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Legge

L.R. Calabria 47/2009

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle

Normativa regionaleL.R. Calabria 47/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria la tutela, il censimento, l’inserimento in elenchi regionali e la valorizzazione di alberi monumentali, boschi vetusti, filari, alberate e flora spontanea di alto pregio. Prevede criteri di monumentalità, compiti di Regione e Comuni, controlli e sanzioni. Non contiene limiti temporali generali, salvo aggiornamenti periodici degli elenchi.

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio in Calabria

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio in Calabria

La legge regionale disciplina, nel territorio della Calabria, un sistema organico di tutela e valorizzazione di alberi monumentali, boschi vetusti, filari, alberate e flora spontanea di alto pregio, nel rispetto della normativa statale, comunitaria e dei beni culturali e paesaggistici.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina regionale si applica ai beni naturalistici, storici, paesaggistici, culturali ed etno-antropologici presenti in Calabria. L’obiettivo è assicurare conservazione, valorizzazione e fruizione di esemplari e formazioni vegetali di particolare pregio, senza pregiudizio per la normativa statale di settore e per la parte III del d.lgs. 42/2004.

Elenchi regionali e gestione amministrativa

Sono istituiti:

  • l’elenco degli alberi monumentali della Calabria;
  • l’elenco dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate;
  • l’elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria.

La gestione dell’elenco degli alberi monumentali e di quello della flora di alto pregio è affidata al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell’ambiente.

Per la flora spontanea di alto pregio, la legge approva una tabella allegata che costituisce l’elenco regionale; tale elenco comprende specie rare o minacciate incluse nelle liste rosse IUCN ed è aggiornato con provvedimento della Giunta regionale.

Definizioni dei beni tutelati

La nozione di albero monumentale ricomprende:

  • alberi ad alto fusto isolati o inseriti in formazioni boschive, anche secolari tipici, di particolare maestosità, longevità, pregio naturalistico o valore storico-culturale;
  • filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, anche nei centri urbani;
  • alberi ad alto fusto inseriti in complessi architettonici di importanza storica e culturale, come ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

I boschi vetusti sono formazioni boschive naturali o artificiali che, per età, forma, dimensioni o ragioni storiche, letterarie, toponomastiche, paesaggistiche, culturali o spirituali, presentano un interesse preminente e richiedono speciale conservazione.

La flora di alto pregio è costituita dall’insieme delle specie vegetali vascolari spontanee calabresi rare o minacciate di estinzione, per le quali sono necessarie misure prioritarie di conservazione e progetti di tutela.

Criteri di monumentalità

La legge individua i criteri per attribuire il carattere di monumentalità, in coerenza con la normativa statale:

  • pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni, con particolare rilievo alla circonferenza del tronco, all’altezza, alla chioma e all’aspettativa di vita;
  • pregio naturalistico legato a forma e portamento;
  • valore ecologico, in relazione alle presenze faunistiche e all’habitat ospitato;
  • pregio naturalistico legato alla rarità botanica;
  • pregio naturalistico legato all’architettura vegetale;
  • pregio paesaggistico;
  • pregio storico-culturale-religioso.

I criteri relativi al pregio ecologico, paesaggistico e storico-culturale-religioso sono valutati d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente. Nella valutazione deve essere considerato il contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l’albero insiste.

Funzioni della Regione e formazione degli elenchi

La Giunta regionale approva l’elenco regionale degli alberi monumentali sulla base degli elenchi comunali, previo parere del comitato tecnico-scientifico previsto dalla legge regionale sulle aree protette.

L’elenco regionale viene pubblicato sul BURC e trasmesso al Ministero competente per confluire nell’elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia. La Regione cura inoltre l’aggiornamento annuale dell’elenco e comunica tempestivamente ogni variazione al Ministero.

Compiti dei Comuni

I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia previsti dalla legge e, sotto il coordinamento della Regione, effettuano il censimento degli alberi monumentali presenti nel proprio territorio.

Il censimento può avvenire:

  • mediante ricognizione diretta e schedatura;
  • mediante ricezione, verifica specialistica e schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali e soggetti istituzionali competenti.

Per le segnalazioni si utilizza la scheda prevista dalla normativa statale; per il rilievo di campagna si usa la scheda di identificazione uniforme. Gli elenchi comunali devono essere corredati di schede, materiale documentale e fotografico in formato digitale.

I Comuni possono chiedere supporto agli organismi territorialmente competenti per la verifica specialistica delle segnalazioni.

Devono inoltre:

  • rendere noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel proprio territorio, mediante affissione all’albo pretorio, per consentire eventuali ricorsi;
  • rilasciare autorizzazioni all’abbattimento, allo sradicamento o alla modifica della chioma e dell’apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, quando non siano possibili soluzioni alternative e previo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti;
  • trasmettere alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati;
  • intervenire tempestivamente, in caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, informando subito gli organismi competenti e redigendo una relazione tecnica conclusiva.

Ai fini della legge, gli organismi territorialmente competenti sono gli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.

Fondo regionale e finanziamenti ai Comuni

La Regione istituisce un fondo per garantire conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni tutelati, anche per migliorarne la funzione naturalistica, sociale e turistica e per favorire progetti di educazione ambientale.

Le risorse del fondo sono assegnate ai Comuni tramite avviso pubblico per finanziare:

  • azioni promozionali;
  • iniziative educative;
  • eventuali interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali.

Iniziative di valorizzazione

La Regione sostiene progetti di valorizzazione e tutela da realizzarsi con enti locali, enti di ricerca, istituzioni culturali e associazioni ambientaliste. Promuove inoltre la conoscenza delle specie tutelate anche per finalità didattiche e turistiche, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e di ecosostenibilità.

Vincolo paesaggistico e strumenti urbanistici

Con la pubblicazione definitiva dell’elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree inseriti possono essere sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico secondo il d.lgs. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione procede secondo la disciplina richiamata dalla legge.

I Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell’elenco e le popolazioni della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, introducendo eventuali ulteriori norme di tutela.

Divieti e autorizzazioni

È vietato, senza autorizzazione:

  • sradicare, spostare o commercializzare alberi monumentali inseriti negli elenchi;
  • destinare o trasportare alberi monumentali o flora tutelata per scopi commerciali, vivaistici o ornamentali;
  • danneggiare, sradicare o commercializzare la flora spontanea di alto pregio, salvo quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche.

L’abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento degli alberi monumentali può essere autorizzato dal Comune competente solo per pubblica utilità, pubblica incolumità o esigenze fitosanitarie, e solo dopo avere accertato l’impossibilità di soluzioni alternative. L’autorizzazione va comunicata agli organismi territorialmente competenti e al dipartimento regionale competente.

Controllo e monitoraggio

Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio sono esercitate dagli organismi territorialmente competenti. Possono svolgere attività di controllo anche le Polizie locali e le guardie venatorie ed ecologiche volontarie.

Sanzioni e destinazione dei proventi

La violazione dei divieti comporta, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro per ciascuna pianta o esemplare interessato. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione spettano al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, secondo la legge n. 689/1981.

I proventi delle sanzioni sono destinati dai Comuni alla tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali.

Ulteriore tutela delle aree interessate

L’area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere destinata ad usi diversi da quelli di verde, verde attrezzato, rurale o equipollenti.

Deprecazione pratica della disciplina sui registri provinciali

La parte originaria della legge relativa ai registri informatici provinciali risulta abrogata e sostituita dalla disciplina successiva sugli elenchi regionali e comunali. La normativa oggi rilevante è quindi quella vigente su elenchi regionali, censimento comunale, controlli e sanzioni.

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