è stata poi abrogata.
Valutazione di un diverso interesse pubblico sull’uso delle acque
Prima di avviare le procedure di assegnazione, la Regione valuta se esista un preminente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con l’uso idroelettrico. La valutazione spetta alla Giunta regionale e deve tenere conto:
- degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e della pianificazione di tutela delle acque;
- del Piano di tutela delle acque e della pianificazione del Distretto idrografico dell’Appennino meridionale;
- dell’approvvigionamento prioritario per uso potabile e agricolo;
- nei rinnovi, anche della sicurezza delle opere e dei luoghi e di eventuali usi alternativi con maggiori benefici ambientali e socioeconomici. Prima della decisione è prevista una consultazione dei Comuni interessati e dei soggetti titolati al governo e alla gestione delle risorse idriche regionali.
Ricognizione delle opere e regime dei beni
Per avviare le procedure sulle concessioni esistenti, l’Amministrazione regionale effettua entro il 31 dicembre 2022 la ricognizione delle opere di cui all’art. 25 del r.d. 1775/1933. Alla scadenza, al termine dell’utenza, nei casi di decadenza o rinuncia, le opere “bagnate” passano senza compenso in proprietà della Regione Basilicata in stato di regolare funzionamento, comprese le dotazioni necessarie al loro esercizio.
Il concessionario uscente può chiedere un indennizzo per gli investimenti eseguiti a proprie spese nel periodo di validità della concessione, se previsti o autorizzati; la Regione può prevedere che l’indennizzo sia corrisposto dal nuovo concessionario. Le opere non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo diverso prevalente interesse pubblico o venir meno della funzionalità tecnica. La proprietà delle opere funzionali alla produzione idroelettrica non può essere ceduta a terzi.
Per i beni diversi dalle opere “bagnate” si applica la disciplina delle “opere asciutte”, con preavviso di tre anni e corresponsione di un prezzo determinato secondo i criteri fissati dal d.lgs. 79/1999. In caso di mancato accordo, decide un collegio arbitrale. Le procedure di riassegnazione indicano anche i canoni annui per l’uso delle opere e le modalità di aggiornamento. Se il progetto del nuovo concessionario non utilizza alcuni beni, i mobili sono rimossi e smaltiti a cura e spese del proponente, mentre gli immobili restano agli aventi diritto.
Rapporto di fine concessione
Il concessionario deve trasmettere un rapporto di fine concessione. Per le concessioni con scadenza 1° aprile 2029 il termine era fissato al 31 dicembre 2023; per decadenza, revoca o rinuncia, il rapporto va inviato entro 180 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il documento deve contenere inventari, relazioni tecniche, stato di consistenza, dati manutentivi, obbligazioni verso terzi, dati di produzione elettrica e informazioni utili alla stima del valore residuo dei beni, oltre al personale impiegato e alle eventuali clausole sociali.
Il rapporto deve essere in formato informatico, ordinato e catalogato. In caso di dati mancanti o errati, la Regione può chiedere integrazioni entro un termine perentorio. Se il rapporto non viene trasmesso o integrato, la Regione può reperire direttamente i dati, anche con sopralluoghi, ponendo i costi a carico del concessionario. È prevista una sanzione amministrativa da 25.000 a 75.000 euro per ogni semestre di ritardo, oltre alla rilevanza dell’inadempimento ai fini della successiva gara. Il rapporto e la documentazione tecnica sono pubblici e vengono usati per inventariare le opere e formalizzare il passaggio di proprietà.
Continuità dell’esercizio e divieto di varianti
Dalla trasmissione del rapporto di fine concessione fino alla conclusione della procedura di assegnazione non possono essere presentate domande di variante, salvo interventi strettamente necessari per la sicurezza dell’impianto, che restano a carico del concessionario uscente fino al subentro. Le opere già passate alla Regione restano comunque in possesso e custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare, per garantire continuità produttiva e regolare esercizio. I beni diversi dalle opere “bagnate”, se inclusi nel progetto aggiudicatario, passano al nuovo concessionario entro 180 giorni dall’aggiudicazione.
Modalità di assegnazione delle concessioni
Le concessioni possono essere assegnate:
- con gara a evidenza pubblica a operatori economici;
- a società a capitale pubblico o misto pubblico-privato, con scelta del socio privato tramite gara;
- mediante partenariato pubblico-privato. La Giunta regionale stabilisce, per ciascuna concessione da mettere a gara, quale modalità utilizzare. Può inoltre prevedere un affidamento unitario delle due concessioni presenti in Basilicata, se aventi pari scadenza al 1° aprile 2029, quando ciò sia opportuno sotto il profilo socio-economico, ambientale e amministrativo.
Termini di avvio delle procedure
La Regione avvia le procedure a evidenza pubblica:
- entro due anni dall’entrata in vigore della legge per le concessioni già scadute o in scadenza prima del 31 dicembre 2023;
- almeno cinque anni prima della scadenza per le altre concessioni e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca;
- entro 180 giorni dalla richiesta di nuova concessione da parte di un operatore economico.
Requisiti di partecipazione e capacità dei concorrenti
Possono partecipare i soggetti previsti dal codice dei contratti pubblici, privi delle cause di esclusione di legge e dotati di adeguate capacità organizzative, finanziarie e tecniche. I partecipanti:
- non devono aver subito, nei 24 mesi precedenti, revoca o decadenza da una concessione di grande derivazione idroelettrica;
- non possono partecipare alla stessa gara in più raggruppamenti temporanei né individualmente se già presenti in un raggruppamento. La previsione che vietava l’avvalimento di capacità di altri soggetti è stata abrogata.
Capacità finanziaria, organizzativa e tecnica
Per dimostrare la capacità finanziaria occorrono referenze di due istituti di credito o intermediari che attestino l’accesso al credito almeno pari al valore del progetto, incluse le somme dovute per i beni eventualmente utilizzati. Per la capacità tecnica e organizzativa è richiesto, come regola base, aver gestito per almeno cinque anni impianti idroelettrici di potenza nominale media almeno pari a 3.000 kW, con possibilità di requisiti più elevati in rapporto alla complessità dell’impianto. La Regione può inoltre imporre ulteriori requisiti proporzionati all’oggetto della concessione e alle opere necessarie. Sono altresì previsti obblighi e limitazioni gestionali relativi a sicurezza, laminazione delle piene, usi plurimi delle acque, cessione in situazioni straordinarie, recupero della capacità di invaso e monitoraggio delle sponde.
Valutazione delle offerte e procedimento unico
La Giunta regionale definisce i criteri oggettivi di valutazione e di aggiudicazione. I criteri minimi, in ordine di priorità, riguardano:
- incremento della produzione energetica e della potenza installata;
- miglioramento e risanamento ambientale del bacino;
- uso plurimo sostenibile delle acque;
- offerta economica;
- misure di compensazione territoriale e ambientale;
- interventi per la conservazione della capacità utile di invaso;
- piano di manutenzione delle opere e degli impianti.
La valutazione avviene in un procedimento unico, con conferenza dei servizi, che sostituisce VIA, valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica e ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa. Si applicano i tempi e le modalità della disciplina nazionale sulla conferenza di servizi.
Assegnazione tramite gara, società miste e partenariato
La gara è indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e, con gli estremi, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Il bando definisce elementi essenziali, durata, requisiti, criteri di selezione e RUP.
Per l’assegnazione a società miste, la Regione può costituire società a oggetto sociale esclusivo. La propria partecipazione non può essere inferiore al 51% del capitale sociale; il socio privato deve avere una quota non inferiore al 30%. Gli enti locali interessati e le loro società possono partecipare al capitale. Il socio privato e gli altri soggetti non in house sono selezionati con le regole della procedura a evidenza pubblica.
È inoltre ammesso il partenariato pubblico-privato ai sensi del codice dei contratti pubblici.
Obblighi gestionali, miglioramenti e compensazioni
Il bando può imporre specifici obblighi gestionali in materia di sicurezza, uso plurimo delle acque, gestione delle piene, rilascio delle portate, rispetto del foglio condizioni, salute e sicurezza sul lavoro. Per i rinnovi, la Regione definisce miglioramenti minimi energetici e di producibilità, tenendo conto della sicurezza energetica nazionale e degli indirizzi del Piano idroelettrico regionale. Sono valutati incrementi della producibilità, della potenza nominale, della capacità di regolazione e la possibilità di accumulo idrico.
Sul piano ambientale, la Regione definisce obiettivi minimi di conservazione e risanamento del bacino idrografico, con attenzione a continuità fluviale, deflusso ecologico, mitigazione delle alterazioni morfologiche, biodiversità, effetti cumulativi e contenimento delle piene. Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere solo finanziarie, devono essere compatibili con l’equilibrio economico-finanziario del progetto e destinate ai comuni interessati tra presa e restituzione. Possono riguardare ripristino ambientale, riassetto viabilistico e paesaggistico, efficienza energetica, conservazione di habitat e manutenzioni territoriali diffuse.
Clausole sociali e tutela dell’occupazione
Per le concessioni scadute o in scadenza si applicano le clausole sociali previste dalla normativa nazionale e regionale, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e della struttura organizzativa del nuovo gestore. L’offerente deve presentare un progetto di assorbimento con l’indicazione dei lavoratori interessati e della proposta contrattuale, con riferimento al CCNL del settore elettrico. Il rispetto del progetto è monitorato nell’ambito dei controlli sulle concessioni.
Garanzie e cauzioni
L’aggiudicatario deve versare una cauzione, anche tramite fideiussione, almeno pari a cinque annualità della componente fissa del canone, a garanzia degli obblighi concessori. La garanzia è rivalutata ogni cinque anni secondo l’indice ISTAT e resta vincolata per tutta la durata della concessione. Al subentro il nuovo titolare deve depositare una nuova cauzione, che svincola quella del precedente gestore. Il bando può prevedere anche ulteriori garanzie per messa in sicurezza e ripristino ambientale.
Canone di concessione
Dal 2021 i titolari delle concessioni corrispondono alla Regione Basilicata un canone per l’utilizzo della forza motrice e dei beni della grande derivazione, composto da parte fissa e parte variabile. La componente fissa non può essere inferiore a 35 euro per kW di potenza nominale media annua e viene aggiornata ogni anno entro il 31 marzo in presenza di variazioni ISTAT almeno del 5%. La componente variabile è calcolata, sentita ARERA e nel rispetto delle sue linee guida, come percentuale dei ricavi derivanti dall’energia immessa in rete e venduta al prezzo zonale orario del Mercato del Giorno Prima; la percentuale è stabilita dalla Giunta e non può essere inferiore al 2,5%. L’offerta economica di gara deve comprendere anche l’incremento della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile. Il canone è corrisposto semestralmente secondo i termini fissati dalla legge.
Destinazione dei canoni e accordi con gli enti locali
Almeno il 10% degli introiti derivanti dall’assegnazione delle concessioni è destinato al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque per tutela, rinaturazione e ripristino ambientale. Almeno il 60% delle risorse è destinato a ridurre lo svantaggio sociale, economico, territoriale e infrastrutturale dei territori montani, con priorità a agricoltura di montagna, vocazioni produttive e turistiche, prevenzione del dissesto, viabilità e trasporti. La destinazione concreta è definita tramite accordo quadro con gli enti locali interessati.
Cessione gratuita di energia elettrica
Dal 2021 i titolari delle concessioni, e gli altri soggetti che le eserciscono, devono fornire gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. La Giunta disciplina modalità di calcolo, eventuale monetizzazione, soggetti beneficiari, quota da destinare agli enti locali e controlli sul ciclo di fornitura. Almeno il 60% dell’energia o dei proventi della monetizzazione destinati agli enti locali deve andare a servizi pubblici, con priorità a servizi sanitari, sociosanitari, assistenziali, scolastici, di protezione civile e comunali.
Controlli, commissione di verifica e decadenza
La Regione istituisce una Commissione di controllo e verifica composta da tecnici regionali, un tecnico ARPAB, due tecnici indicati dagli enti locali interessati e altri enti competenti. La Commissione dura cinque anni, opera senza nuovi oneri e può effettuare sopralluoghi.
La concessione dura tra 20 e 40 anni, aumentabili fino a 10 anni in base alla complessità degli interventi e all’investimento. La durata è fissata nel bando. La decadenza segue le cause del r.d. 1775/1933 e può essere integrata dal bando per inadempimenti gestionali, occupazionali, ambientali o di compensazione. La concessione può cessare anche per le cause di esclusione del codice dei contratti. In caso di gravi difformità o inadempimenti rilevati dalla Commissione, la Regione può disporre la decadenza.
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale o degli enti locali. La Giunta deve adottare le disposizioni regolamentari attuative entro 6 mesi per canone, energia gratuita e destinazione dei canoni, ed entro 24 mesi per le restanti materie, previa consultazione dei soggetti interessati e sentita la Commissione consiliare competente.
Fino al completamento delle procedure di assegnazione, i titolari continuano a esercire derivazioni, opere e impianti per conto della Regione, nel rispetto dei vincoli esistenti e delle condizioni eventualmente stabilite dalla Regione. È abrogata la norma che limitava il trasferimento delle concessioni ai soggetti privi dei requisiti del bando. Le trasformazioni o modifiche societarie dell’aggiudicataria devono essere comunicate entro 30 giorni.
La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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